Prelievi idrici - PROCEDURE SUAP in Toscana ai sensi del DPGR 61/2016
[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 agosto 2016, n. 61/R[/b][/color]
[color=red]Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifi che al d.p.g.r. 51/R/2015.
[/color]
[b]
Art. 86
Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni.
Sportello unico attività produttive
1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi, e altresì ogni altra comunicazione
obbligatoria prevista dal presente regolamento è svolta in modalità telematica.
2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze, ed ogni altro documento che si renda
necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento è
inviata esclusivamente in formato elettronico.
3. Le istanze, comunicazioni, denunce, segnalazioni, comunicazioni relative a prelievi di
acqua connessi ai procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010 n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). sono inoltrate, per il tramite del SUAP, secondo le
modalità definite dal medesimo d.p.r. 160/2010. [/b]
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13619303/PARTE+I+n.+37+del+19.08.2016.pdf/a38890bb-600d-4046-9e1f-b0da4a75f056