Buongiorno,
in merito ai distributori di apparecchi automatici, ho già letto vari Vs. quesiti, ma avrei bisogno di alcuni chiarimenti:
una ditta che ha la sede legale e/o stabilimento in altro comune, installa per la prima volta i distributori automatici del settore alimentare nel nostro Comune.
La nostra prassi è di chiedere la Scia amministrativa ai sensi dell’art. 65 della L.R. sul Commercio e non la notifica 852/2004 avvalendoci della semplificazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del 28/12/2010.
Stiamo aggravando il procedimento in quanto dalle Vs. risposte, deduco che la scia amministrativa nel ns. Comune non è dovuta?
Altro dubbio.
Tenuto conto che si passa da una gestione in cui negli anni precedenti era obbligatorio presentare la scia amministrativa e la notifica 852/2004 in ogni comune dove si installavano i distributori, gli eventuali subingressi di ditte che avevano presentato negli anni passati la pratica di avvio perché allora era dovuta (che non hanno la sede e/ stabilimento nel nostro comune) sono dovuti?
E se sì se vengono presentati dopo i 60 giorni sono sanzionabili?
Grazie
Dal momento che il singolo distributore automatico non è da considerare “unità locale”, come sostenuto da sempre dalle varie CCIAA (vedi ad esempio qua: https://www.to.camcom.it/commercio-al-dettaglio-mezzo-di-apparecchi-automatici-di-generi-non-alimentari sotto la voce “Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali”), è ragionevole interpretare nel senso che la SCIA occorra solamente per l’avvio attività di impresa e debba essere presentata presso il comune dove viene svolta l’attività.
I singoli distributori, quindi, sarebbero da considerare dei meri beni strumentali. L’impresa avrà cura di detenere un elenco aggiornato delle varie ubicazioni sparse (volendo) in tutta l’UE ai fini di permettere il controllo da parte della PA (in genere lo fa la ASL per le ubicazioni alimentari).
Ciò detto anche in funzione di eventuali trasferimenti aziendali (vendita o affitto).