[color=red][size=18pt][b]LEGGE 12 agosto 2016, n. 164 [/b][/size][/color]
[b]Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. (16G00178)
(GU n.201 del 29-8-2016)[/b]
Vigente al: 13-9-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243
1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «registrano: a) un saldo non negativo, in
termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese
finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote
di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono sostituite
dalle seguenti: «conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del
medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su
base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al
comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo
di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di
correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio
successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la
legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero»;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da
applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta'
metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge
di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli
enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi».
Art. 2
Modifiche all'articolo 10
della legge 24 dicembre 2012, n. 243
1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le
operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono
effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale
che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali
della regione interessata, compresa la medesima regione»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le
operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non
soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla
base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del
saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti
territoriali»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati
criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse
le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere
per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato».
Art. 3
Modifiche all'articolo 11
della legge 24 dicembre 2012, n. 243
1. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e
dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del
ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo
modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 4
Modifiche all'articolo 12
della legge 24 dicembre 2012, n. 243
1. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la
sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni
pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli
enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo
economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle
amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con
legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge»;
c) il comma 3 e' abrogato.
Art. 5
Modifica all'articolo 18
della legge 24 dicembre 2012, n. 243
1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso
ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio e' equiparato agli enti ed uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando