DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande [/color]
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.