Vorrei un chiarimento sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione.
Premesso che è già stata fatta CDS e che l'esito è stato positivo:
a) si deve rilasciare il solo permesso a costruire, attendere la fine lavori e la richiesta di collaudo (ed eventuale esercizio provvisorio), eseguire il collaudo, rilasciare l'autorizzazione petrolifera
oppure
b) si deve rilasciare il permesso a costruire e l'autorizzazione petrolifera con la prescrizione che l'attività potrà essere avviata solo dopo aver superato il collaudo?
Grazie (come sempre).
Alberto
Vorrei un chiarimento sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione.
Premesso che è già stata fatta CDS e che l'esito è stato positivo:
a) si deve rilasciare il solo permesso a costruire, attendere la fine lavori e la richiesta di collaudo (ed eventuale esercizio provvisorio), eseguire il collaudo, rilasciare l'autorizzazione petrolifera
[color=red]NOOO. Le autorizzazioni sono CONTESTUALI e quindi farai atto unico comprensivo di permesso di costruire e petrolifera. Scriverai che l'avvio attività è subordinato all'esito favorevole del collaudo (stai generico perchè dal 29 marzo NON ESISTE più collaudo nè esercizio provvisorio applicandosi il dpr 160/2010[/color]
oppure
b) si deve rilasciare il permesso a costruire e l'autorizzazione petrolifera con la prescrizione che l'attività potrà essere avviata solo dopo aver superato il collaudo?
[color=red]Questa soluzione!!!!!!!!!![/color]
[color=red]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n. 229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n.227)
Art. 10 Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei
lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si
attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i
successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle
amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase
adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a)
del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7,
l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo. [/color]