[color=red][b]LEGGE 7 agosto 2016, n. 160 [/b][/color]
[b]Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio. (16G00173) [/b]
(GU n.194 del 20-8-2016)
Vigente al: 21-8-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
24 GIUGNO 2016, N. 113
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Semplificazione del processo di determinazione delle
capacita' fiscali). - 1. Al comma 5-quater dell'articolo 43 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali
per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui
all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni; lo schema di decreto e' trasmesso
alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa;
qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e'
comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente
comma. Nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali,
rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e
di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della
variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e'
inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per
l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
decreto medesimo e' comunque adottato";
b) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "primo periodo" e le parole: "dopo la
conclusione dell'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la
conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa";
c) al terzo periodo, le parole: "secondo periodo" sono sostituite
dalle seguenti: "terzo periodo".
Art. 1-ter (Misure straordinarie di accoglienza per i minori
stranieri non accompagnati). - 1. All'articolo 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
"3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori
non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata
dai comuni ai sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto, ai sensi
dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee
esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza
massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in
ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del
presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee
non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore
agli anni quattordici ed e' limitata al tempo strettamente necessario
al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle
strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo
e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui
si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del
territorio".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo
previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto delle
amministrazioni provinciali). - 1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni
provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui
attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete
all'organo straordinario di liquidazione».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso, le parole: «afferenti agli esercizi
precedenti al 2016» sono soppresse;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il
contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione
distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo
1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito,
in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di
alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato
demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del
codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri
condomini; se tuttavia l'edificio e' ricostruito con l'originaria
volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro
che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e le scritture
private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio
comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti,
nonche' quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso
agli originari condomini o loro aventi causa le unita' immobiliari
facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per
trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati,
con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del
codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti
su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di
successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli
immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione
principale del de cuius";
b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo e' sostituito
dal seguente: "La ricostruzione degli edifici civili privati di cui
al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3".
1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Decorso inutilmente tale termine, il comune si
sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea
degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la
ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in
danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri".
1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi»;
al comma 2, le parole: «pari a 1,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo
di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il
personale impiegato presso gli uffici territoriali per la
ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai
comuni fuori del cratere»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle
risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi
1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti,
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale le modalita' di
utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 1, comma 441, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2016".
2. Al fine di assicurare il completamento delle attivita'
connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma
del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti
dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture-uffici
territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di
lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
per le annualita' 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti
per le annualita' 2015 e 2016 e con le modalita' di cui al comma 8
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo
delle risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali dei
Presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati per la
ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie
gia' programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di
cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dal comma 2,
per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di
assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo
testo unico sono fissati al 30 settembre 2016»;
al comma 2, dopo le parole: «di entrata in vigore» sono
inserite le seguenti: «della legge di conversione».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera b), capoverso 463, le parole: «di cui al
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma
462»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017,
il Ministro dell'interno presenta alle Camere un'apposita relazione
che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi
dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime
del disastro ferroviario di Andria-Corato). - 1. E' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della
corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle
vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016
e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato
lesioni gravi e gravissime.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i
sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che
hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie
beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma
spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una
somma non inferiore ad euro 200.000, che e' determinata tenuto conto
anche dello stato di effettiva necessita'.
4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e'
attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa
complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'.
All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente
articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al
quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;
e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti
l'evento;
f) al convivente more uxorio.
6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti
di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e'
assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'
previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni
sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad
ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a
qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 67-octies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano, ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in
provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo le parole: "del 20 e 29 maggio 2012" sono aggiunte le
seguenti: ", nonche' per gli scopi di cui alle lettere a), b) e
b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122"».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Misure urgenti per la funzionalita' e il
potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per
assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di
soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in
occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata, in via
eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere
sulle facolta' assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al
comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre
2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo
8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di
incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per
titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria, indetta con decreto
ministeriale 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola
graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 90 del 18 novembre
2008. Le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2017
previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente
comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre
2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77.
2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio
nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco
del predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'. Conseguentemente la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e' incrementata di 400 unita'. Per la
copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del
fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata l'assunzione di un
corrispondente numero di unita' mediante il ricorso, in parti uguali,
alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono
determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per
l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022
a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". L'impiego
del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e'
disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro
25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a
euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.
3. Al fine di potenziare la capacita' di intervento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di
protezione e sicurezza del personale operativo, e' autorizzata,
nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per
provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di
protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno».
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Rideterminazione delle sanzioni per le citta'
metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il
patto di stabilita' interno nell'anno 2015). - 1. La sanzione di cui
al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno
rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015.
2. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di
stabilita' interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera
a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti
sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza
tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito
nello stesso anno.
3. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il
patto di stabilita' interno per l'anno 2015, e' ridotta di un importo
pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso
dell'anno 2015, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo
valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di
stabilita' interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015
per l'edilizia scolastica.
4. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno
rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015 e che
nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.
5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo e' inserito
il seguente: "Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la
certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo
e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, la sanzione di
cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica
purche' la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile
2016"».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Finanziamento delle funzioni fondamentali delle
province). - 1. Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un
contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a 48
milioni di euro. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si
provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 nel
Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma
656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle
province delle regioni a statuto ordinario per l'attivita' di
manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo
onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo
criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016».
All'articolo 8, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa
corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito negli
importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al
comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle regioni a
statuto ordinario e' stabilito negli importi indicati nella tabella 2
allegata al presente decreto.
1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per
cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a
statuto ordinario e' stabilito negli importi indicati nella tabella 3
allegata al presente decreto».
All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non
rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati
dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla
gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione
delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali
e non territoriali.
1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n.
118, le parole: ", le relative variazioni" sono soppresse.
1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, le parole: ", le relative variazioni" sono
soppresse.
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per
l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del
bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro
approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano
dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei
bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista
dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E'
fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.
1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si applica alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di
ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del
rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo
nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.
1-septies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies si applica sia in caso
di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto
approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo
nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente
approvato dal Consiglio.
1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a
1-septies e' effettuata con riferimento al bilancio di previsione
2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle
autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016,
la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in
cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con
funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei
conti integrato»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e norme
sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei
bilanci degli enti locali e delle loro variazioni). - 1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 174, comma 1:
1) le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono
soppresse;
2) dopo le parole: "entro il 15 novembre di ogni anno" sono
aggiunte le seguenti: "secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilita'";
b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
"e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso
programma all'interno della stessa missione";
c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
"e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le
variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di
indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti
correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate
trimestralmente alla giunta".
2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, dopo le parole: "dall'articolo 3, comma 4, di
competenza della giunta" sono inserite le seguenti: ", nonche' le
variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative
a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione
o riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate o
perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata
spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilita' della
spesa stessa".
Art. 9-ter (Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione
anticipata dei mutui dei comuni). - 1. Al fine di consentire
l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o
parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno
2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web
del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre
2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni
2017 e 2018, con criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro
per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle
risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro,
con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione
di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato, al
30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della legge n.
183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo
1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e
agli enti locali). - 1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno
2003, n. 131, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Richieste
di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente
alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative
nell'ambito della Conferenza unificata"».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Dilazione del pagamento). - 1. Il debitore decaduto
alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista
dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in
data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, puo' nuovamente
rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i
piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 gia'
precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione
della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state
integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al
presente comma al mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo,
in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e
fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle
ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli
stessi, puo' ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un
nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione
della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state
saldate.
4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, le parole: "di importo superiore a cinquantamila euro"
sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 60.000 euro".
Art. 13-ter (Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di
imbarco per l'anno 2016). - 1. Al fine di sostenere le prospettive di
crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei
passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale
sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sospesa dal 1°
settembre al 31 dicembre 2016.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro
per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del
Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e, per 35 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di
indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si
provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel cui stato di previsione e' iscritto l'importo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco
di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e' incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante
dal predetto incremento e' acquisito a patrimonio netto dal Fondo di
solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291.
6. L'incremento di cui al comma 5 potra' essere rideterminato in
riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle
prestazioni del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto
aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno
degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio
dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione
contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del
predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo la parola: «comuni», ovunque ricorre, sono
inserite le seguenti: «, alle province e alle citta' metropolitane»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le province e le citta' metropolitane, l'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato in 20 euro
per abitante.
1-ter. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
anni"».
All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «comma 714,» sono
inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "del 2013 o del
2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013 al 2015"
e, al».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto). - 1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 256, comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tra le misure straordinarie e' data la possibilita'
all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale prevista dall'articolo 243-bis";
b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: "puo' definire
transattivamente le pretese dei relativi creditori," sono inserite le
seguenti: "ivi compreso l'erario,"».
All'articolo 16:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Ferme
restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno
2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita'
interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per
classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per
cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato
ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle
province, i comuni e le citta' metropolitane possono riattivare le
procedure di mobilita'.
1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "Sono in
ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "che abbiano un rapporto tra
spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento" sono
soppresse»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in
materia di personale».
All'articolo 17:
al capoverso comma 228-ter, al primo periodo, le parole: «nel
triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio
scolastico 2016-2019» e, all'ultimo periodo, le parole: «31 dicembre
2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
dopo il capoverso comma 228-ter sono aggiunti i seguenti:
«228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non
oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali
possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire
procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze
professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni
locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le
istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali
esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle
graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1°
settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro
che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta
giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai
sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter
si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di
stabilita' interno nell'anno 2015».
All'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e' consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarita' di
viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva
irrogazione delle previste sanzioni».
All'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia
della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del Servizio
sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute
per gli anni 2014-2016 e' attuato entro le scadenze programmate
dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo
sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla
dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle
prenotazioni e ai pagamenti on line».
All'articolo 21:
al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«L'istanza di rettifica e' pubblicata nei siti internet istituzionali
della regione interessata e dell'AIFA»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «scadenza del termine
di cui al comma 5,» sono inserite le seguenti: «dopo avere effettuato
le opportune verifiche,»;
al comma 10, le parole: «legge 24 dicembre 2012, n. 537» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 1993, n. 537» e le
parole: «agli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«all'anno 2013»;
al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: «non innovativi»
sono inserite le seguenti: «coperti da brevetto»;
al comma 22 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AIFA
rende pubblici i dati raccolti nei registri di monitoraggio di cui
all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilita' condizionata»;
dopo il comma 23 e' aggiunto il seguente:
«23-bis. L'AIFA e' altresi' tenuta a concludere entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto le negoziazioni relative a contenziosi derivanti
dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015».
Nel capo II, dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 21-bis (Semplificazione delle procedure autorizzative per
le apparecchiature a risonanza magnetica). - 1. Al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, la lettera a) e' abrogata;
3) al comma 3, la lettera f) e' abrogata;
4) il comma 4 e' abrogato.
2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di
campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono
soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o
della provincia autonoma.
3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di
induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette
all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero
della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita', l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a
RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla e' consentita
presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello
scientifico, quali universita' ed enti di ricerca, policlinici,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della
validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di
autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al
progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui
risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi
magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validita' di
cinque anni e puo' essere rinnovata.
4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, disciplina le modalita' per l'installazione, l'utilizzo
e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del
presente articolo da parte delle strutture sanitarie, assicurando
l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle
conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza
d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione
all'intensita' del campo magnetico statico espressa in tesla.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 21-ter (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore
delle persone affette da sindrome da talidomide). - 1. L'indennizzo
di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti
affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal
1959 al 1965, e' riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e
nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' riconosciuto, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche ai soggetti che, ancorche' nati al di fuori
del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la
sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale
tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o
l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente nelle forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i
predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio
sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2
ottobre 2009, n. 163.
3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresi', a
definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni
ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti
di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici
maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da
talidomide.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il
Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi
gli indennizzi gia' erogati e le procedure in corso, al regolamento
di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi
1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro
annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a
decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio
decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui
all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello
stato di previsione del Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «n. 2003/2007» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 2003/2077»;
al comma 5, dopo le parole: «al Comitato interministeriale per la
programmazione economica» sono inserite le seguenti: «e alle
Commissioni parlamentari competenti»;
al comma 6, le parole: «, annualmente, al Ministero dell'economia
e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare nonche' alle Commissioni
parlamentari competenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di
avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le
discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma
1»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione
comunitaria n. 2003/2077";
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: "dell'11 luglio 2012," sono inserite le
seguenti: "e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012,";
2) le parole da: "destinate ad interventi" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinate ad interventi nel
settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non
oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i
quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati
ancora assunti atti giuridicamente vincolanti";
c) al terzo periodo, le parole: "della stessa delibera del CIPE
n. 60/2012 e" sono sostituite dalle seguenti: ", delle stesse
delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonche'";
d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti
conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077
ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio
sito internet istituzionale un'apposita sezione con il titolo
"Discariche abusive", dove sono riportate le seguenti informazioni:
a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna
ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e
inviato al Governo italiano;
b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali
comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;
c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma
9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico
delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno
determinato le sentenze di condanna;
d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre
successivo alla sentenza;
e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva
oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario
straordinario di cui al presente articolo.
7-quater. Le informazioni di cui al comma 7-ter sono aggiornate
almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sono riportate nei siti internet
istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate
le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea»;
alla rubrica, le parole: «n. 2003/2007» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 2003/2077».
All'articolo 23, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto
adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza
e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori
suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle
disponibilita' del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la concessione
di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per
interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016".
6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale nella produzione, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono
stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito
apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere il
latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi
ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo,
definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano
maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che
svolgono le proprie attivita' in almeno cinque regioni e che
rappresentano una quota delle attivita' economiche, riferita alle
suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.
6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo
capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30
marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul
latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo
1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto
all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, e' effettuato a favore dell'AGEA in misura
corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del
5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui
al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed
entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti
al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai
sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione
di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al versamento integrale
dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in
misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto
disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del
prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un
importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano
all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di
latte che non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di
latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le
restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora
tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne
da' comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i
conseguenti adempimenti";
b) al comma 5, le parole: ", per effetto della rateizzazione di
cui al presente articolo," sono soppresse;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato
dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse
derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai
produttori e non oggetto di restituzione"».
Nel capo IV, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis (Misure per la competitivita' della filiera e il
miglioramento della qualita' dei prodotti cerealicoli e
lattiero-caseari). - 1. Al fine di superare l'emergenza del mercato
del frumento e di migliorare la qualita' dei prodotti
lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su
cereali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire
la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese
agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche
attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla
ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi
infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro
per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse del Fondo.
2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al
comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro
per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 24:
al comma 1, lettera d), le parole: «il pareggio economico e,
entro l'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio
economico e, entro l'esercizio 2018»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la
stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma
1, nonche' di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di
crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o piu'
regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni
legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e
principi:
a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci,
idonei a garantire la stabilita' economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine
dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione
lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente
revisione delle modalita' di organizzazione, gestione e
funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia,
sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita';
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche
della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario, della capacita' di autofinanziamento e di
reperimento di risorse private a sostegno dell'attivita', della
realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del
livello di internazionalizzazione, della specificita' nella storia e
nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalita' attraverso le quali viene
accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della
qualifica conseguente;
e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla
lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della
vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle
fondazioni lirico-sinfoniche.
3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle
competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro
sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento
e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 3-bis sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui
ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme
regolamentari.
3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di
perseguire l'obiettivo della sostenibilita' economico-finanziaria di
tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della
spesa e risanamento:
a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste
non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti
eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti
economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo
livello;
b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono
tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attivita', comprese la
chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da
tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire
dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il
conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le
missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e' ridotto nella misura del 50
per cento;
d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle
fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367".
3-quinquies. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, dopo le parole: "non si applica" sono inserite le
seguenti: "alle istituzioni culturali, nonche'".
3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, ivi previsto, di
rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalita' per
la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non
regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15
novembre 2005, n. 239, nonche' nel senso che le regole tecniche di
riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di
attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello
spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei
soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle
attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle attivita'
teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante.
3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della
materia in conformita' ai principi di derivazione europea, per
garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare
l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza
soluzione di continuita', conservano validita' i rapporti gia'
instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "alla data del 30 settembre
2016, entro la quale si provvede" e le parole: "il rilascio," sono
soppresse»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
turistiche».
Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:
«TABELLA 1
(articolo 8, comma 1-bis)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2
(articolo 8, comma 1-ter)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3
(articolo 8, comma 1-quater)
Parte di provvedimento in formato grafico
LINK: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/20/16G00173/sg