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Pongo il seguente quesito:
All'interno di una struttura (B&B) è presente una piscina, teoricamente a disposizione della clientela della struttura ricettiva.
Alcune segnalazioni informano che tale piscina è in realtà aperta al pubblico, dove tutti possono accedervi ed utilizzarla. sempre da informazioni risulta che il proprietario non rilascia alcuna ricevuta di pagamento per poter dimostrare l'apertura al pubblico.
Si sottolinea che tale piscina non è munita di nessuna autorizzazione Tulps.
Si chide pertanto quale siano le modalità di inetrvanto, dal punto di vista procedurale e della normativa sanzionatoria di riferimento.
Grazie
Regione Puglia
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Pongo il seguente quesito:
All'interno di una struttura (B&B) è presente una piscina, teoricamente a disposizione della clientela della struttura ricettiva.
Alcune segnalazioni informano che tale piscina è in realtà aperta al pubblico, dove tutti possono accedervi ed utilizzarla. sempre da informazioni risulta che il proprietario non rilascia alcuna ricevuta di pagamento per poter dimostrare l'apertura al pubblico.
Si sottolinea che tale piscina non è munita di nessuna autorizzazione Tulps.
Si chide pertanto quale siano le modalità di inetrvanto, dal punto di vista procedurale e della normativa sanzionatoria di riferimento.
Grazie
Regione Puglia
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Una piscina aperta al pubblico, in assenza di una disciplina regionale, non soggiace ad alcun obbligo di autorizzazione tulps se non si svolgono eventi o manifestazioni sportive.
Quindi chiunque può aprire una piscina aperta al pubblico fermi gli obblighi sanitari e di sicurezza oltre che fiscali.
Il mancato rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, se accertato obbliga a informare la finanza che effettuerà gli ulteriori controlli.
Vi consiglio di informare ASL per gli aspetti sanitari e di sicurezza
In realtà la regione Puglia ha disciplinato la materia con legge regionale 15 dicembre 2008 n.35, secondo la quale una piscina ad uso indifferenziato del pubblico, categoria A- gruppo A1, rimane assoggettata ad autorizzazione ex art 86 tulps ed agibilità ex 80. Si potrebbe procedere a un controllo, con identificazione dei presenti, raccolta sommare informazioni ex art 13 legge 688/81 per poi procedere alle sanzioni di cui al tulps e informativa di reato all' autorità giudiziaria?
riferimento id:35627
In realtà la regione Puglia ha disciplinato la materia con legge regionale 15 dicembre 2008 n.35, secondo la quale una piscina ad uso indifferenziato del pubblico, categoria A- gruppo A1, rimane assoggettata ad autorizzazione ex art 86 tulps ed agibilità ex 80. Si potrebbe procedere a un controllo, con identificazione dei presenti, raccolta sommare informazioni ex art 13 legge 688/81 per poi procedere alle sanzioni di cui al tulps e informativa di reato all' autorità giudiziaria?
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Non avevo visto la normativa regionale che però NON PREVEDE l'applicazione di autorizzazione, ma di COMUNICAZIONE
[b]L’esercizio dell’attività di piscina di categoria A è soggetto, ai fini della presente legge, a
comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all’ASL e al
sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima della data di
inizio attività. [/b]
Quindi non si applica il TULPS. Inoltre la legge regionale assegna alla ASL le competenze amministrative di applicazione delle sanzioni. Quindi ti suggerirei di inviare comunicazione alla ASL
[b]Art. 27
(Procedimento amministrativo - sanzionatorio)
1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII sono
svolte dalla ASL competente per territorio.
2. L’attività di controllo e vigilanza è svolta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL del luogo in
cui è ubicata la piscina, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36
(Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal titolo VII, si osservano i principi e le modalità di
applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 689/1981 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 28
(Mancate comunicazioni)
1. Il titolare dell’attività che non ottempera all’obbligo di comunicazione di inizio attività previsto
dall’articolo 20, comma 1, per le piscine di categoria A è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2 mila 400. Alla medesima sanzione è soggetto il
direttore sanitario che non ottempera all’obbligo di comunicazione di inizio attività previsto
all’articolo 22, comma 1, per le piscine di categoria C. [/b]