Data: 2016-08-29 17:32:23

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali - LEGGE 164/2016

[color=red][size=18pt][b]LEGGE 12 agosto 2016, n. 164 [/b][/size][/color]
[b]Modifiche alla  legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  in  materia  di
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. (16G00178)
(GU n.201 del 29-8-2016)[/b]
  Vigente al: 13-9-2016 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                              Art. 1


                      Modifiche all'articolo 9
                della legge 24 dicembre 2012, n. 243

  1. All'articolo 9 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «registrano: a) un saldo non negativo, in
termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali  e  le  spese
finali; b) un saldo non negativo,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le  quote
di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono  sostituite
dalle seguenti: «conseguono un saldo  non  negativo,  in  termini  di
competenza,  tra  le  entrate  finali  e  le  spese  finali,  come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1,  le  entrate  finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del
medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge  di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e  su
base triennale, e'  prevista  l'introduzione  del  fondo  pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa. A  decorrere  dall'esercizio  2020,
tra le entrate e le spese finali  e'  incluso  il  fondo  pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»;
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di  cui  al
comma 1 del presente articolo registri un valore negativo  del  saldo
di cui al medesimo  comma  1,  il  predetto  ente  adotta  misure  di
correzione  tali  da  assicurarne  il  recupero  entro  il  triennio
successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5  la
legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero»;
  d) il comma 3 e' abrogato;
  e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e  le  sanzioni  da
applicare  alle  regioni,  ai  comuni,  alle  province,  alle  citta'
metropolitane e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.  La  legge
di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
  a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
  b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
  c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli
enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi».
                              Art. 2


                      Modifiche all'articolo 10
                della legge 24 dicembre 2012, n. 243

  1. All'articolo 10 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Le  operazioni  di  indebitamento  di  cui  al  comma  2  e  le
operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati  di  amministrazione  degli  esercizi  precedenti  sono
effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale
che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, del complesso  degli  enti  territoriali
della regione interessata, compresa la medesima regione»;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Le  operazioni  di  indebitamento  di  cui  al  comma  2  e  le
operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati  di  amministrazione  degli  esercizi  precedenti,  non
soddisfatte dalle intese di cui al comma  3,  sono  effettuate  sulla
base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del
saldo di cui all'articolo  9,  comma  1,  del  complesso  degli  enti
territoriali»;
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono  disciplinati
criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi  incluse
le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso  alle  Camere
per  l'espressione  del  parere  delle  commissioni  parlamentari
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato».
                              Art. 3


                      Modifiche all'articolo 11
                della legge 24 dicembre 2012, n. 243

  1. All'articolo 11 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  5,  e
dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in  ragione  dell'andamento  del
ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali,  concorre  al
finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e  sociali,  secondo
modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto  dei  principi
stabiliti dalla presente legge»;
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
                              Art. 4


                      Modifiche all'articolo 12
                della legge 24 dicembre 2012, n. 243

  1. All'articolo 12 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare  la
sostenibilita'  del  debito  del  complesso  delle  amministrazioni
pubbliche, secondo modalita' definite  con  legge  dello  Stato,  nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  5,  gli
enti di cui  al  comma  1,  tenuto  conto  dell'andamento  del  ciclo
economico, concorrono alla riduzione del debito del  complesso  delle
amministrazioni  pubbliche  attraverso  versamenti  al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato  secondo  modalita'  definite  con
legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge»;
    c) il comma 3 e' abrogato.
                              Art. 5


                      Modifica all'articolo 18
                della legge 24 dicembre 2012, n. 243

  1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge  24  dicembre  2012,  n.
243, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso
ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio e' equiparato agli enti ed uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale».
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016

                            MATTARELLA


                        Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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