Data: 2012-02-10 12:52:38

Banda larga - aut. articolo 88 D.Lgs 259/2003

Salve,

abbiamo ricevuto un'istanza di autorizzazione allo scavo da parte di un'azienda che ha l'appalto, per conto della Regione, di installare e manutenere la rete per la banda larga.
Secondo voi, la pratica va gestita come SUAP o direttamente all'ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni alle alterazioni?
Nel caso in cui l'intervento insista su una strada non di proprietà comunale, deve essere gestito dal comune oppure l'istanza deve essere inoltrata all'ente proprietario della strada. Questo perchè l'art. 88 comma 1 del D.Lgs. 259/2003 recita:" ...all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree" sembrando voler distinguere fra ente locale e proprietario pubblico diverso da ente locale.

Grazie mille

Saluti

riferimento id:3563

Data: 2012-02-10 14:44:56

Re:Banda larga - aut. articolo 88 D.Lgs 259/2003


Salve,

abbiamo ricevuto un'istanza di autorizzazione allo scavo da parte di un'azienda che ha l'appalto, per conto della Regione, di installare e manutenere la rete per la banda larga.
Secondo voi, la pratica va gestita come SUAP o direttamente all'ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni alle alterazioni?
Nel caso in cui l'intervento insista su una strada non di proprietà comunale, deve essere gestito dal comune oppure l'istanza deve essere inoltrata all'ente proprietario della strada. Questo perchè l'art. 88 comma 1 del D.Lgs. 259/2003 recita:" ...all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree" sembrando voler distinguere fra ente locale e proprietario pubblico diverso da ente locale.

Grazie mille

Saluti
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1) a mio avviso è senz'altro SUAP
2) anche se l'ente proprietario della strada è diverso dal Comune rimane la competenza SUAP il quale invierà la documentazione a detto ente per il rilascio del parere/atto


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D.Lgs. 1-8-2003 n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
88.  Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico.

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree (34).

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun àmbito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali (35) (36).

(34)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(35)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(36) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 203 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 della Costituzione.

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