DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'
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1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare
le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione
di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis,
lettera a)».