CONSULENTI DEL GIUDICE in ambito medico - (GU n.201 del 29-8-2016)
MINISTERO DELLA SALUTE
[color=red][b]DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 [/b][/color]
[b]Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per
le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti,
psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia
medica. (16G00177) [/b]
(GU n.201 del 29-8-2016 - Suppl. Ordinario n. 38)
Vigente al: 30-8-2016
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanita' del 23
aprile 2013, del 9 luglio 2013 e del 15 luglio 2014 per la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate,
rispettivamente, dei medici veterinari, farmacisti, psicologi,
infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 9
ottobre 2014 n. 1957/2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con
nota prot. n. 0001997 del 22 marzo 2016, e la nota prot. n. 0004412
del 20 aprile 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri, di
presa d'atto della predetta comunicazione;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la
determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell'organo
giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie
professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi,
infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non
comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti
a tali figure.
Art. 2
Parametri generali
1. In caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, i
compensi da corrispondere alle categorie di cui all'articolo 1 sono
determinati secondo i parametri specifici indicati dall'articolo 3,
in relazione alle prestazioni e con riferimento al relativo valore
medio liquidabile individuati nelle tabelle di cui all'allegato 1.
2. Per le prestazioni non espressamente individuate nelle tabelle
di cui all'allegato 1 il compenso e' determinato in via analogica,
sulla base dei parametri specifici indicati nell'articolo 3 e con le
maggiorazioni previste nell'articolo 4.
3. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo
qualsiasi modalita', inclusa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi
titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono
considerati tra le spese dello stesso. Il provvedimento di
liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto
al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche'
il totale omnicomprensivo di tali voci.
4. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la
prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla
stessa.
5. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico, ma
l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando
l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra
professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi
anche se la stessa prestazione e' eseguita da piu' soci.
6. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di
precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente
svolta.
7. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo
9, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo
giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
8. I valori indicati, ai fini della liquidazione, di cui
all'allegato 1, espressi in termini numerici o percentuali, non sono
vincolanti per la liquidazione stessa.
9. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile,
si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' delle
stesse.
Art. 3
Parametri specifici
1. I compensi delle prestazioni dei medici veterinari, farmacisti,
psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia
medica sono determinati sulla base dei seguenti parametri:
a) costo del lavoro, che si compone di:
1) costo del personale tecnico (costo fisso), comprensivo di
oneri a carico del datore di lavoro, eventualmente impiegato per
l'esecuzione della prestazione. La formula tiene conto che il massimo
«tasso di occupazione» effettivamente raggiungibile per l'operatore
e' stimabile nell'80 per cento del tempo teoricamente disponibile:
costo medio orario (tempo impiegato per singola prestazione/0,8);
2) costo medio del professionista (costo variabile).
Rappresenta la remunerazione «di base» attesa dal professionista per
il tempo dedicato alla prestazione;
b) costo della tecnologia sanitaria, comprensivo
dell'ammortamento delle attrezzature e della manutenzione, come di
seguito indicato:
1) ammortamento dell'attrezzatura (costo fisso) che puo' essere
valutato come segue:
1.1) bassa tecnologia (basso costo): valore forfettario per
prestazione;
1.2) alta tecnologia (alto costo): il valore
dell'ammortamento deve essere valutato analiticamente in base a:
costo di acquisto; vita utile dell'attrezzatura (anni); numero di
prestazioni attese per anno;
1.3) ammortamento per prestazione: costo di acquisto/numero
anni di vita utile/numero prestazioni anno;
2) manutenzione dell'attrezzatura: 8-10 per cento annuo del
valore di acquisto dell'attrezzatura, da suddividere per il numero
atteso di prestazioni;
c) consumi, per i quali si distinguono i seguenti due casi:
1) costo variabile, nel caso in cui ad ogni prestazione
corrisponda un consumo predeterminato di materiali. In tal caso il
costo per prestazione viene determinato sulla base delle quantita'
unitarie di ogni materiale moltiplicate per i relativi prezzi di
mercato;
2) costo semi-variabile: e' il caso che si presenta per
l'utilizzo di «kit» diagnostici. Il costo unitario viene determinato
suddividendo il costo del kit per il numero atteso di esami per ogni
kit;
d) costi generali, che includono: segreteria affitto/ammortamento
dell'acquisto dei locali, utenze, materiali non sanitari di consumo,
assicurazioni, e altro. Tali costi possono essere valorizzati
forfettariamente nella misura del 20 per cento dei costi
precedentemente calcolati;
e) margine atteso, inteso quale componente del compenso che
remunera:
1) il rischio imprenditoriale, che e' proporzionale all'entita'
dei costi fissi di cui il professionista deve dotarsi e puo' essere
stimato in ragione del 4 per cento del valore dei costi fissi sopra
calcolati (incluso il valore dell'investimento in attrezzature);
2) la complessita' del caso trattato calcolata sulla base del
seguente criterio:
2.1) bassa complessita': moltiplicatore = 0 (nessun margine
aggiuntivo rispetto ai precedenti);
2.2) media complessita': moltiplicatore = l;
2.3) alta complessita': moltiplicatore = 2.
Art. 4
Maggiorazioni e riduzioni
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o
difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di
particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere
applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quella
massima altrimenti liquidabile ai sensi del presente regolamento.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 luglio 2016
Il Ministro: Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3341
Allegato
[b] Parte di provvedimento in formato grafico[/b]