Data: 2016-08-24 05:11:17

Proroga del PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO al 31/3/2017

Proroga del PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO al 31/3/2017
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[color=red][b]LEGGE 12 agosto 2016, n. 161
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30  giugno
2016, n. 117, recante proroga di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative  in  materia  di  processo  amministrativo  telematico.
(16G00176)
(GU n.196 del 23-8-2016)
  Vigente al: 24-8-2016  [/b][/color]


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                              Art. 1

  1. Il decreto-legge 30 giugno 2016,  n.  117,  recante  proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative in materia  di  processo
amministrativo  telematico,  e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                            Allegato

          MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
              AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117

    All'articolo 1, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis.  Fermo  restando  l'espletamento  delle  procedure  di
mobilita' gia' avviate  e  in  corso  e  al  fine  di  dare  compiuta
attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici  giudiziari,
nonche' per assicurare  la  piena  attuazione  del  trasferimento  al
Ministero  della  giustizia  delle  spese  obbligatorie  per  il
funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della  giustizia,
per il triennio 2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente  massimo  di
1.000  unita'  di  personale  amministrativo  non  dirigenziale  da
inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione  giudiziaria,  mediante  lo
scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto  o  mediante  procedure  concorsuali
pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della  giustizia,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione.
    2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di  cui  al  comma
2-bis individua le predette graduatorie e definisce i  criteri  e  le
priorita' delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle
particolari  esigenze  connesse  ai  processi  di  razionalizzazione
organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalita'.
    2-quater.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione  delle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero  della  giustizia,
per il  triennio  2016-2018,  e'  altresi'  autorizzato  a  procedere
all'assunzione con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  delle
unita' di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria
non reclutate con le predette procedure di mobilita',  nell'ambito  e
nei limiti delle  residue  risorse  finanziarie  disponibili  per  la
copertura  dei  contingenti  previsti  dalle  predette  disposizioni,
mediante nuove procedure concorsuali  disciplinate  dal  decreto  del
Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis.
    2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma
234, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sulle  modalita'  di
esercizio delle ordinarie facolta' assunzionali.
    2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi  2-bis  e  2-quater  e'
autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma
425, settimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e
dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    2-septies. Le procedure di cui ai commi  2-bis  e  2-quater  sono
disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3-bis,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga
ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su  ogni
altra procedura  di  trasferimento  all'interno  dell'Amministrazione
della giustizia in deroga  alle  clausole  dei  contratti  o  accordi
collettivi  nazionali.  Il  reclutamento  mediante  le  procedure
concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga  a
quanto  previsto  dall'articolo  4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
    2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai
commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della  giustizia  si
provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva  del  ruolo
dell'Amministrazione  giudiziaria  di  cui  alla  Tabella  D  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 15  giugno  2015,  n.  84,  e  della  relativa  spesa,  alla
rimodulazione dei profili  professionali  e  alla  loro  ripartizione
nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' all'individuazione  di
nuovi  profili,  anche  tecnici,  nel  rispetto  dell'ordinamento
professionale vigente del comparto ministeri.
    2-novies. Ai  fini  del  completamento  delle  procedure  di  cui
all'articolo 21-quater del  decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
nonche' delle procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  1,  comma
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui  all'articolo  1,
comma 771, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  sono  autorizzate
eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e  nei  limiti  della
dotazione  organica  complessiva  del  ruolo  dell'Amministrazione
giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.  84,  e
della  relativa  spesa,  fino  al  completo  riassorbimento  e  alla
revisione della relativa pianta organica.
    2-decies. L'ultimo periodo del comma 771  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' soppresso.
    2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui
al presente articolo e' autorizzata la  spesa  di  350.000  euro  per
l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
    2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, al settimo periodo, la parola:  "1.943"  e'  sostituita
dalla seguente: "1.211", le parole: "943 nel  corso  dell'anno  2016"
sono sostituite dalle seguenti: "821 nel corso dell'anno 2016"  e  le
parole: "1.000  nel  corso  dell'anno  2017"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".
    2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del  decreto-legge
27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, della  legge  6
agosto 2015, n. 132, la  parola:  "46.578.000"  e'  sostituita  dalla
seguente: "40.966.000", la parola: "91.578.000" e'  sostituita  dalla
seguente: "57.906.000" e la parola: "90.578.000" e' sostituita  dalla
seguente: "56.906.000".
    2-quaterdecies.  All'articolo  22,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,  la  parola:  "43.378.000"  e'
sostituita dalla seguente: "37.766.000" e la parola: "89.378.000"  e'
sostituita dalla seguente: "55.706.000".
    2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 2-bis e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324  per
l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a  decorrere  dall'anno  2017,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
    2-sexiesdecies. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio».
    All'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. [b]Al fine  di  consentire  l'avvio  ordinato  del  processo
amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo  2017  restano
applicabili, congiuntamente alle  disposizioni  che  disciplinano  il
processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto[/b]».
     


*********************


[color=red][b]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117
Testo del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 151 del 30  giugno  2016),  coordinato  con  la
legge di conversione  12  agosto  2016,  n.  161  (in  questa  stessa
Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Proroga  di  termini
previsti  da  disposizioni  legislative  in  materia  di  processo
amministrativo telematico.». (16A06310)
(GU n.196 del 23-8-2016)
  Vigente al: 23-8-2016  [/b][/color]

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

   
                              Art. 1


Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico

  1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° luglio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017».
  2. All'articolo 13, comma 1-bis, delle norme di attuazione  di  cui
all'allegato 2 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive modificazioni, le parole: «fino alla data  del  30  giugno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre
2016».
  ((  2-bis.  Fermo  restando  l'espletamento  delle  procedure  di
mobilita' gia' avviate  e  in  corso  e  al  fine  di  dare  compiuta
attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici  giudiziari,
nonche' per assicurare  la  piena  attuazione  del  trasferimento  al
Ministero  della  giustizia  delle  spese  obbligatorie  per  il
funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della  giustizia,
per il triennio 2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente  massimo  di
1.000  unita'  di  personale  amministrativo  non  dirigenziale  da
inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione  giudiziaria,  mediante  lo
scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto  o  mediante  procedure  concorsuali
pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della  giustizia,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione.
  2-ter. Il decreto del Ministro della  giustizia  di  cui  al  comma
2-bis individua le predette graduatorie e definisce i  criteri  e  le
priorita' delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle
particolari  esigenze  connesse  ai  processi  di  razionalizzazione
organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalita'.
  2-quater.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione  delle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero  della  giustizia,
per il  triennio  2016-2018,  e'  altresi'  autorizzato  a  procedere
all'assunzione con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  delle
unita' di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria
non reclutate con le predette procedure di mobilita',  nell'ambito  e
nei limiti delle  residue  risorse  finanziarie  disponibili  per  la
copertura  dei  contingenti  previsti  dalle  predette  disposizioni,
mediante nuove procedure concorsuali  disciplinate  dal  decreto  del
Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis.
  2-quinquies. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
234, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sulle  modalita'  di
esercizio delle ordinarie facolta' assunzionali.
  2-sexies. Il reclutamento di cui  ai  commi  2-bis  e  2-quater  e'
autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma
425, settimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e
dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2-septies. Le procedure di cui  ai  commi  2-bis  e  2-quater  sono
disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3-bis,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga
ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su  ogni
altra procedura  di  trasferimento  all'interno  dell'Amministrazione
della giustizia in deroga  alle  clausole  dei  contratti  o  accordi
collettivi  nazionali.  Il  reclutamento  mediante  le  procedure
concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga  a
quanto  previsto  dall'articolo  4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di  cui  ai
commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della  giustizia  si
provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva  del  ruolo
dell'Amministrazione  giudiziaria  di  cui  alla  Tabella  D  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 15  giugno  2015,  n.  84,  e  della  relativa  spesa,  alla
rimodulazione dei profili  professionali  e  alla  loro  ripartizione
nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' all'individuazione  di
nuovi  profili,  anche  tecnici,  nel  rispetto  dell'ordinamento
professionale vigente del comparto ministeri.
  2-novies.  Ai  fini  del  completamento  delle  procedure  di  cui
all'articolo 21-quater del  decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
nonche' delle procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  1,  comma
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui  all'articolo  1,
comma 771, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  sono  autorizzate
eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e  nei  limiti  della
dotazione  organica  complessiva  del  ruolo  dell'Amministrazione
giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.  84,  e
della  relativa  spesa,  fino  al  completo  riassorbimento  e  alla
revisione della relativa pianta organica.
  2-decies. L'ultimo periodo del  comma  771  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' soppresso.
  2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali  di  cui
al presente articolo e' autorizzata la  spesa  di  350.000  euro  per
l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
  2-duodecies. All'articolo 1, comma 425,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, al settimo periodo, la parola:  «1.943»  e'  sostituita
dalla seguente: «1.211», le parole: «943 nel  corso  dell'anno  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «821 nel corso dell'anno 2016»  e  le
parole: «1.000  nel  corso  dell'anno  2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «390 nel corso dell'anno 2017».
  2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  della  legge  6
agosto 2015, n. 132, la  parola:  «46.578.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «40.966.000», la parola: «91.578.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «57.906.000» e la parola: «90.578.000» e' sostituita  dalla
seguente: «56.906.000».
  2-quaterdecies.  All'articolo  22,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,  la  parola:  «43.378.000»  e'
sostituita dalla seguente: «37.766.000» e la parola: «89.378.000»  e'
sostituita dalla seguente: «55.706.000».
  2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 2-bis e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324  per
l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a  decorrere  dall'anno  2017,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-sexiesdecies.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. ))
                              Art. 2


            Avvio del processo amministrativo telematico

  1. Al processo amministrativo telematico  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio  2016,  n.  40,  e'
dato avvio alla data del 1° gennaio 2017.
  (( 1-bis. Al fine  di  consentire  l'avvio  ordinato  del  processo
amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo  2017  restano
applicabili, congiuntamente alle  disposizioni  che  disciplinano  il
processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. ))
                              Art. 3


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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