Procedimento di autorizzazione paesaggistica.
A norma dell’art 146, c. 7, del Codice del Paesaggio, il Comune, quale autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, effettuati gli accertamenti di legge, ha trasmesso, tramite il SUAP, la documentazione al Soprintendente con proposta di provvedimento di accoglimento dell’istanza.
E’ corretto che, dopo che il Comune ha già espresso una valutazione positiva trasmettendo la propria proposta di accoglimento, la Soprintendenza abbia richiesto agli interessati, tramite il SUAP, delle integrazioni documentali, scrivendo che “la documentazione inviata … non consente alla Soprintendenza la verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento”, e interrompendo i termini del procedimento?
Oppure il Soprintendente avrebbe potuto esclusivamente rendere il proprio parere, positivo o negativo, in quest’ultimo caso preceduto da preavviso di rigetto?
Grazie mille per l’aiuto.
Chiara
Sotto il profilo procedimentale occorre distinguere:
VALUTAZIONI DI MERITO (positive o negative) che sfociano in AUTORIZZAZIONI e DINIEGHI (preceduti da preavviso)
VALUTAZIONI PROCEDURALI (integrazioni, richieste chiarimenti, archiviazioni ecc...) che NON IMPLICANO una valutazione di merito
Ciò premesso, qualora la Soprintendenza ritenga di non avere elementi sufficienti per una compiuta valutazione è CORRETTO che non proceda alla valutazione negativa ma richiesta i dovuti chiarimenti.
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[color=red][b]Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/b][/color]Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo [accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo].
[color=red](le parole da "accompagnandola ..." a "... amministrativo" sono state sostituite dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, norma poi abrogata ad opera dell'art. 217, comma 1, lettera v), del d.lgs. n. 50 del 2016, con la riviviscenza delle parole originarie)
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Grazie mille Simone, è sempre molto utile confrontarsi su questo forum.
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