Data: 2016-08-24 04:58:21

ATTIVITA' RICETTIVE - nuove norme tecniche di prevenzione incendi (DM 9/8/2016)

ATTIVITA' RICETTIVE - nuove norme  tecniche di prevenzione incendi (DM 9/8/2016)

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[b]MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 agosto 2016 [/b]
[b]Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' ricettive turistico - alberghiere, ai  sensi  dell'articolo
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A06144) [/b]
[color=red](GU n.196 del 23-8-2016)[/color]



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile  1994  e  ripubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante  l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione  incendi  per  la  costruzione  e
l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  6  ottobre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  239
del 14 ottobre  2003,  recante  «Approvazione  della  regola  tecnica
recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per
le attivita' ricettive turistico - alberghiere esistenti  di  cui  al
decreto 9 aprile 1994»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  14  luglio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 170
del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi  per
le attivita' ricettive turistico - alberghiere con  numero  di  posti
letto superiore a 25 e fino a 50»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.  15  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;
  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive  turistico
- alberghiere;
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che  prevede  una  procedura  di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

                              Decreta:

                              Art. 1


Nuove  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'
                  ricettive turistico - alberghiere

  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le
attivita' ricettive - turistico alberghiere di  cui  all'allegato  1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
                              Art. 2


                        Campo di applicazione

  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  151,  ivi
individuate con il numero 66,  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione,
ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria  aperta
e dei rifugi alpini.
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme
tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro  dell'interno
del 6 ottobre 2003 e al decreto  del  Ministro  dell'interno  del  14
luglio 2015.
                              Art. 3


Modifiche al decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e
                      successive modificazioni

  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015 e successive modificazioni, nella  sezione  V  «Regole  tecniche
verticali»,  e'  aggiunto  il  seguente  capitolo  «V.5  -  Attivita'
ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme  tecniche  di
prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive  turistico  -
alberghiere di cui all'art. 1.
  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015 e successive modificazioni,  dopo  la  lettera  i),  sono
aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l'esercizio  delle  attivita'  ricettive
turistico - alberghiere"; m)  decreto  del  Ministro  dell'interno  6
ottobre 2003  recante  "Approvazione  della  regola  tecnica  recante
l'aggiornamento delle disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' ricettive turistico  -  alberghiere  esistenti  di  cui  al
decreto 9 aprile 1994";  n)  decreto  del  Ministro  dell'interno  14
luglio 2015 recante  "Disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' ricettive turistico-alberghiere con numero di  posti  letto
superiore a 25 e fino a 50"».
  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015 e successive modificazioni,  dopo  il  numero  «64»  sono
inserite le  seguenti  parole  «66,  ad  esclusione  delle  strutture
turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».
                              Art. 4


                            Norme finali

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2016

                                                  Il Ministro: Alfano
                                                            Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

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