La ASL Mugello ha sanzionato un negozio di vendita di pane e alimentari perché non aveva la notifica sanitaria.
Il negozio è autorizzato con autorizzazione di commercio al minuto del 1996 per la tabella I; il pane venduto viene prodotto in altro luogo regolarmente autorizzato.
La Asl ha intimato al titolare di presentare la notifica subito; la notifica è stata presentata regolarmente rispettando tutti i requisiti previsti .
Mi pare che nel 1996, e comunque fino a quando non è stata recepita la notifica sanitaria, solo le attività che prevedevano lavorazioni, preparazioni erano soggette ad autorizzazione sanitaria; infatti ho altri tre negozi storici, due fruttivendoli e un alimentari che la sanitaria non ce l’hanno e neppure sono in grado di farla perché non hanno la possibilità di fare un bagno.
Nel nostro Regolamento di igiene di recepimento del REG CE 852/2003, nelle disposizioni transitorie avevamo previsto:
87 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le imprese alimentari esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che intendano proseguire nello svolgimento dell’attività già autorizzata senza apportare alcun tipo di modifica alle strutture, agli impianti, alle attrezzature, al numero degli addetti, non dovranno adeguarsi ai requisiti igienico–sanitari ed igienico-edilizi previsti dal presente regolamento.
2.Non vi è obbligo di adeguamento anche in caso di subingresso senza modifiche dei locali e delle attrezzature.
3.Nel caso di variazioni e modifiche ai locali, impianti e attrezzature devono essere rispettati i requisiti di cui al presente regolamento.
Nelle controdeduzioni della ASL è stato ribadito l’obbligo della notifica, la presa d’atto che il titolare ha presentato subito la notifica e che le condizioni igieniche del locale sono buone .
Posso accogliere il ricorso del titolare che mi chiede di annullare la sanzione ? Lo posso fare in base al nostro regolamento di igiene, quell’art. 87, e al fatto che le attività “ante” REG. CE non erano obbligate alla autorizzazione sanitaria? Rischio di mettermi contro la ASL?
Grazie per il supporto e un saluto a tutto lo staff da Vicchio
Olimpia
La ASL Mugello ha sanzionato un negozio di vendita di pane e alimentari perché non aveva la notifica sanitaria.
Il negozio è autorizzato con autorizzazione di commercio al minuto del 1996 per la tabella I; il pane venduto viene prodotto in altro luogo regolarmente autorizzato.
La Asl ha intimato al titolare di presentare la notifica subito; la notifica è stata presentata regolarmente rispettando tutti i requisiti previsti .
Mi pare che nel 1996, e comunque fino a quando non è stata recepita la notifica sanitaria, solo le attività che prevedevano lavorazioni, preparazioni erano soggette ad autorizzazione sanitaria; infatti ho altri tre negozi storici, due fruttivendoli e un alimentari che la sanitaria non ce l’hanno e neppure sono in grado di farla perché non hanno la possibilità di fare un bagno.
Nel nostro Regolamento di igiene di recepimento del REG CE 852/2003, nelle disposizioni transitorie avevamo previsto:
87 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le imprese alimentari esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che intendano proseguire nello svolgimento dell’attività già autorizzata senza apportare alcun tipo di modifica alle strutture, agli impianti, alle attrezzature, al numero degli addetti, non dovranno adeguarsi ai requisiti igienico–sanitari ed igienico-edilizi previsti dal presente regolamento.
2.Non vi è obbligo di adeguamento anche in caso di subingresso senza modifiche dei locali e delle attrezzature.
3.Nel caso di variazioni e modifiche ai locali, impianti e attrezzature devono essere rispettati i requisiti di cui al presente regolamento.
Nelle controdeduzioni della ASL è stato ribadito l’obbligo della notifica, la presa d’atto che il titolare ha presentato subito la notifica e che le condizioni igieniche del locale sono buone .
Posso accogliere il ricorso del titolare che mi chiede di annullare la sanzione ? Lo posso fare in base al nostro regolamento di igiene, quell’art. 87, e al fatto che le attività “ante” REG. CE non erano obbligate alla autorizzazione sanitaria? Rischio di mettermi contro la ASL?
Grazie per il supporto e un saluto a tutto lo staff da Vicchio
Olimpia
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I punti chiave della questione:
1) gli esercizi già attivi (anche del settore alimentare) alla data del 1/1/2007 (entrata in vigore del regolamento CE) non dovevano presentare alcuna notifica sanitaria
2) gli esercizi attivi che hanno fatto MODIFICHE ESSENZIALI avrebbero dovuto presentare notifica sanitaria di variazione
Se i tuoi esercizi non hanno fatto variazioni soggette a notifica il verbale va annullato. NON FARE riferimento al regolamento di igiene che NON PUO' disciplinare la materia.