DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi [/color]
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della performance individuale,
nonche' di[color=red] responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente[/color].
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il [color=red]potere
sostitutivo in caso di inerzia[/color]. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, [color=red] il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario[/color].
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. [color=red]Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente
impiegato.[/color]".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
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Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 5 Cambio di residenza in tempo reale [/color]
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica
conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni
previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due
giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni
di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di
provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle
iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe
segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica
sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo,
anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza
dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del presente decreto.
[color=red] Art. 6 Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
[/color]
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai
regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1,
lettera d).
[color=red] Art. 7 Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di
riconoscimento [/color]
1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con
validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita
del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti
rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.
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Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 8 Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,
nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame di
avvocato
[/color]
1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a
decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in
contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel
comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.".
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori
ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori
ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche
presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore.".
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[color=red] Art. 9 Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici [/color]
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di
cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui
all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
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[color=red]Art. 10 Parcheggi pertinenziali [/color]
1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'
sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e
l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali,
solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti
separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.".
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[color=red] Art. 12 Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche
[/color]
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di
commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni
ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le
iniziative ed attivita' delle imprese sul territorio, in ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed
adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con
l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica,[color=red] il Governo adotta uno
o piu' regolamenti [/color]ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti
amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di
servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con
modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,
attivazione ed implementazione delle[color=red] banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali[/color], mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in
modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le
prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed
attivita' sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere
dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente
abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di
liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli
oneri amministrativi sulle imprese.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati[color=red] entro il 31 dicembre
2012[/color], tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla
richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, [color=red] sono altresi' individuate le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere[/color].
5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potesta' normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e
dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e
in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le
particolari norme che li disciplinano.
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Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 13 - Modifiche al T.U.L.P.S. [/color]
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.";
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
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RIPORTIAMO GLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE:
R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1).
(commento di giurisprudenza)
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2) (3) (4).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(2) Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:
«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(3) L'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
(4) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.
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12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (23), non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
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(23) Vedi, per le persone tenute all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli l'art. 173, R.D. 5 febbraio 1928, n. 577.
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(commento di giurisprudenza)
13. (art. 12 T.U. 1926). - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
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(commento di giurisprudenza)
42. (art. 41 T.U. 1926). - [Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere] (74).
[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere] (75).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 (76).
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione (77).
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(74) Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(75) Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(76) Per il porto abusivo di armi vedi l'art. 699, c.p. 1930. La L. 22 dicembre 1956, n. 1452, che ha convertito in legge il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, ha soppresso l'art. 2 di tale decreto, il quale aggiungeva un comma al presente articolo. Con D.M. 4 dicembre 1991, sono stati determinati i requisiti psico-fisici per il rilascio del porto d'armi. Vedi, anche, il D.M. 14 settembre 1994.
(77) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
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51. (art. 50 T.U. 1926). - Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
È consentita la rappresentanza.
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75-bis. 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno (136).
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(136) Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 18 agosto 2000, n. 248.
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Capo II - Degli esercizi pubblici (151)
(commento di giurisprudenza)
86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi (152), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche (153), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (154), ovvero locali di stallaggio e simili (155).
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (156).
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (157).
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(151) Vedi, anche, gli artt. 152-196, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcooliche art. 686 c.p. del 1930.
(152) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, L. 21 marzo 1958, n. 326 e D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298.
(153) Vedi l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(154) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.
(155) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.
(156) Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche. L'articolo unico, D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone:
«Articolo unico. Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.
(157) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000.
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99. (art. 97 T.U. 1926). - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore (177).
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(177) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.
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107. (art. 105 T.U. 1926). - I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.
Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.
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Capo IV - Delle agenzie pubbliche (228) (229)
(commento di giurisprudenza)
115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore (230).
La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (231).
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza (232).
Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità (233).
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe (234).
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano (235).
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(228) Vedi, anche, gli artt. 204-223, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta.
(229) Con R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e R.D. 14 aprile 1939, n. 684, erano state emanate disposizioni per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, disposizioni a norma delle quali tali mestieri non potevano essere esercitati senza licenza del Questore, la quale poteva essere emessa soltanto alle persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 11 del presente testo unico. Successivamente, con l'articolo unico, L. 11 aprile 1950, n. 222 (Gazz. Uff. 17 maggio 1950, n. 113), è stata disposta l'abrogazione del R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e che, conseguentemente a ciò cessassero di avere vigore le norme di attuazione contenute nel R.D. 14 aprile 1939, n. 684.
(230) Per quanto concerne le contravvenzioni relative ad agenzie di affari ed a esercizi pubblici non autorizzati o vietati, vedi, anche, art. 665 codice penale del 1930; vedi, inoltre, per quanto riguarda le agenzie di viaggi e turismo, R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
(231) Gli artt. 1-4, L. 21 marzo 1958, n. 253, contenente la disciplina della professione di mediatore così dispongono:
«
Art. 1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
Art. 2. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.
Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.
Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.
Art. 3. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 4. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del codice penale».
L'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, vieta, per quanto concerne tale tipo di lavoro, l'attività di mediatore, comunque svolta.
(232) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
(233) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(234) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(235) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
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Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori (242)
(commento di giurisprudenza)
121. (art. 122 T.U. 1926). - [Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni (243), di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino (244), cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione] (245).
[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne] (246).
È vietato il mestiere di ciarlatano (247).
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(242) Vedi, anche, gli artt. 224-247, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che qui si riporta e, per l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi, l'art. 669, c.p. 1930.
(243) Vedi, anche, L. 5 febbraio 1934, n. 327, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 29 dicembre 1939, n. 2255, che hanno fissato la disciplina del commercio ambulante.
(244) Per la disciplina dei lavori di facchinaggio vedi, anche, L. 3 maggio 1955, n. 407.
(245) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(246) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(247) L'art. 14, L. 19 maggio 1976, n. 398, ha abrogato il presente art. 121, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di P.S. per l'esercizio del commercio ambulante. L'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, ha abrogato il presente art. 121, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi, anche, gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
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(commento di giurisprudenza)
123. (art. 124 T.U. 1926). - [Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore (250).
Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente] (251).
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(250) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 1° dicembre 1971, n. 1051 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1971, n. 317). Vedi, anche, il R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 488.
(251) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
--------------------------------------------------------------------------------
124. (art. 125 T.U. 1926). - [Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore.
In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza (252)] (253).
--------------------------------------------------------------------------------
(252) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(253) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
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159. (art. 161 T.U. 1926). - Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio (326).
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(326) Vedi, anche, art. 298, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Per quanto concerne il rimpatrio degli indigenti vedi, inoltre, l'art. 14, n. 4 della legge consolare promulgata con R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804 ed artt. 80-88, 137 e 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 7 giugno 1866, n. 2996, art. 30, R.D.L. 13 novembre 1919, n. 2205, contenente il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, ed i testi legislativi in nota a tale articolo riportati, nonché art. 197, co. 2, del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
--------------------------------------------------------------------------------
173. (artt. 175 e 177 T.U. 1926). - Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.
Su istanza dell'interessato o su proposta del Questore, o anche d'ufficio, la commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata (341).
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(341) Vedi nota 139 al titolo VI, Capo III del presente testo unico.
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184. Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione (353).
--------------------------------------------------------------------------------
(353) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. Vedi anche nota 146 al titolo VI, Capo V del presente testo unico.
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese [/color]
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita'
dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla
effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito istituzionale e sul sito
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui
all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e
coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis
e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il
minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in
possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
(UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a
fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione
accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato
membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF
MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza
ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede
di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in
materia.
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie
imprese
[/color]
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre
gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad
emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'
all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di
entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
[color=red]Art. 24 - Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [/color]
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data" sono inserite
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata";
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: "e' rilasciata" a: "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' rilasciata dalla
regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6
dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e' inserita la
seguente "regionale";
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel
rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione
degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti
stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro
eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto
per l'anno solare in corso.";
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per le
piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e alla
lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas
naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;
h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in
materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati
in mare su piattaforme off-shore;".
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 27 - Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
[/color]
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione.".
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al
deposito temporaneo [/color]
1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola,
ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da
elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito
temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci
chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di
cui gli stessi sono soci».
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 34 - Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli
edifici [/color]
1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso.
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 37 - Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al
registro delle imprese
[/color]
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno
2012.
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali [/color]
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero
della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i
depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al
disposto di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in
ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione
che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di
legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria
industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi,
successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in
mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma
2-bis).".
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 39 - Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione
[/color]
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' soppressa.
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019) (GU n. 33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n.27)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012
[color=red]Art. 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva
per le imprese di panificazione di natura produttiva
[/color]
1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso.
***********************
L. 3-8-1999 n. 265
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.
Art. 11. Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.
................
13. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande [/color]
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'
[/color]
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare
le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione
di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis,
lettera a)».
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali [/color]
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito
quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata
stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e'
abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a
19.8 e 26.
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[color=red]Art. 47 - Agenda digitale italiana [/color]
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245
definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo
prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate
dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga
banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per
l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli
interventi pubblici volti alle medesime finalita' da parte di
regioni, province autonome ed enti locali.
Credo che sia saltato l'art. 2 del decreto, per la parte che modifica l'art.19 della legge 241/1990, che non é una modifica di poco conto e che, peraltro, necessiterebbe di un buon approfondimento.
Saluti Maurizio Bevilacqua
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche'" sono inserite le seguenti: ", ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,".
********************************
L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)
19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (95).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché,[color=red] ove espressamente previsto dalla normativa vigente[/color], dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione (96).
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente (97).
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (98).
5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20] (99).
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni (100).
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali (101).
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (102).
(95) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi la lettera c) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(96) Comma così modificato prima dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(97) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(98) Comma aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(99) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.
(100) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dal commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69, dal comma 1 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, infine, così sostituito dal comma 4-bis dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 e il comma 4-ter del citato art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(101) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(102) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.