Data: 2016-08-10 13:12:15

EDILIZIA - legittimo il diniego alla seconda proroga di conclusione lavori

EDILIZIA - legittimo il diniego alla seconda proroga di conclusione lavori

[color=red][b]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. II – sentenza 4 agosto 2016 n. 1569[/b][/color]

Pubblicato il 04/08/2016
N. 01569/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02669/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2669 del 2015, proposto da:

I.M.C. Immobiliare Milanese Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella C.F. TNZGCR48T20F205F e Luigi Cocchi C.F. CCCLGU46T19D969E, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Velasca, 5;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano C.F. MNDNNL65H15E919Y, Paola Cozzi C.F. CZZPLA66D42H264G, Anna Maria Pavin C.F. PVNNMR62L68C523G, Maria Lodovica Bognetti C.F. BGNMLD70P58F205I, Alessandra Montagnani C.F. MNTLSN68B59H501U ed Elena Maria Ferradini C.F. FRRLMR63R62F205O, con domicilio in Milano, Via della Guastalla, 6;

per l’annullamento

[b]del provvedimento del Settore Sportello Unico per l’Edilizia – Servizio interventi edilizi maggiori – Ufficio Trattazioni Gruppi 4 del 7 settembre 2015, PG 479077/2015, avente ad oggetto “Sospensione efficacia del titolo abilitativo – per opere edilizie in VIA Asiago 60, pratica n. 6296/2010 in atti P.G. 613816/2010”, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;[/b]

e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti da IMC Immobiliare Milanese Costruzioni s.r.l. per la sospensione dell’attività costruttiva e per il conseguente differimento della disponibilità, anche economica, dell’immobile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente I.M.C. Immobiliare Milanese Costruzioni s.r.l. ha presentato al Comune di Milano, in data 29 luglio 2010, una denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale n. 12 del 2005 (ossia in alternativa al permesso di costruire: c.d. superdia).

Con nota del 23 agosto 2013, la società ha comunicato all’Amministrazione di valersi della proroga biennale del termine di ultimazione dei lavori, prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013.

Il 27 luglio del 2015 la medesima I.M.C. ha comunicato nuovamente la proroga del termine di fine lavori, ancora ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge n. 69 del 2013.

[color=red][b]Il Comune ha a questo punto emesso il provvedimento datato 7 settembre 2015, con il quale ha reso noto che la richiesta di proroga non poteva essere accolta, perché la legge consente una sola proroga; ha comunicato inoltre la sospensione di efficacia del titolo edilizio e ha ordinato di tenere sospese le opere fino alla presentazione di un nuovo titolo abilitativo e all’avvenuta regolarizzazione degli obblighi del committente e del responsabile dei lavori.[/b][/color]

2. Il provvedimento è stato impugnato da I.M.C. nel presente giudizio.

In particolare, la società ha allegato che:

I) il diniego sarebbe basato unicamente su un’interpretazione restrittiva dell’articolo 30 del decreto legge n. 69 del 2013, interpretazione in base alla quale la proroga sarebbe consentita una sola volta; il Comune avrebbe, tuttavia, dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per concedere la proroga sulla base della disciplina ordinaria, contenuta all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e – a tal fine – sarebbe stato onere dell’Amministrazione riqualificare corrispondentemente l’istanza presentata dall’odierna ricorrente;

II) violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Con il medesimo ricorso, I.M.C. ha inoltre proposto domanda di risarcimento del danno.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano.

4. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2015 la ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione del provvedimento impugnato e ha chiesto la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Il Presidente ha disposto la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 26 maggio 2016.

5. All’udienza fissata, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

[color=red][b]7. La Sezione ha già avuto modo di affermare che la proroga dei titoli edilizi disposta dall’articolo 30, commi 3 e 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al sistema, poiché la durata limitata nel tempo dei titoli edificatori risponde a esigenze di certezza e di tutela dell’interesse pubblico e della stessa potestà pianificatoria dei comuni; esigenze, queste, che sarebbero tutte frustrate dalla previsione della possibilità del protrarsi a tempo indeterminato delle attività comportanti la trasformazione del territorio. L’operatività del nuovo istituto è pertanto – coerentemente – circoscritta dallo stesso legislatore a un periodo determinato, e le relative previsioni sono valevoli una tantum (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 22 luglio 2015, n. 1764).[/b][/color]

Il provvedimento impugnato ha quindi correttamente affermato che la proroga non potesse essere reiterata.

8. Sotto altro profilo, non può condividersi la tesi della ricorrente, secondo la quale l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di riqualificare la comunicazione presentata dalla società, trattandola come una ordinaria istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001.

[b]Ad avviso del Collegio, il Comune non avrebbe dovuto, e neppure potuto, riqualificare la comunicazione della parte, nel senso voluto dalla ricorrente. E ciò per la dirimente ragione che la proroga del termine dei lavori c.d. ordinaria, prevista dall’articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, non è applicabile alla denuncia di inizio attività, per la quale è possibile soltanto – eccezionalmente, e in virtù di una espressa previsione di legge – la proroga prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 69 del 2001.[/b]

Anche su questo punto deve richiamarsi al già citata sentenza n. 1764 del 2015 di questa Sezione, ove si è evidenziato che l’improrogabilità dei termini per l’ultimazione dei lavori oggetto di d.i.a. – beninteso, ordinariamente, e al di fuori dell’ambito di applicazione dell’istituto introdotto una tantum dal decreto legge n. 69 del 2013 – costituisce un tratto caratterizzante dell’istituto della denuncia di inizio di attività, chiaramente delineato dalla disciplina normativa di fonte statale e regionale, come del resto affermato dalla giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2013, n. 5969, che conferma la sentenza di questa Sezione, 8 marzo 2013, n. 619).

Al riguardo, è sufficiente tenere presente che:

– l’articolo 15, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel prevedere la proroga “ordinaria” dei termini dei lavori, si riferisce espressamente al solo permesso di costruire;

– l’articolo 23, comma 2 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001, dopo aver previsto che la denuncia di inizio attività sia “sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni” (così il primo periodo), stabilisce esplicitamente che “La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia” (così il secondo periodo);

– l’articolo 42, comma 6 della legge regionale n. 12 del 2005 parimenti dispone che “I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia (…)”.

Per altro verso, la non prorogabilità, ordinariamente, dei termini di ultimazione dei lavori oggetto di denuncia di inizio attività è suffragata anche da un ulteriore argomento a contrario, evincibile proprio dalla previsione dell’articolo 30, comma 4 del decreto legge n. 69 del 2013.

Il legislatore ha infatti evidentemente reputato indispensabile introdurre una previsione ad hoc per rendere applicabile l’istituto della proroga ex lege anche nei confronti della denuncia di inizio attività. Ciò che conferma che il differimento dei termini della d.i.a. non è ordinariamente previsto.

[color=red][b]Il regime giuridico così delineato risulta, peraltro, non irragionevole – in considerazione della natura e dei caratteri della denuncia di inizio attività – né discriminante rispetto a quello, diverso, stabilito per il permesso di costruire, atteso altresì che costituisce pur sempre una facoltà dell’interessato scegliere di richiedere quest’ultimo titolo, in luogo di avvalersi dell’istituto della d.i.a.[/b][/color]

9. Vi è, peraltro, anche un’altra ragione per la quale era in ogni caso preclusa all’Amministrazione la possibilità di trattare la comunicazione di I.M.C. come una istanza di proroga ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Deve infatti osservarsi che la proroga ordinaria – oltre ad essere riservata, come detto, al solo permesso di costruire – è comunque subordinata alla sussistenza dei precisi presupposti stabiliti dai commi 2 e 2-bis del predetto articolo 15; presupposti il cui ricorrere deve essere allegato e dimostrato dalla parte richiedente.

Nel caso di specie, I.M.C. si è limitata a dichiarare di volersi avvalere della proroga ex lege, per cui il Comune non si sarebbe potuto sostituire in nessun caso alla società nel ricercare le ragioni legittimanti un eventuale differimento dei termini di efficacia del titolo edilizio.

[color=red][b]10. Quanto alla mancata comunicazione del preavviso di provvedimento negativo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la previsione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 deve essere interpretata alla luce del successivo artiolo 21-octies, comma 2, il quale impone al giudice di valutare il contenuto del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo (v. ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2298; C.G.A.R.S., 16 aprile 2013, n. 409; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 585).[/b][/color]

Nel caso oggetto del presente giudizio, l’Amministrazione non si sarebbe potuta determinare diversamente, essendo il potere esercitato del tutto vincolato dalle previsioni di legge sopra richiamate.

E’ quindi irrilevante il mancato invio del preavviso di provvedimento negativo.

11. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.

12. Il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato comporta altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Milano, delle spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE                        IL PRESIDENTE

Floriana Venera Di Mauro    Mario Mosconi

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