Data: 2016-08-24 09:04:42

sanzioni circoli privati

Buongiorno, ho da porre i seguenti quesiti in merito ai circoli privati ai sensi del DPR 235/2001:
- la mancata comunicazione di cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte  di un circolo privato e la tardiva comunicazione di variazione di presidente del circolo privato (oltre 60 giorni dal verbale del circolo), sono sanzionabili?
Se si, l'art. 4 comma 2 del DPR 235/2001 prevede che si applichi la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge n. 287/1991 quella dei pubblici esercizi con una sanzione pari a una somma da 2.500 euro a 15.000.
In Toscana si applica la LR 28/2005 art.  103 relativo sempre alle sanzioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (tra l'altro la cifra è la stessa)?
grazie mille

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Data: 2016-08-25 13:44:10

Re:sanzioni circoli privati

Salve
Per quanto riguarda i quesiti posti, a mio parere:

1- la mancata comunicazione di cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte  di un circolo privato e la tardiva comunicazione di variazione di presidente del circolo privato (oltre 60 giorni dal verbale del circolo), sono sanzionabili?
La normativa sui circoli privati, DPR 235/2001, non prevede alcun obbligo relativamente alla comunicazione di cessazione dell’attività, mentre a parer mio, la comunicazione di variazione del presidente del circolo privato deve essere effettuata in quanto sarà il nuovo legale rappresentante a dover effettuare le dichiarazioni richieste dallo stesso DPR (ed in questo caso la norma dice “immediatamente”).
Pertanto, mentre nel primo caso non ci sono sanzioni, nel secondo si applicano le sanzioni dell’articolo 4 del DPR 235/2001.


2- Se si, l'art. 4 comma 2 del DPR 235/2001 prevede che si applichi la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge n. 287/1991 quella dei pubblici esercizi con una sanzione pari a una somma da 2.500 euro a 15.000.
In Toscana si applica la LR 28/2005 art.  103 relativo sempre alle sanzioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (tra l'altro la cifra è la stessa)?
Il comma 3 bis dell’art. 103 della L.R. 28/2005 recita testualmente:
“[i]In luogo delle sanzioni di cui all’articolo 10 della l. 287/1991, ove richiamate , si applicano le sanzioni di cui al present e articolo.[/i]”
Pertanto in questo caso vanno applicate le sanzioni indicate nell’articolo 103 della L.R. 28/2005, ma a parer mio quelle del secondo comma (“Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.”), che è relativo alla violazione, fra gli altri, del titolo II capo IX, fra cui rientra la comunicazione della variazione del Legale Rappresentante.

riferimento id:35699

Data: 2016-09-06 13:33:06

Re:sanzioni circoli privati

quindi la comunicazione di cessazione attività non è da considerarsi come una variazione?

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Data: 2016-09-06 13:48:19

Re:sanzioni circoli privati

direi che la cessazione è una precisa fattispecie che prevede l'iterruzione dell'attività da parte di un seggetto determinato (codice fiscale). A questa può seguire un subingresso oppure un nuovo avvio nello stesso locale oppure niente. La cessazione riguarda l'esercizio di un'attività in una unità locale: Tizio cessa l'esercizio commerciale in via Roma 10 ma la sua azienda prosegue l'attività in altre X unità locali.

La variazione riguarda la modifica di uno status di un soggetto in costanza di esercizio

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