Data: 2016-08-11 05:18:07

Produzione e vendita birra

La società XX deposita segnalazione certificata per attività di produzione birra (punto 2.2.1 ), deposito alimenti (2.4) ed esercizio di vicinato (2.3.1).
Nella relazione tecnica l'interessato dichiara che la birra dopo il confezionamento sarà destinata alla vendita, in bottoglie/fusti o spillata direttamente nel locale di mescita.
Cosa ne pensate della spillatura nel locale di mescita? tutto regolare o servono ulteriori titoli (es. somministrazione alimenti e bevande)? Preciso che il locale di mescita è separato, ancorchè attiguo, da quello di produzione. L'impresa è iscritta al registro Imprese con codice ATECO attività prevalente (produzione birra) 11.05.00 (l'attività secondaria è vendita di bevande). Non vedo iscrizione all'Albo Artigiani (nella scia l'impresa dichiara di non essere tenuta) e per il commercio al dettaglio è stato nominato un preposto.

riferimento id:35601

Data: 2016-08-11 10:07:32

Re:Produzione e vendita birra


La società XX deposita segnalazione certificata per attività di produzione birra (punto 2.2.1 ), deposito alimenti (2.4) ed esercizio di vicinato (2.3.1).
Nella relazione tecnica l'interessato dichiara che la birra dopo il confezionamento sarà destinata alla vendita, in bottoglie/fusti o spillata direttamente nel locale di mescita.
Cosa ne pensate della spillatura nel locale di mescita? tutto regolare o servono ulteriori titoli (es. somministrazione alimenti e bevande)? Preciso che il locale di mescita è separato, ancorchè attiguo, da quello di produzione. L'impresa è iscritta al registro Imprese con codice ATECO attività prevalente (produzione birra) 11.05.00 (l'attività secondaria è vendita di bevande). Non vedo iscrizione all'Albo Artigiani (nella scia l'impresa dichiara di non essere tenuta) e per il commercio al dettaglio è stato nominato un preposto.
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A mio avviso NON vi sono ostacoli a che un esercizio commerciale effettui la vendita tramite mescita, fruendo delle disposizioni sulla SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA. Purtroppo l'orientamento diffuso è spesso in senso negativo: https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

anche se recentemente abbiamo segnalato una sentenza che va a favore degli esercizi quali quello indicato:

[color=red]SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA è legittima anche per cioccolata calda in tazza

TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 27 luglio 2016 n. 1284
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In buona sostanza, dall’esame della legislazione nazionale e regionale sopra effettuato emerge un contesto complessivo in cui negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari sono consentiti la vendita ed il consumo immediato dei medesimi prodotti, (anche) utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, ma a condizione che non venga effettuato il servizio di somministrazione assistita; servizio di somministrazione assistita che deve essere ovviamente individuato, sulla base della legislazione regionale, nel servizio svolto in ambiti “appositamente attrezzat(i) per essere utilizzat(i) per la somministrazione…(come) l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi” (art. 41, 1° comma lett. b) della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28; praticamente nello stesso senso, si veda la più generica previsione dell’art. 1, 1° comma della 25 agosto 1991, n. 287).

http://buff.ly/2aiQWBB

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