Data: 2012-02-10 17:44:42

Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande [/color]

  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'  avviata  previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  e  non  e'  soggetta  al  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

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