TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 7686 del 5 luglio 2016
Rifiuti. Potere di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e 192, c. 3, d.lgs. n. 152/2006
I poteri di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e 192, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 non sono sovrapponibili, atteso che il potere di cui all’art. 50 in argomento riveste carattere atipico e residuale (ossia è esercitabile – in presenza dei presupposti all’uopo prescritti – esclusivamente nei casi in cui risulti impossibile intervenire mediante l’adozione di atti tipici), mentre il potere contemplato nell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (in precedenza disciplinato dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997) riveste carattere “ordinario” ed è, altresì, connotato da natura “sanzionatoria”, atteso che, per il suo esercizio a carico dei soggetti obbligati in solido, impone l’imputazione a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge. Le considerazioni che precedono inducono inequivocabilmente ad attribuire prevalenza, in tutti i casi in cui un provvedimento risulti adottato – come nell’ipotesi in trattazione - sulla base del richiamo di entrambe le previsioni in esame, alla disciplina di cui al citato art. 192, posto che la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di essa si presta di per sé a rendere inutile o - è meglio dire - inattuabile il ricorso alla prescrizione dell’art. 50.
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