Data: 2012-02-10 14:36:18

D.L. 5/2012 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:16:56

Art. 1 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

[color=red]DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

  Art. 1

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  conclusione
                del procedimento e poteri sostitutivi [/color]

  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e  9
sono sostituiti dai seguenti:
  "8. La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal codice  del  processo  amministrativo.  Le  sentenze
passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso  il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono  trasmesse,  in  via
telematica, alla Corte dei conti.
  9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  nei  termini
costituisce elemento di valutazione  della  performance  individuale,
nonche' di[color=red] responsabilita'  disciplinare  e  amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente[/color].
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  [color=red]potere
sostitutivo in caso di inerzia[/color]. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, [color=red] il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario[/color].
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine  di
conclusione  previsti  dalla  legge  o  dai  regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  9-quinquies. [color=red]Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti  di  cui  all'articolo  2  e  quello  effettivamente
impiegato.[/color]".
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per  i  quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:19:42

Artt. 5-6-7 Servizi demografici più semplici

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 5                  Cambio di residenza in tempo reale [/color]

  1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettere a), b) e c), del decreto del  Presidente  del  Repubblica  30
maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui  si  sono  verificati  i  fatti  utilizzando  una  modulistica
conforme a quella pubblicata sul  sito  istituzionale  del  Ministero
dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni
previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e  sottoscritte  di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita'  di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.
  3.  Fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe,  nei  due
giorni lavorativi successivi alla presentazione  delle  dichiarazioni
di cui al comma  1,  effettua,  previa  comunicazione  al  comune  di
provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti  giuridici  delle
iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
  4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove  nel  corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di  anagrafe
segnala quanto  e'  emerso  alla  competente  autorita'  di  pubblica
sicurezza.
  5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con  il  presente  articolo,
anche  con  riferimento  al  ripristino  della  posizione  anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata  assenza
dei  requisiti,  prevedendo  altresi'  che,  se  nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui  all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'indicazione  degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti  svolti  con  esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione  di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990.
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale del presente decreto.


  [color=red] Art. 6    Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
[/color]
  1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalita'  telematica  in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni:
    a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni  di  atti  e  di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  dal  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
    b)  le  comunicazioni  tra  comuni  e  questure  previste  dai
regolamenti di cui al regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
    c) le comunicazioni inviate ai comuni dai  notai  ai  fini  delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  margine  dell'atto  di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
    d) le trasmissioni e l'accesso alle  liste  di  cui  all'articolo
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per  l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c).
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro della difesa, da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del  comma  1,
lettera d).


[color=red] Art. 7 Disposizioni in materia di scadenza dei documenti  d'identita'  e  di
                          riconoscimento [/color]

  1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati  con
validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di  nascita
del titolare, immediatamente successiva  alla  scadenza  che  sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
  2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  ai  documenti
rilasciati o  rinnovati  dopo  l'  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  3. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

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Data: 2012-02-10 17:20:29

Art. 8 Concorsi solo con PEC

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 8 Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove  selettive,
  nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame  di
  avvocato
[/color]
  1. Le domande per la partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione  nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali  banditi  a
decorrere dal 30 giugno 2012  sono  inviate  esclusivamente  per  via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi  in
contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
a  quanto  previsto  dal  presente  comma  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  nel
comma 1.
  3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina  di  livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica,  sentito  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si  stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.".
  4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge  27  novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono  professori
ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso  un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
dalle  seguenti:  "un  titolare  ed  un  supplente  sono  professori
ordinari, professori associati o ricercatori  di  materie  giuridiche
presso un'universita' della  Repubblica  ovvero  presso  un  istituto
superiore.".

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Data: 2012-02-10 17:21:14

Art. 9 - Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]    Art. 9      Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici [/color]

  1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce  i  modelli  di
cui agli allegati I e II del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  22  gennaio  2008,  n.  37,  e  la  dichiarazione  di  cui
all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. La  dichiarazione  unica  di  conformita'  e  la  documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed  esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per  i  relativi  controlli.  Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento  di  una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:22:25

Art. 10 - Parcheggi pertinenziali

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 10                      Parcheggi pertinenziali [/color]

  1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo  1989,  n.  122,  e'
sostituito dal seguente:
  "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-sexies,  della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,  e
l'immodificabilita'  dell'esclusiva  destinazione  a  parcheggio,  la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1  puo'  essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei  successivi  atti  convenzionali,
solo  con  contestuale  destinazione  del  parcheggio  trasferito  a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello  stesso  comune.  I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono  essere  ceduti
separatamente dall'unita'  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.".

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:24:25

Art. 12 - semplificazioni per le attività economiche

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.


[color=red] Art. 12 Semplificazione  procedimentale  per  l'esercizio  di  attivita'
                            economiche
[/color]
  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  per
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato  regioni
ed  autonomie  locali,  per  attivare  percorsi  sperimentali  di
semplificazione amministrativa  per  gli  impianti  produttivi  e  le
iniziative ed attivita'  delle  imprese  sul  territorio,  in  ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
procedure ed ai termini  per  l'esercizio  delle  competenze  facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone  preventiva  ed
adeguata informazione pubblica.
  2.  Nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di  liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i  soggetti,  presenti  e  futuri,  che
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili  danni  alla  salute,  all'ambiente,  al  paesaggio,  al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'  sociale,  con
l'ordine pubblico, con il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica,[color=red] il Governo adotta  uno
o piu' regolamenti [/color]ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di  semplificare  i  procedimenti
amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i  seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  semplificazione  e  razionalizzazione  delle    procedure
amministrative, anche mediante  la  previsione  della  conferenza  di
servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con
modalita' asincrona;
    b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,  anche  telematico,
attivazione ed implementazione delle[color=red] banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali[/color], mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa  in  un  giorno,  in
modo che  sia  possibile  conoscere  contestualmente  gli  oneri,  le
prescrizioni  ed  i  vantaggi  per  ogni  intervento,  iniziativa  ed
attivita' sul territorio;
    c)  individuazione  delle  norme  da  abrogare  a  decorrere
dall'entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  di  quelle  tacitamente
abrogate  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di
liberalizzazione delle attivita'  economiche  e  di  riduzione  degli
oneri amministrativi sulle imprese.
  3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati[color=red] entro il  31  dicembre
2012[/color], tenendo conto dei risultati della  sperimentazione  di  cui  al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  su  proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta  giorni  dalla
richiesta.
  4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, [color=red] sono  altresi'  individuate  le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio  di  attivita'  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni  ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere[/color].
  5.  Le  Regioni,  nell'esercizio  della  loro  potesta'  normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto  1990  n.  241,
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148  e
dall'articolo  34  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori  pratiche  e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
59.
  6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
in  materia  di  giochi  pubblici  per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che li disciplinano.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:28:48

Art. 13 - Modifiche al T.U.L.P.S.

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.


[color=red]Art. 13 - Modifiche al T.U.L.P.S. [/color]

  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
    b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
    c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";
    d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
    e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
    f) all'articolo 115:
      1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
      2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
prescrizioni  di  legge  o  di  regolamento  e  quelle  disposte
dall'autorita'.";
    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
terzo comma, sono abrogati.
  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.


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RIPORTIAMO GLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE:


R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1).

(commento di giurisprudenza)

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2) (3) (4).


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2)  Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:

«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(3)  L'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

(4) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.




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12.  (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (23), non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.


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(23)  Vedi, per le persone tenute all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli l'art. 173, R.D. 5 febbraio 1928, n. 577.




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(commento di giurisprudenza)

13.  (art. 12 T.U. 1926). - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.


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(commento di giurisprudenza)

42.  (art. 41 T.U. 1926). - [Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere] (74).

[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere] (75).

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 (76).

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione (77).


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(74)  Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

(75)  Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

(76)  Per il porto abusivo di armi vedi l'art. 699, c.p. 1930. La L. 22 dicembre 1956, n. 1452, che ha convertito in legge il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, ha soppresso l'art. 2 di tale decreto, il quale aggiungeva un comma al presente articolo. Con D.M. 4 dicembre 1991, sono stati determinati i requisiti psico-fisici per il rilascio del porto d'armi. Vedi, anche, il D.M. 14 settembre 1994.

(77) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.




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51.  (art. 50 T.U. 1926). - Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

È consentita la rappresentanza.


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75-bis.  1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno (136).


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(136)  Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 18 agosto 2000, n. 248.




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Capo II - Degli esercizi pubblici (151)

(commento di giurisprudenza)

86.  (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi (152), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche (153), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (154), ovvero locali di stallaggio e simili (155).

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (156).

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;


b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;


c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (157).


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(151)  Vedi, anche, gli artt. 152-196, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcooliche art. 686 c.p. del 1930.

(152)  Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, L. 21 marzo 1958, n. 326 e D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298.

(153)  Vedi l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(154)  Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.

(155)  Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

(156)  Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche. L'articolo unico, D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone:

«Articolo unico. Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.

(157)  Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000.




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99.  (art. 97 T.U. 1926). - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore (177).


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(177)  Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.




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107.  (art. 105 T.U. 1926). - I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.


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Capo IV - Delle agenzie pubbliche (228) (229)

(commento di giurisprudenza)

115.  (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore (230).

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (231).

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza (232).

Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità (233).

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe (234).

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano (235).


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(228)  Vedi, anche, gli artt. 204-223, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta.

(229)  Con R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e R.D. 14 aprile 1939, n. 684, erano state emanate disposizioni per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, disposizioni a norma delle quali tali mestieri non potevano essere esercitati senza licenza del Questore, la quale poteva essere emessa soltanto alle persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 11 del presente testo unico. Successivamente, con l'articolo unico, L. 11 aprile 1950, n. 222 (Gazz. Uff. 17 maggio 1950, n. 113), è stata disposta l'abrogazione del R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e che, conseguentemente a ciò cessassero di avere vigore le norme di attuazione contenute nel R.D. 14 aprile 1939, n. 684.

(230)  Per quanto concerne le contravvenzioni relative ad agenzie di affari ed a esercizi pubblici non autorizzati o vietati, vedi, anche, art. 665 codice penale del 1930; vedi, inoltre, per quanto riguarda le agenzie di viaggi e turismo, R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(231)  Gli artt. 1-4, L. 21 marzo 1958, n. 253, contenente la disciplina della professione di mediatore così dispongono:

«

Art. 1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 2. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.

Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.

Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.

Art. 3. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 4. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del codice penale».

L'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, vieta, per quanto concerne tale tipo di lavoro, l'attività di mediatore, comunque svolta.

(232)  Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

(233) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(234) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(235) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.




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Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori (242)

(commento di giurisprudenza)

121.  (art. 122 T.U. 1926). - [Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni (243), di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino (244), cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione] (245).

[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne] (246).

È vietato il mestiere di ciarlatano (247).


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(242)  Vedi, anche, gli artt. 224-247, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che qui si riporta e, per l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi, l'art. 669, c.p. 1930.

(243)  Vedi, anche, L. 5 febbraio 1934, n. 327, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 29 dicembre 1939, n. 2255, che hanno fissato la disciplina del commercio ambulante.

(244)  Per la disciplina dei lavori di facchinaggio vedi, anche, L. 3 maggio 1955, n. 407.

(245)  Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

(246)  Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

(247)  L'art. 14, L. 19 maggio 1976, n. 398, ha abrogato il presente art. 121, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di P.S. per l'esercizio del commercio ambulante. L'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, ha abrogato il presente art. 121, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi, anche, gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.




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(commento di giurisprudenza)

123.  (art. 124 T.U. 1926). - [Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore (250).

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente] (251).


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(250)  Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 1° dicembre 1971, n. 1051 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1971, n. 317). Vedi, anche, il R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 488.

(251)  Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.




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124.  (art. 125 T.U. 1926). - [Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza (252)] (253).


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(252)  Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(253)  Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.




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159.  (art. 161 T.U. 1926). - Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio (326).


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(326)  Vedi, anche, art. 298, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Per quanto concerne il rimpatrio degli indigenti vedi, inoltre, l'art. 14, n. 4 della legge consolare promulgata con R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804 ed artt. 80-88, 137 e 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 7 giugno 1866, n. 2996, art. 30, R.D.L. 13 novembre 1919, n. 2205, contenente il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, ed i testi legislativi in nota a tale articolo riportati, nonché art. 197, co. 2, del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.




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173.  (artt. 175 e 177 T.U. 1926). - Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.

Su istanza dell'interessato o su proposta del Questore, o anche d'ufficio, la commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata (341).


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(341)  Vedi nota 139 al titolo VI, Capo III del presente testo unico.




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184.  Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione (353).


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(353)  Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. Vedi anche nota 146 al titolo VI, Capo V del presente testo unico.


riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:33:18

Art. 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese [/color]

  1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende
agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto  dalla  normativa
comunitaria, ai principi della  semplicita',  della  proporzionalita'
dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici  alla
effettiva tutela del rischio, nonche' del  coordinamento  dell'azione
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
sul    proprio    sito      istituzionale      e      sul      sito
www.impresainungiorno.gov.it  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'.
  3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche
sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,  semplificare  e
coordinare i controlli sulle imprese.
  4. I regolamenti sono emanati  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite  le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi  e  criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,  20-bis
e  20-ter,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni:
    a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
    b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici;
    c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il
minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e
delle ispezioni gia' effettuate;
    d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
    e)  informatizzazione  degli  adempimenti  e  delle  procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
    f) soppressione  o  riduzione  dei  controlli  sulle  imprese  in
possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
(UNI EN ISO-9001),  o  altra  appropriata  certificazione  emessa,  a
fronte di  norme  armonizzate,  da  un  organismo  di  certificazione
accreditato da un ente  di  accreditamento  designato  da  uno  Stato
membro dell'Unione europea ai sensi del  Regolamento  2008/765/CE,  o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento  (IAF
MLA).
  5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  dei  propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro  competenza
ai principi  di  cui  al  comma  4.  A  tale  fine,  entro  sei  mesi
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa  in  sede
di Conferenza unificata.
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali  continuano  a
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi  in
materia.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:34:46

Artt. 23-24 - Semplificazioni in materia ambientale

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                              imprese
[/color]
  1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle  attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad
emanare un regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'ambiente
e della tutela territorio e del mare, del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  volto  a  disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a  semplificare  gli  adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese,  in  base  ai  seguenti
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni:
    a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia ambientale;
    b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
ente;
    c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
dimensione  dell'impresa  e  al  settore  di  attivita',  nonche'
all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non  dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.


[color=red]Art. 24 - Modifiche  alle  norme  in  materia  ambientale  di  cui  al  decreto
                  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [/color]

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma  17,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data"  sono  inserite
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";
    b)  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,  la  parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata";
    c) all'articolo 29-decies, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in  mare,  l'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  esegue  i
controlli di  cui  al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";
    d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 2, le parole da: "e'  rilasciata"  a:  "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  rilasciata  dalla
regione,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
dicembre 1991, n. 394,  per  i  quali  e'  rilasciata  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
      2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e'  inserita  la
seguente "regionale";
    e) all'articolo 216-bis,  comma  7,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui
al primo periodo, le autorita' competenti  possono  autorizzare,  nel
rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di  rigenerazione
degli oli usati anche  in  deroga  all'allegato  A,  tabella  3,  del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i  limiti
stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
    f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
"3-bis . I produttori e gli  importatori  di  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
per l'anno solare in corso.";
    g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per  le
piattaforme  off-shore,  l'autorita'  competente  e'  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e  alla
lettera p) le parole  da:  "per  le  piattaforme"  alle  parole  "gas
naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;
    h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e'  inserito  il  seguente:
"5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme  in
materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
    i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il  punto  1.4  e'  inserito  il  seguente:
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri  impianti  localizzati
in mare su piattaforme off-shore;".

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:35:46

Art. 27 - Esercizio dell'attivita' di vendita diretta

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 27 - Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
[/color]
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della medesima comunicazione.".

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:36:30

Art. 28 Agricoltura e rifiuti

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.


[color=red]Art. 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale  dei  rifiuti  e  al
                        deposito temporaneo [/color]

  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis.  La  movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola,
ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato  da
elementi oggettivi ed  univoci  che  sia  finalizzata  unicamente  al
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito
temporaneo e la distanza fra  i  fondi  non  sia  superiore  a  dieci
chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto  la  movimentazione
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e'  socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
  2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui  gli  stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o,  per  gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso  il  sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola  di
cui gli stessi sono soci».

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:37:22

Art. 34 Impiantisti

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 34 - Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
  installazione, ampliamento  e  manutenzione  degli  impianti  negli
  edifici [/color]

  1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del  decreto
del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:38:05

Art. 37 - PEC alle imprese entro il 30 giugno 2012

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 37 - Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al
                      registro delle imprese
[/color]
  1. Le imprese costituite in forma  societaria  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato  il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro  delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi  dell'articolo  16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30  giugno
2012.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:38:40

Art. 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali [/color]

  1. All'articolo 101, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile  di  cui  alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministero
della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
disposto di cui al primo periodo.».
  2. All'articolo 101, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di  depositi  che  trattano  esclusivamente  gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti:
    a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
seguito specificate:
      I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie industriali;
      II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
      III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
ingegneria chimica;
    b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e  al  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
legislazione farmaceutica:
      I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
      II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
industriale;
      III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie chimiche;
      IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie farmaceutiche;
    c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
  2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  in
mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal  comma
2-bis).".

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:39:20

Art. 39 Autoriparatore senza idoneità fisica

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 39 - Soppressione  del  requisito  di  idoneita'  fisica  per  avviare
            l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione
[/color]
  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' soppressa.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:42:15

Art. 40 LIBERALIZZAZIONE orari della panificazione

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019) (GU n. 33 del 9-2-2012  - Suppl. Ordinario n.27)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012

   
[color=red]Art. 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e  festiva
  per le imprese di panificazione di natura produttiva
[/color]
  1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma  13,  della  legge  3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso.


***********************

L. 3-8-1999 n. 265
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.
Art. 11.  Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.

................
13. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:44:21

Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande [/color]

  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'  avviata  previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  e  non  e'  soggetta  al  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:46:59

Art. 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'
[/color]
  1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  per
i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare  e  ampliare
le ipotesi di interventi di lieve  entita',  nonche'  allo  scopo  di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e  20,  comma  4,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  2. All'articolo  181,  comma  1-ter,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la  disposizione
di cui al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:  «e  al  comma  1-bis,
lettera a)».

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:47:23

Art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.


[color=red]Art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali [/color]

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi  uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»;
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis;
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-10 17:49:05

Art. 47 - Agenda digitale italiana

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

[color=red]Art. 47 - Agenda digitale italiana [/color]

  1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  di
cui alla comunicazione  della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo
prioritario  della  modernizzazione  dei  rapporti  tra  pubblica
amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate
dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a  larga
banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il  Ministro  per  la  coesione  territoriale,    il    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  una  cabina  di  regia  per
l'attuazione  dell'agenda  digitale  italiana,  coordinando  gli
interventi  pubblici  volti  alle  medesime  finalita'  da  parte  di
regioni, province autonome ed enti locali.

riferimento id:3564

Data: 2012-02-16 09:58:58

Re:D.L. 5/2012 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Credo che sia saltato l'art. 2 del decreto, per la parte che modifica l'art.19 della legge 241/1990, che non é una modifica di poco conto e che, peraltro, necessiterebbe di un buon approfondimento.
Saluti Maurizio Bevilacqua

riferimento id:3564

Data: 2012-02-16 18:47:41

Art. 2 SCIA

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Art. 2
    Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
  1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  nonche'"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,".

********************************

L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)

19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (95).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché,[color=red] ove espressamente previsto dalla normativa vigente[/color], dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione (96).

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente (97).

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (98).

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20] (99).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni (100).

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali (101).

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (102).

(95) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi la lettera c) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(96) Comma così modificato prima dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(97) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(98) Comma aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(99) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

(100) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dal commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69, dal comma 1 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, infine, così sostituito dal comma 4-bis dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 e il comma 4-ter del citato art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(101) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(102) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

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