Data: 2016-08-25 07:55:24

indizione gara nuovo Codice Appalti

Gli artt. 37 e 38 del codice degli Appalti dicono che nel periodo transitorio, cioè  nei 90 gg successivi alla entrata in vigore del codice e in attesa che il ministero emani il decreto di attuazione, i comuni possono indire gare (per l'affidamento di un servizio di 56.000 euro) solo ricorrendo a forme di aggregazione o alla centralizzazione delle committenze etc...OPPURE SE SONO ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI. Il nostro Comune è iscritto all'anagrafe suddetta...dunque attualmente non ci dovrebbero essere problemi all'indizione della gara??? 

riferimento id:35709

Data: 2016-08-27 16:32:07

Re:indizione gara nuovo Codice Appalti


Gli artt. 37 e 38 del codice degli Appalti dicono che nel periodo transitorio, cioè  nei 90 gg successivi alla entrata in vigore del codice e in attesa che il ministero emani il decreto di attuazione, i comuni possono indire gare (per l'affidamento di un servizio di 56.000 euro) solo ricorrendo a forme di aggregazione o alla centralizzazione delle committenze etc...OPPURE SE SONO ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI. Il nostro Comune è iscritto all'anagrafe suddetta...dunque attualmente non ci dovrebbero essere problemi all'indizione della gara???
[/quote]

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221.  In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37.
Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/PeriodoTransitorio

riferimento id:35709

Data: 2016-08-27 21:27:56

Re:indizione gara nuovo Codice Appalti

Dunque devono ricorrere alle centrali di committenza? E in che modo?

La centrale di committenza procede all'aggiudicazione secondo gli atti predisposto dalla stazione appaltante?

riferimento id:35709

Data: 2016-08-28 09:26:14

Re:indizione gara nuovo Codice Appalti


Dunque devono ricorrere alle centrali di committenza? E in che modo?

La centrale di committenza procede all'aggiudicazione secondo gli atti predisposto dalla stazione appaltante?
[/quote]

Le modalità saranno quelle della CONVENZIONE per l'utilizzo dei servizi della centrale di committenza o, in assenza, in base al regolamento di questa.
In linea generale tu dovrai comunicare le tue esigenze, vincoli di spesa ed eventuali prescrizioni particolari e spetta alla CUC tradurre i desiderata negli atti e nelle procedure amministrative conseguenti.
Ecco un esempio di regolazione:

[b]1. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a favore di uno dei Comuni aderenti la C.U.C. svolge le seguenti attività:
a) riceve dall'Ente interessato la determina a contrarre che approva: il capitolato speciale d’appalto, la prenotazione dell’impegno di spesa, la procedura di affidamento, il criterio di aggiudicazione e l'elenco degli operatori da invitare, in presenza di procedure negoziate;
b) assume l’incarico di compiere tutte le attività inerenti lo svolgimento e l’aggiudicazione della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
c) redige gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento, provvedendo alle verifiche sul possesso dei requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive , restando in capo al singolo Comune la stipulazione del contratto.
e) trasmette al Comune aderente il provvedimento di aggiudicazione definitiva[/b]

riferimento id:35709

Data: 2016-08-28 20:15:54

Re:indizione gara nuovo Codice Appalti

Però considerando che nel nostro caso l'importo a base di gara, di circa 50.000 euro consiste in un canone annuale che il concessionario dovrà pagare all'ente locale, e non viceversa, quali sarebbero le conseguenze se invece si procedesse secondo le procedure ordinarie???

La gara sarebbe illegittima? Secondo me NO!

In realtà il combinato disposto degli artt. 37, 38 e 216, c. 10 dicono che se il comune è iscritto all'AUSA può seguire la procedura ordinaria.
Infatti è una faq dell'Anac che specifica che: "se iscritto all'AUSA può procedere ...mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili."

riferimento id:35709
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it