Data: 2016-08-29 17:38:00

CONSULENTI DEL GIUDICE in ambito medico - (GU n.201 del 29-8-2016)

CONSULENTI DEL GIUDICE in ambito medico - (GU n.201 del 29-8-2016)


MINISTERO DELLA SALUTE
[color=red][b]DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 [/b][/color]
[b]Regolamento  recante  la  determinazione  dei  parametri  per  la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei  compensi  per
le  professioni  regolamentate,  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Medici  veterinari,  farmacisti,
psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici  sanitari  di  radiologia
medica. (16G00177) [/b]
(GU n.201 del 29-8-2016 - Suppl. Ordinario n. 38)
  Vigente al: 30-8-2016 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'articolo  9  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  Visti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanita' del 23
aprile 2013,  del  9  luglio  2013  e  del  15  luglio  2014  per  la
determinazione dei parametri per  la  liquidazione  da  parte  di  un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate,
rispettivamente,  dei  medici  veterinari,  farmacisti,  psicologi,
infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'Adunanza  di  Sezione  del  9
ottobre 2014 n. 1957/2014;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con
nota prot. n. 0001997 del 22 marzo 2016, e la nota prot.  n.  0004412
del 20 aprile 2016 della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di
presa d'atto della predetta comunicazione;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                      Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  detta  le  disposizioni  per  la
determinazione,  nel  caso  di  liquidazione  da  parte  dell'organo
giurisdizionale,  dei  compensi  da  corrispondere  alle  categorie
professionali  dei  medici  veterinari,  farmacisti,  psicologi,
infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e  non
comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti
a tali figure.
                              Art. 2

                        Parametri generali

  1. In caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale,  i
compensi da corrispondere alle categorie di cui all'articolo  1  sono
determinati secondo i parametri specifici indicati  dall'articolo  3,
in relazione alle prestazioni e con riferimento  al  relativo  valore
medio liquidabile individuati nelle tabelle di cui all'allegato 1.
  2. Per le prestazioni non espressamente individuate  nelle  tabelle
di cui all'allegato 1 il compenso e' determinato  in  via  analogica,
sulla base dei parametri specifici indicati nell'articolo 3 e con  le
maggiorazioni previste nell'articolo 4.
  3. Nei compensi non sono comprese le spese  da  rimborsare  secondo
qualsiasi modalita', inclusa quella concordata in  modo  forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri  e  contributi  dovuti  a  qualsiasi
titolo. I costi degli ausiliari incaricati  dal  professionista  sono
considerati  tra  le  spese  dello  stesso.  Il  provvedimento  di
liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso  dovuto
al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche'
il totale omnicomprensivo di tali voci.
  4. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo  per  la
prestazione  professionale,  incluse  le  attivita'  accessorie  alla
stessa.
  5. Nel caso  di  incarico  collegiale  il  compenso  e'  unico,  ma
l'organo giurisdizionale  puo'  aumentarlo  fino  al  doppio.  Quando
l'incarico  professionale  e'  conferito  a  una  societa'  tra
professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo  di  essi
anche se la stessa prestazione e' eseguita da piu' soci.
  6. Per gli incarichi non conclusi, o  costituenti  prosecuzione  di
precedenti  incarichi,  si  tiene  conto  dell'opera  effettivamente
svolta.
  7. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo
9, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
costituisce elemento di valutazione  negativa  da  parte  dell'organo
giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
  8.  I  valori  indicati,  ai  fini  della  liquidazione,  di  cui
all'allegato 1, espressi in termini numerici o percentuali, non  sono
vincolanti per la liquidazione stessa.
  9. Per le controversie di valore indeterminato  o  indeterminabile,
si tiene particolare conto dell'oggetto e  della  complessita'  delle
stesse.
                              Art. 3

                        Parametri specifici

  1. I compensi delle prestazioni dei medici veterinari,  farmacisti,
psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici  sanitari  di  radiologia
medica sono determinati sulla base dei seguenti parametri:
    a) costo del lavoro, che si compone di:
      1) costo del personale tecnico (costo  fisso),  comprensivo  di
oneri a carico del datore  di  lavoro,  eventualmente  impiegato  per
l'esecuzione della prestazione. La formula tiene conto che il massimo
«tasso di occupazione» effettivamente raggiungibile  per  l'operatore
e' stimabile nell'80 per cento del  tempo  teoricamente  disponibile:
costo medio orario (tempo impiegato per singola prestazione/0,8);
      2)  costo  medio  del  professionista  (costo  variabile).
Rappresenta la remunerazione «di base» attesa dal professionista  per
il tempo dedicato alla prestazione;
    b)    costo    della    tecnologia    sanitaria,    comprensivo
dell'ammortamento delle attrezzature e della  manutenzione,  come  di
seguito indicato:
      1) ammortamento dell'attrezzatura (costo fisso) che puo' essere
valutato come segue:
        1.1) bassa tecnologia (basso costo): valore  forfettario  per
prestazione;
        1.2)  alta    tecnologia    (alto    costo):    il    valore
dell'ammortamento deve essere  valutato  analiticamente  in  base  a:
costo di acquisto; vita utile  dell'attrezzatura  (anni);  numero  di
prestazioni attese per anno;
        1.3) ammortamento per prestazione: costo  di  acquisto/numero
anni di vita utile/numero prestazioni anno;
      2) manutenzione dell'attrezzatura: 8-10  per  cento  annuo  del
valore di acquisto dell'attrezzatura, da suddividere  per  il  numero
atteso di prestazioni;
    c) consumi, per i quali si distinguono i seguenti due casi:
      1) costo  variabile,  nel  caso  in  cui  ad  ogni  prestazione
corrisponda un consumo predeterminato di materiali. In  tal  caso  il
costo per prestazione viene determinato sulla  base  delle  quantita'
unitarie di ogni materiale moltiplicate  per  i  relativi  prezzi  di
mercato;
      2) costo  semi-variabile:  e'  il  caso  che  si  presenta  per
l'utilizzo di «kit» diagnostici. Il costo unitario viene  determinato
suddividendo il costo del kit per il numero atteso di esami per  ogni
kit;
    d) costi generali, che includono: segreteria affitto/ammortamento
dell'acquisto dei locali, utenze, materiali non sanitari di  consumo,
assicurazioni,  e  altro.  Tali  costi  possono  essere  valorizzati
forfettariamente  nella  misura  del  20  per  cento  dei  costi
precedentemente calcolati;
    e) margine atteso,  inteso  quale  componente  del  compenso  che
remunera:
      1) il rischio imprenditoriale, che e' proporzionale all'entita'
dei costi fissi di cui il professionista deve dotarsi e  puo'  essere
stimato in ragione del 4 per cento del valore dei costi  fissi  sopra
calcolati (incluso il valore dell'investimento in attrezzature);
      2) la complessita' del caso trattato calcolata sulla  base  del
seguente criterio:
        2.1) bassa complessita': moltiplicatore = 0  (nessun  margine
aggiuntivo rispetto ai precedenti);
        2.2) media complessita': moltiplicatore = l;
        2.3) alta complessita': moltiplicatore = 2.
                              Art. 4

                      Maggiorazioni e riduzioni

  1. Per  le  pratiche  di  eccezionale  importanza,  complessita'  o
difficolta', ovvero per le  prestazioni  compiute  in  condizioni  di
particolare urgenza,  al  compenso  del  professionista  puo'  essere
applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto  a  quella
massima altrimenti liquidabile ai sensi del presente regolamento.
                              Art. 5

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 6

                        Disposizioni finali

  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
                              Art. 7

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 19 luglio 2016

                                                Il Ministro: Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3341
                                                            Allegato

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

riferimento id:35756
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