Proroga del PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO al 31/3/2017
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[color=red][b]LEGGE 12 agosto 2016, n. 161
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di processo amministrativo telematico.
(16G00176)
(GU n.196 del 23-8-2016)
Vigente al: 24-8-2016 [/b][/color]
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo
amministrativo telematico, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117
All'articolo 1, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di
mobilita' gia' avviate e in corso e al fine di dare compiuta
attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari,
nonche' per assicurare la piena attuazione del trasferimento al
Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il
funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia,
per il triennio 2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di
1.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da
inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo
scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali
pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione.
2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma
2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le
priorita' delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle
particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione
organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalita'.
2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia,
per il triennio 2016-2018, e' altresi' autorizzato a procedere
all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle
unita' di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria
non reclutate con le predette procedure di mobilita', nell'ambito e
nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la
copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni,
mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis.
2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalita' di
esercizio delle ordinarie facolta' assunzionali.
2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-bis e 2-quater e'
autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma
425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono
disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga
ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni
altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione
della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi
collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure
concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga a
quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai
commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della giustizia si
provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo
dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla
rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione
nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' all'individuazione di
nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento
professionale vigente del comparto ministeri.
2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui
all'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
nonche' delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1,
comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate
eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della
dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione
giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e
della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla
revisione della relativa pianta organica.
2-decies. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' soppresso.
2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui
al presente articolo e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: "1.943" e' sostituita
dalla seguente: "1.211", le parole: "943 nel corso dell'anno 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "821 nel corso dell'anno 2016" e le
parole: "1.000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle
seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".
2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge
27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, della legge 6
agosto 2015, n. 132, la parola: "46.578.000" e' sostituita dalla
seguente: "40.966.000", la parola: "91.578.000" e' sostituita dalla
seguente: "57.906.000" e la parola: "90.578.000" e' sostituita dalla
seguente: "56.906.000".
2-quaterdecies. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "43.378.000" e'
sostituita dalla seguente: "37.766.000" e la parola: "89.378.000" e'
sostituita dalla seguente: "55.706.000".
2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2-bis e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per
l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
All'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. [b]Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo
amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano
applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il
processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto[/b]».
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[color=red][b]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117
Testo del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2016), coordinato con la
legge di conversione 12 agosto 2016, n. 161 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di processo
amministrativo telematico.». (16A06310)
(GU n.196 del 23-8-2016)
Vigente al: 23-8-2016 [/b][/color]
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico
1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° luglio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017».
2. All'articolo 13, comma 1-bis, delle norme di attuazione di cui
all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni, le parole: «fino alla data del 30 giugno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre
2016».
(( 2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di
mobilita' gia' avviate e in corso e al fine di dare compiuta
attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari,
nonche' per assicurare la piena attuazione del trasferimento al
Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il
funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia,
per il triennio 2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di
1.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da
inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo
scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali
pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione.
2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma
2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le
priorita' delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle
particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione
organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalita'.
2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia,
per il triennio 2016-2018, e' altresi' autorizzato a procedere
all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle
unita' di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria
non reclutate con le predette procedure di mobilita', nell'ambito e
nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la
copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni,
mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis.
2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalita' di
esercizio delle ordinarie facolta' assunzionali.
2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-bis e 2-quater e'
autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma
425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono
disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga
ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni
altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione
della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi
collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure
concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga a
quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai
commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della giustizia si
provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo
dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla
rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione
nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' all'individuazione di
nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento
professionale vigente del comparto ministeri.
2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui
all'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
nonche' delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1,
comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate
eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della
dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione
giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e
della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla
revisione della relativa pianta organica.
2-decies. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' soppresso.
2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui
al presente articolo e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1.943» e' sostituita
dalla seguente: «1.211», le parole: «943 nel corso dell'anno 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «821 nel corso dell'anno 2016» e le
parole: «1.000 nel corso dell'anno 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «390 nel corso dell'anno 2017».
2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, della legge 6
agosto 2015, n. 132, la parola: «46.578.000» e' sostituita dalla
seguente: «40.966.000», la parola: «91.578.000» e' sostituita dalla
seguente: «57.906.000» e la parola: «90.578.000» e' sostituita dalla
seguente: «56.906.000».
2-quaterdecies. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «43.378.000» e'
sostituita dalla seguente: «37.766.000» e la parola: «89.378.000» e'
sostituita dalla seguente: «55.706.000».
2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2-bis e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per
l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
Art. 2
Avvio del processo amministrativo telematico
1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, e'
dato avvio alla data del 1° gennaio 2017.
(( 1-bis. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo
amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano
applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il
processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. ))
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.