Una società è titolare, nel nostro comune, di n. esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar). Sono pervenute, da parte dell'Agenzia delle Dogane n. 3 ordinanze ingiunzione e confisca a seguito di verbali di accertamento, contestazione e notifica di illecito amministrativo ex art. 110 c.9 del TULPS.
L'articolo 1, comma 545 della legge 266/2005 prevede che se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ex articolo e 86, queste possono essere sospese per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, sono revocate dal Sindaco competente con ordinanza motivata.
Nella fattispecie in questione, appena pervenuta la prima ordinanza ingiunzione si è provveduto a sospendere l'attività del bar in cui si era commessa la violazione, per complessivi 30 giorni. Successivamente sono pervenute altre 2 ordinanze ingiunzione per cui ritengo che si possa applicare , per entrambe gli esercizi, la sanzione della revoca delle autorizzazioni mediante emissione di ordinanza sindacale.
A tale proposito chiedo di sapere se tale procedura è corretta.
Una società è titolare, nel nostro comune, di n. esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar). Sono pervenute, da parte dell'Agenzia delle Dogane n. 3 ordinanze ingiunzione e confisca a seguito di verbali di accertamento, contestazione e notifica di illecito amministrativo ex art. 110 c.9 del TULPS.
L'articolo 1, comma 545 della legge 266/2005 prevede che se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ex articolo e 86, queste possono essere sospese per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, sono revocate dal Sindaco competente con ordinanza motivata.
Nella fattispecie in questione, appena pervenuta la prima ordinanza ingiunzione si è provveduto a sospendere l'attività del bar in cui si era commessa la violazione, per complessivi 30 giorni. Successivamente sono pervenute altre 2 ordinanze ingiunzione per cui ritengo che si possa applicare , per entrambe gli esercizi, la sanzione della revoca delle autorizzazioni mediante emissione di ordinanza sindacale.
A tale proposito chiedo di sapere se tale procedura è corretta.
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La procedura è corretta. Quindi, verificata la sussistenza della REITERAZIONE (cioè la violazione della stessa disposizione o di disposizione della stessa indole avvenuta nel quinquennio (senza che si tratti di violazioni ravvicinate in esecuzione di un medesimo disegno) allora DEVI procedere (la sanzione accessoria nell'art. 110 è OBBLIGATORIA) alla revoca con provvedimento dirigenziale (a nostro avviso la competenza è del Dirigente anche se vi sono state sentenze divergenti ed una prevalenza dell'orientamento a favore della competenza del Sindaco)
[b]Approfondimenti[/b]:
http://forum.enti.it/viewtopic.php?t=68558
http://maurodipace.it/2012/10/20/autorizzazioni_per_apparecchi_da_gioc/
http://www.marilisabombi.it/doc/articoli/090608chiusura_110.pdf
https://books.google.it/books?id=v85-U8OADH8C&pg=PA2587&lpg=PA2587&dq=sospensione+revoca+110+tulps+sindaco+competenza&source=bl&ots=AVbbcMjuqg&sig=FC3JszlruXDgdwlNB8OsLbm5CXI&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjS2PmeydTOAhUBGRQKHXaaCXEQ6AEIVDAJ#v=onepage&q=sospensione%20revoca%20110%20tulps%20sindaco%20competenza&f=false
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[b]Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773[/b]
Art. 110
10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni [b]sono sospese[/b] per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, [b]sono revocate[/b] dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88. [color=red](Comma così sostituito dal comma 545 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - S.o. n. 211 (Legge Finanziaria 2006).)[/color]
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[b]Legge 24 novembre 1981, n. 689[/b]
8-bis. Reiterazione delle violazioni
[color=red](articolo introdotto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 507 del 1999)[/color]
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.