Il nostro Regolamento Comunale per il noleggio con conducente, all’articolo “Noleggio con altri tipi di veicolo” testualmente prevede:
[i]Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche al noleggio con conducente effettuato con natanti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale;
I contingenti delle autorizzazioni per servizio ncc con i mezzi sopra citati sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.[/i]
Ai successivi articoli affronta in modo molto sintetico il noleggio con natanti e con veicoli a trazione animale, senza entrare però nel dettaglio di come esercitare l’attività (allego estratto).
Le norme del regolamento, in sintesi, stabilirebbero quindi che per l’assegnazione di licenze ncc deve essere indicato un contingente numerico e pubblicato il relativo bando pubblico.
Verificando però altri regolamenti di diversi comuni toscani che hanno disciplinato più dettagliatamente tale aspetto dell’attività di ncc, in molti di essi ho ritrovato quanto segue:
[i]“L’esercizio del ncc effettuato con veicoli a trazione animale a mezzo di equidi non è assoggettato a limitazione numerica in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricrativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico di trasporto di persone, differenziandosi dal servizio di ncc con autovettura per il quale si applica lo specifico Regolamento Comunale”[/i]
[i]“Per il rilascio dell’autorizzazione a persone o società è necessario presentare apposita domanda al Suap del Comune attestante il possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
- iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli istituito dalla Regione Toscana presso le Camere di Commercio,
- autocertificazione indicante il possesso e la disponibilità, nonché i requisiti igienico-sanitari, della rimessa o dello spazionadeguato a consentire il ricovero del mezzo e del cavallo nel Comune di ----,
- copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del titolare dell’autorizzazione.
…..omissis…..[/i]
Dalla lettura di questi regolamenti sembrerebbe quindi possibile evitare la pubblicazione del bando (sostituendolo magari con un avviso ad evidenza pubblica).
Qualora fosse possibile e volessimo procedere anche noi in tal senso, prima dovremmo modificare l’attuale regolamento ncc autovetture integrandolo con la parte che disciplina l’attività con carrozze trainate da cavalli.
Giusto?
Non essendoci contingente né bando, le autorizzazioni poi saranno assegnate secondo quale criterio?
Data di protocollazione?
Non essendoci contingente né bando, le autorizzazioni poi saranno assegnate secondo quale criterio?
Data di protocollazione?
L’ipotesi più corretta è sicuramente quella della modifica regolamentare, quindi con intervento del Consiglio comunale.
Da rilevare che è proprio la legge 21/92 a dettare in modo esplicito che il servizio NCC riguarda anche i veicoli a trazione animale:
[i]sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante [u]e veicoli a trazione animale[/u][/i]
In via alternativa potresti adottare una delibera di giunta ricognitiva di almeno due fattispecie:
- quando il servizio tramite carrozzelle a trazione animale viene effettuato su percorsi prestabiliti per finalità turistico/ricreative allora non rientra nel campo applicativo della legge 21/92 che, al contrario, disciplina le ipotesi di servizio pubblico di trasporto [u]con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea[/u] e che vengono effettuate, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, [u]su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta[/u].
In questo senso nemmeno è applicabile il regolamento comune adottato ai sensi della legge 21/92 e quindi, l’attività è considerarsi libera previo rispetto del regolamento dell’occupazione del suolo pubblico per eventuale soste, del codice della strada e della necessita di una polizia assicurativa.
In questo senso la Giunta potrebbe rimandare a una ordinanza dirigenziale sulla circolazione stradale (accesso ztl, ecc.) e la sosta di questi veicoli.
- Quand’anche qualcuno volesse vedere l’esercizio dell’attività prospettata come soggetta alla normativa NCC, la Giunta potrebbe ratificare/prendere atto della liberalizzazione dell’attività svolta con veicoli diversi dagli M1. Nel 2011, il decreto-legge n. 138 del 13/08/2011, ha sancito che le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento erano da ritenersi abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. Per quello che riguarda l’esercizio dell’attività di NCC e Taxi, lo stesso decreto ha precisato che le abrogazioni (quindi la liberalizzazione) non si applica all’attività svolta esclusivamente con mezzi classificati M1, testualmente, si veda l’art. 3, comma 11-bis del decreto:
In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Quindi, anche rimanendo nel campo dell’attività di NCC, alla luce di quanto espresso, è chiaro che l’attività svolta tramite veicoli diversi da M1 (vada art. art. 47 del Codice della Strada), è attivabile previa presentazione di SCIA ad efficacia immediata presso il SUAP del comune territorialmente competente, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del Codice della Strada e della legge n. 21/92, non essendo più in vigore quelle disposizioni che possano rappresentare restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche, siano esse normative comunali, regionali o statali (come specificato in base alla norme di liberalizzazione citate).
Ritornando alla ipotesi iniziale ancora meglio sarebbe adottare un apposito regolamento per l’esercizio dell’attività turistico/ricettiva. Con tale regolamento potresti anche prevedere una sorta di contingentamento legato allo stazionamento in appositi spazi e secondo certe condizioni.