Data: 2016-08-10 13:02:36

NORME ANTITERRORISMO - LEGGE 28 luglio 2016, n. 152

NORME ANTITERRORISMO - LEGGE 28 luglio 2016, n. 152

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[b]LEGGE 28 luglio 2016, n. 152 [/b]
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:  a)  Accordo  aggiuntivo
alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria,  di  esecuzione
delle sentenze e di estradizione  tra  il  Governo  della  Repubblica
italiana ed il Governo del Regno del Marocco del  12  febbraio  1971,
fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo  della
Repubblica  italiana  ed  il  Governo  del  Regno  del  Marocco  sul
trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat  il  1°  aprile
2014. (16G00163)
(GU n.185 del 9-8-2016)
[color=red][b]  Vigente al: 10-8-2016  [/b][/color]


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                              Art. 1


                    Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti Accordi:
    a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione  di  reciproca  assistenza
giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di  estradizione  tra  il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco
del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1º aprile 2014;
    b) Convenzione tra il Governo della  Repubblica  italiana  ed  il
Governo  del  Regno  del  Marocco  sul  trasferimento  delle  persone
condannate, fatta a Rabat il 1º aprile 2014.
                              Art. 2


                        Ordine di esecuzione

  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  Accordi  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  11
dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  e
dall'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera b).
                              Art. 3


                        Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),  valutato  in  euro  339.760
annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle  rimanenti  spese,  pari  a
euro  4.000  a  decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2015,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui al comma 1  e  riferisce  in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro  della  giustizia,  provvede  con  proprio  decreto  alla
riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del
maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,  delle
dotazioni finanziarie destinate alle spese  di  missione  nell'ambito
delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del programma «Giustizia civile
e penale» della missione «Giustizia» dello stato  di  previsione  del
Ministero della giustizia. Si  intende  corrispondentemente  ridotto,
per  il  medesimo  anno,  di  un  ammontare  pari  all'importo  dello
scostamento,  il  limite  di  cui  all'articolo  6,  comma  12,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 4


                          Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 28 luglio 2016

                            MATTARELLA


                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Gentiloni Silveri,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale

                                  Orlando, Ministro della giustizia


Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo  aggiuntivo  alla  Convenzione  di  reciproca  assistenza
  giudiziaria,  di  esecuzione  delle  sentenze  e  di  estradizione,
  sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971.

  Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo  del  Regno  del
Marocco,
desiderosi di intensificare e di migliorare la cooperazione tra i due
Paesi in materia di estradizione, disciplinata dalla  Convenzione  di
reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze  e  di
estradizione, sottoscritta a Roma il 12  febbraio  1971,  di  seguito
indicata «Convenzione»
hanno convenuto quanto segue:

                            Articolo 1
              (Modifica dell'art. 31 della Convenzione:
              Reati che danno luogo all'Estradizione)


      L'art. 31 della Convenzione e' sostituito dal seguente:

Art. 31.
  Ai fini di questa Convenzione, l'estradizione puo' essere  concessa
quando:
    a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un
procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della  legge  di
entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
    b) la richiesta di estradizione e'  formulata  per  eseguire  una
condanna definitiva ad una pena detentiva o  ad  altro  provvedimento
restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai  sensi
della legge di entrambi gli Stati, e al momento  della  presentazione
della domanda il  tempo  residuo  di  esecuzione  della  pena  o  del
provvedimento restrittivo ancora da espiare e' di almeno sei mesi.
  Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della  legge
di entrambi gli Stati in conformita'  al  paragrafo  1  del  presente
articolo, non rileva  se,  secondo  le  rispettive  leggi,  il  fatto
rientra nella stessa categoria di reato o se il reato  e'  denominato
con la stessa terminologia.
  Per  reati  in  materia  di  tasse  ed  imposte,  dazi  e  cambi,
l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il  motivo  che
la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di  tasse  e
di imposte o non prevede la stessa disciplina in  materia  di  tasse,
imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.
  L'estradizione  e'  concessa  anche  se  il  reato  oggetto  della
richiesta  e'  stato  commesso  fuori  dal  territorio  dello  Stato
Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto  autorizzi  il
perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal  suo
territorio.
  Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno
dei quali costituisce reato ai sensi  della  legge  di  entrambi  gli
Stati, e purche' uno di essi  soddisfi  le  condizioni  previste  dai
paragrafi 1 e 2  del  presente  articolo,  lo  Stato  Richiesto  puo'
concedere l'estradizione per tutti quei reati.
                            Articolo 2
                  (Pena di morte e pene vietate)

    Dopo l'art. 31 della Convenzione e' aggiunto l'articolo seguente:
Art. 31-bis.
  Se l'estradizione e' richiesta per dare corso  ad  un  procedimento
penale per un reato punito con la pena di  morte  o  con  altra  pena
contraria alla legge dello  Stato  Richiesto,  lo  Stato  Richiedente
applichera' la pena prevista per il medesimo reato dalla legge  dello
Stato Richiesto.
  Se l'estradizione e' richiesta per eseguire una condanna definitiva
alla pena di morte o ad un'altra  pena  contraria  alla  legge  dello
Stato Richiesto, l'estradizione non sara' concessa,  a  meno  che  la
suddetta pena sia sostituita  dalla  pena  massima  prevista  per  lo
stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.
                            Articolo 3
              (Modifica dell'art. 32 della Convenzione:
                  Motivi di Rifiuto Obbligatori)

    L'art. 32 della Convenzione e' sostituito dal seguente:
Art. 32.
  L'estradizione non e' concessa:
    a) se il reato per il quale e'  richiesta  e'  considerato  dallo
Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a  un
siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:
      1. l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica
o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un  membro  della
sua famiglia;
      2. i reati di terrorismo;
      3. i crimini contro l'umanita' previsti dalla  Convenzione  per
la prevenzione e la repressione del delitto  di  genocidio,  adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948;
      4. i reati previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal
primo Protocollo aggiuntivo alla predetta convenzione;
      5. gli atti previsti dalla  Convenzione  contro  la  tortura  e
altre pene o trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti,  adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984;
      6. qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi  di
qualsiasi trattato,  convenzione  o  accordo  internazionale  di  cui
entrambi gli Stati sono parti;
    b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per  ritenere  che  la
richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o
punire la persona richiesta per motivi di  razza,  sesso,  religione,
condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che  la
posizione  di  tale  persona  nel  procedimento  penale  puo'  essere
pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
    c) se lo Stato Richiesto ha  fondati  motivi  per  ritenere  che,
nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata  sottoposta  o
sara'  sottoposta,  per  il  reato  per  il  quale  e'  domandata
l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il  rispetto  dei
diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento  crudele,  inumano,
degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi  i  suoi
diritti fondamentali. Il giudizio in contumacia  non  costituisce  di
per se' motivo di rifiuto dell'estradizione;
    d) se, per il reato oggetto della richiesta di  estradizione,  la
persona richiesta  e'  stata  gia'  definitivamente  giudicata  dalle
Autorita' competenti dello Stato Richiesto o di altro Stato;
    e) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione,  e'
intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o  grazia  ovvero
prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
    f)  se  il  reato  per  il  quale  e'  domandata  l'estradizione
costituisce soltanto un reato militare secondo la legge  dello  Stato
Richiesto;
    g) se  lo  Stato  Richiesto  ritiene  che  la  concessione  della
estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine
pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero  determinare
conseguenze  contrastanti  con  i  principi  fondamentali  della  sua
legislazione nazionale.
                            Articolo 4
              (Modifica dell'art. 33 della Convenzione:
                  Motivi di Rifiuto Facoltativi)

    L'art. 33 della Convenzione e' sostituito dall'articolo seguente:
Art. 33.
  L'estradizione  puo'  essere  rifiutata  in  una  delle  seguenti
circostanze:
    a) se il reato  per  il  quale  l'estradizione  e'  richiesta  e'
soggetto alla giurisdizione dello Stato  Richiesto  conformemente  al
proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o  sara'
sottoposta a  procedimento  penale  dalle  Autorita'  competenti  del
medesimo  Stato  per  lo  stesso  reato  per  cui  l'estradizione  e'
domandata;
    b) se lo  Stato  Richiesto  ritiene  che  l'estradizione  non  e'
compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione
dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali
della persona richiesta.
                            Articolo 5
        (Abrogazione degli artt. 34 e 35 della Convenzione)

  Gli articoli 34 e 35 della Convenzione sono abrogati.
                            Articolo 6
              (Lingua e dispensa dalla legalizzazione)

    Dopo l'Articolo  36  della  Convenzione  e'  inserito  l'articolo
seguente:
Art. 36-bis.
  La domanda di estradizione e i documenti  relativi  alla  procedura
devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese.
  Gli atti e i  documenti  trasmessi  in  conformita'  alla  presente
Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.
                            Articolo 7
              (Procedura semplificata di estradizione)

    Dopo  l'art.  38  della  Convenzione  e'  introdotto  l'articolo
seguente:
Art. 38-bis.
  Quando la persona di  cui  si  chiede  l'estradizione  dichiara  di
acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa  sulla  base  della
sola richiesta di  arresto  provvisorio,  senza  che  sia  necessario
presentare la documentazione di cui all'articolo  36  della  presente
Convenzione. Tuttavia la Parte  richiesta  puo'  domandare  ulteriori
informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.
  La dichiarazione di consenso della persona ricercata e'  valida  se
e' resa con l'assistenza di un difensore  ad  un  rappresentante  del
potere  giudiziario  della  Parte  richiesta,  che  ha  l'obbligo  di
informare la  persona  ricercata  del  diritto  ad  avvalersi  di  un
procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi  della
protezione  conferitagli  dal  principio    di    specialita'    e
dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa.
  La dichiarazione e' riportata in un processo verbale in cui si  da'
atto che sono state osservate le condizioni della sua validita'.
                            Articolo 8
              (Modifica dell'art. 42: Decisione sulla
                    richiesta di estradizione)

    All'art. 42 della Convenzione, dopo il par.  6,  e'  aggiunto  il
seguente paragrafo:
  Il periodo trascorso in  stato  di  custodia,  anche  agli  arresti
domiciliari,  dalla  data  dell'arresto  fino  alla  data  della
consegna, e' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia
cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.
                            Articolo 9
        (Modifica dell'art. 43: Differimento della consegna
                      e consegna temporanea)

    All'art. 43  della  Convenzione  il  par.  3  e'  sostituito  dai
seguenti paragrafi:
  Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente,  lo  Stato  Richiesto
puo', in conformita'  alla  sua  legislazione  nazionale,  consegnare
temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente  al  fine
di consentire  lo  svolgimento  del  procedimento  penale  in  corso,
concordando i tempi e le  modalita'  della  consegna  temporanea.  La
persona  consegnata  e'  detenuta  durante  la  sua  permanenza  nel
territorio dello Stato Richiedente  ed  e'  riconsegnata  allo  Stato
Richiesto nel  termine  convenuto.  Tale  periodo  di  detenzione  e'
computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.
  Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1, la consegna puo'
essere differita quando, per le condizioni di  salute  della  persona
richiesta, il trasferimento puo' porre in pericolo la vita di  questa
o puo' aggravarne il suo stato. Per tali effetti, e'  necessario  che
lo Stato Richiesto presenti  allo  Stato  Richiedente  una  relazione
medica  dettagliata  redatta  da  una  propria  struttura  sanitaria
pubblica competente.
                            Articolo 10
              (Modifica dell'art. 45: Riestradizione)

    L'art. 45 della Convenzione e' sostituito dal seguente:
  Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 44,  senza  il  consenso
dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a  uno
Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta
dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna.  Lo
Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti  e  delle
informazioni indicati all'articolo 36.
                            Articolo 11
            (Entrata in vigore, modifica e cessazione)

  Il presente Accordo aggiuntivo entrera' in vigore  il  trentunesimo
giorno  successivo  alla  data  dell'ultima  notifica  attestante
l'adempimento delle formalita' interne richieste in ciascuno dei  due
Stati.
  Il  presente  Accordo  aggiuntivo  potra'  essere  modificato  in
qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati  Contraenti.
Ogni modifica  entrera'  in  vigore  in  conformita'  alla  procedura
prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo  e  sara'  parte  del
presente Accordo aggiuntivo.
  Il presente Accordo aggiuntivo avra' durata illimitata.
  Ciascuna Parte Contraente ha  facolta'  di  recedere  dal  presente
Accordo aggiuntivo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta
all'altro Stato. La cessazione avra' effetto trascorsi sei mesi dalla
data della  ricezione  della  comunicazione.  Tuttavia,  il  presente
Accordo aggiuntivo continuera'  ad  applicarsi  all'esecuzione  delle
domande di estradizione presentate  prima  che  la  cessazione  abbia
effetto.
  IN  FEDE DI  CIO'  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
  FATTO a Rabat, il giorno 1 del mese aprile dell'anno  2014  in  due
originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e  francese.  I  due
testi  facenti  ugualmente  fede.  In  caso  di  divergenza  di
interpretazione, prevarra' il testo francese.
   

        Per il Governo                            Per il Regno
  della Repubblica Italiana                        del Marocco
            (Firma)                                  (Firma)

   
              Parte di provvedimento in formato grafico


  Accord additionnel a' la Convention d'aide mutuelle judiciaire,
            d'exequatur des jugements et d'extradition,
                signee a' Rome le 12 fevrier 1971.


              Parte di provvedimento in formato grafico

                          CONVENZIONE TRA
              IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA E
                  IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
            SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE


                Il Governo della Repubblica Italiana


                                  e


                  Il Governo del Regno del Marocco

  Desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e  di  cooperazione
tra i due Stati, e  in  particolare  di  rafforzare  la  cooperazione
giudiziaria tra essi;
  Desiderosi di regolare di comune accordo le questioni  relative  al
trasferimento delle persone condannate;
  Desiderosi di permettere ai condannati di scontare nel  loro  Paese
la pena o la misura di sicurezza privativa  della  liberta'  inflitte
loro, al fine di facilitarne il reinserimento sociale;
  Determinati in questo spirito ad accordarsi reciprocamente, secondo
le regole e alle condizioni determinate dalla  presente  Convenzione,
la massima cooperazione per quanto concerne  il  trasferimento  delle
persone condannate a pene  o  misure  di  sicurezza  privative  della
liberta';
  Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

                            Articolo 1
                            Definizioni

  Ai fini della presente Convenzione:
    1. L'espressione «condanna» indica qualsiasi  pena  o  misura  di
sicurezza  privativa  della  liberta'  inflitta  da  un'autorita'
giudiziaria a seguito di un reato;
    2. L'espressione «condannato» indica qualsiasi persona oggetto di
una condanna  definitiva  ed  esecutiva  sul  territorio  dell'uno  o
dell'altro Stato;
    3. L'espressione «Stato di condanna» indica lo Stato  in  cui  e'
stata condannata la persona che puo' essere trasferita  o  che  lo e'
gia' stata;
    4. L'espressione «Stato di esecuzione» indica lo Stato  verso  il
quale il condannato puo' essere trasferito, o lo e'  gia'  stato,  al
fine di scontarvi la condanna;
    5. L'espressione «sentenza» indica una decisione del giudice  con
cui viene inflitta una condanna.
                            Articolo 2
              Informazioni per la persona condannata

  1. Ogni persona condannata  a  cui  la  presente  Convenzione  puo'
essere applicata deve essere informata dallo Stato di condanna  della
possibilita' offertagli dalla presente  Convenzione  di  ottenere  il
trasferimento nel proprio Paese per  l'esecuzione  della  condanna  e
delle disposizioni dell'articolo 9.
  2. La persona condannata, se lo  richiede,  deve  essere  informata
dell'evoluzione del procedimento e di qualsiasi  decisione  presa  da
uno dei due Stati in merito alla sua domanda di trasferimento.
                            Articolo 3
                  Condizioni per il trasferimento

  La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni:
    1. Il reato su cui si basa  la  richiesta  deve  essere  punibile
dalla legislazione di entrambi gli Stati;
    2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva;
    3. La persona condannata deve essere  cittadina  dello  Stato  di
esecuzione;
    4. La persona condannata o, in considerazione della  sua  eta'  o
delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale,
deve acconsentire  al  trasferimento,  volontariamente  e  con  piena
consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
    5. Al momento della domanda di  trasferimento,  la  durata  della
pena che la persona condannata deve ancora scontare  deve  essere  di
almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono  autorizzare
il trasferimento anche se la pena residua e' inferiore ad un anno;
    6.  Lo  Stato  di  condanna  e  lo  Stato  di  esecuzione  devono
accordarsi sul trasferimento.
  Il trasferimento sara' rifiutato se e' tale da arrecare pregiudizio
alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico  e  ai  principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello  Stato  di  condanna  e
dello Stato di esecuzione.
                            Articolo 4
                          Motivo di rifiuto

  Il trasferimento potra' essere rifiutato in particolare:
    1. Se la persona condannata ha anche la cittadinanza dello  Stato
di condanna;
    2. Se il reato consiste unicamente nella violazione  di  obblighi
militari;
    3. Se la persona condannata non ha pagato, nella misura  ritenuta
soddisfacente dallo Stato di condanna,  le  spese  di  giustizia,  il
risarcimento dei  danni  e  interessi,  le  sanzioni  pecuniarie,  di
qualsiasi natura, poste a suo carico.
                            Articolo 5
                      Esecuzione della condanna

  1.  Le  autorita'  competenti  dello  Stato  di  esecuzione  devono
proseguire l'esecuzione della condanna rispettando  la  natura  e  la
durata della  pena  o  della  misura  di  sicurezza  privativa  della
liberta' pronunciata nella sentenza dello Stato di condanna.
  2. Se la natura o la durata della pena  o  della  misura  privativa
della liberta' sono incompatibili con la legislazione dello Stato  di
esecuzione, quest'ultimo puo' adattare la  sanzione  stabilita  dallo
Stato di condanna alla pena o misura prevista dalla propria legge per
un reato della stessa natura. La condanna non puo' aggravare, per  la
sua natura o per la sua durata, la sanzione pronunciata  nello  Stato
di Condanna ne' superare la pena massima prevista dalla  legge  dello
Stato di esecuzione.
  3. La  consegna  del  condannato  alle  autorita'  dello  Stato  di
esecuzione  sospende  l'esecuzione  della  condanna  nello  Stato  di
condanna. Quando il condannato si sottrae all'esecuzione,  una  volta
trasferito  nello  Stato  di  Esecuzione,  lo  Stato  di  condanna
recuperera' il diritto di eseguire la pena residua.
  4. Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la  pena  quando  lo
Stato di esecuzione la considera terminata.
                            Articolo 6
                    Cessazione dell'esecuzione

  1. Lo Stato di condanna informa quanto prima lo Stato di esecuzione
di ogni decisione o di ogni atto processuale intervenuto sul  proprio
territorio che produca l'effetto  di  privare  la  condanna  del  suo
carattere esecutivo.
  2. Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione  devono  porre
fine all'esecuzione della condanna non appena sono state informate di
una tale decisione.
                            Articolo 7
                      Revisione della sentenza

  Soltanto lo Stato di  condanna  e'  competente  per  deliberare  in
merito a  qualsiasi  richiesta  di  revisione  presentata  contro  la
sentenza.
                            Articolo 8
                        Misure di clemenza

  Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono concedere  la
grazia,  l'amnistia  o  altre  misure  volte  a  ridurre  la  pena
conformemente alla propria Costituzione o alla propria legislazione.
                            Articolo 9
                            Altri fatti

  1. La persona  trasferita  conformemente  alle  disposizioni  della
presente  Convenzione  non  potra'  essere  perseguita,  detenuta,
giudicata o condannata di nuovo nello Stato di esecuzione per i fatti
che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna.
  2.  Tuttavia,  la  persona  trasferita  potra'  essere  perseguita,
detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per  fatti
diversi e anteriori a quelli che hanno dato luogo alla condanna nello
Stato di condanna, quando gli stessi sono sanzionati penalmente dalla
legislazione dello Stato di esecuzione. Per i  reati  puniti  con  la
pena di morte, lo Stato di esecuzione applichera'  la  pena  prevista
dalla legge dello Stato di condanna.
                            Articolo 10
            Informazioni sull'esecuzione della condanna

  Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna
in merito all'esecuzione della pena:
    a) Quando ritiene terminata l'esecuzione della pena;
    b) Se la persona condannata evade prima  che  l'esecuzione  della
pena sia terminata; o
    c) Se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
                            Articolo 11
                      Domanda di trasferimento

  1. Il condannato stesso o  il  suo  rappresentante  legale  possono
presentare allo Stato di condanna o  allo  Stato  di  esecuzione  una
richiesta scritta di trasferimento.
  2. La domanda di trasferimento puo' essere presentata  dallo  Stato
di condanna e dallo Stato di esecuzione.
  3. Ogni domanda di trasferimento e' formulata per iscritto. In essa
sono indicati l'identita' completa della persona condannata,  nonche'
il suo luogo di residenza o domicilio nello Stato di condanna e nello
Stato di esecuzione.
                            Articolo 12
                        Documenti da fornire

  1. Sono prodotti dallo Stato di esecuzione a sostegno della propria
domanda o in risposta alla domanda formulata dallo Stato di condanna:
    a) Un documento o una dichiarazione che indichi  che  la  persona
condannata e' un cittadino di quello Stato;
    b) Il testo delle disposizioni di legge che sanzionano  il  fatto
che ha dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, nonche' ogni
informazione utile sulle modalita' di  esecuzione  della  sanzione  e
sulle  conseguenze  giuridiche  della  condanna  nello  Stato  di
esecuzione.
  2. Sono prodotti dallo Stato di condanna a sostegno  della  propria
domanda o  in  risposta  alla  richiesta  formulata  dallo  Stato  di
esecuzione:
    a) Una dichiarazione raccolta da un'autorita' competente che  dia
atto del consenso della persona condannata o del  suo  rappresentante
legale ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione;
    b) Un'esposizione dei fatti che hanno portato alla condanna;
    c) L'originale o una copia conforme  della  sentenza  di  cui  lo
Stato di condanna certifichi l'esecutivita';
    d) Le informazioni sulla natura, la durata e la  data  di  inizio
della condanna;
    e) Una copia delle disposizioni di legge sulle quali si  basa  la
sentenza;
    f) Le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, sul condono
della pena  o  su  ogni  altro  atto  relativo  all'esecuzione  della
condanna;
    g) Quando cio' sia opportuno, qualsiasi  rapporto  medico-sociale
sulla persona  condannata,  qualsiasi  informazione  sul  trattamento
somministratole nello Stato di condanna e  qualsiasi  raccomandazione
per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.
  3. Ciascuno dei due Stati, se ritiene che le  informazioni  fornite
dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare la
presente Convenzione, puo' richiedere le  informazioni  supplementari
necessarie.
                            Articolo 13
                Verifica del consenso del detenuto

  Lo Stato  di  condanna  deve  dare  allo  Stato  di  esecuzione  la
possibilita' di verificare, per il tramite di un agente  consolare  o
di altra persona nominata di comune  accordo,  che  il  consenso  sia
stato dato  volontariamente  e  con  la  piena  consapevolezza  delle
conseguenze giuridiche che ne derivano.
                            Articolo 14
                        Vie di comunicazione

  1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura
all'autorita'  competente,    ossia    la    Delegazione    Generale
dell'Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per  il  Regno
del Marocco,  e  il  Ministero  della  Giustizia  per  la  Repubblica
Italiana.
  2. Ciascuno Stato comunica per via diplomatica all'altro Stato  gli
eventuali cambiamenti dell'autorita' competente.
  3. Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente nel  piu'
breve  tempo  possibile  della  propria  decisione  di  accettare  o
rifiutare il trasferimento richiesto.
                            Articolo 15
                              Lingua

  Le domande di trasferimento e i documenti relativi  alla  procedura
di trasferimento devono essere  accompagnati  da  una  traduzione  in
lingua francese.
                            Articolo 16
                    Dispensa dalla legalizzazione

  Gli atti e i documenti trasmessi  in  applicazione  della  presente
Convenzione  sono  dispensati  da    qualsiasi    formalita'    di
legalizzazione.
                            Articolo 17
                              Consegna

  Se il trasferimento della persona condannata viene accettato, i due
Stati concordano il tempo, il luogo  e  gli  altri  aspetti  relativi
all'esecuzione dello stesso.
                            Articolo 18
                                Spese

  1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il  trasferimento.
Tutte le  spese  di  trasferimento  sono  a  carico  dello  Stato  di
esecuzione, salvo che non venga diversamente deciso dai due Stati.
  2. Lo Stato di esecuzione non  puo'  in  alcun  caso  reclamare  il
rimborso delle spese che ha sostenuto per l'esecuzione della  pena  e
la sorveglianza del condannato.
                            Articolo 19
                              Transito

  1. Se uno dei due Stati firmatari  della  presente  Convenzione  ha
concluso degli accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle
persone condannate, l'altro Stato firmatario  collabora  autorizzando
il transito sul suo  territorio,  sempre  che  non  vi  si  oppongano
ragioni di ordine pubblico.
  2. Lo  Stato  che  chiede  il  transito  trasmette  allo  Stato  di
transito, per il tramite  delle  proprie  autorita'  competenti,  una
domanda recante l'identificazione  del  condannato  in  transito.  La
domanda di transito e' accompagnata da una  copia  del  provvedimento
con cui e' stato accordato il trasferimento della persona condannata.
  3. Lo Stato di transito si occupa della custodia della  persona  in
transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
  4. Non e' necessaria alcuna autorizzazione  di  transito  se  viene
utilizzata la via aerea e non e' previsto alcuno scalo sul territorio
dello Stato di transito.
  5. Ciascuno Stato puo' rifiutare il transito se:
    a) il condannato e' un suo cittadino;
    b)  il  fatto  per  il  quale  e'  stata  inflitta  la  pena  non
costituisce un reato ai sensi della propria legislazione.
                            Articolo 20
              Applicazione della Convenzione nel tempo

  La  presente  Convenzione  e'  applicabile  all'esecuzione  delle
condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
                            Articolo 21
                  Composizione delle controversie

  Qualsiasi    controversia    relativa    all'interpretazione    o
all'applicazione della presente Convenzione potra' essere risolta per
via diplomatica.
                            Articolo 22
                        Disposizioni finali

  1. La presente  Convenzione  entrera'  in  vigore  il  trentunesimo
giorno  successivo  alla  data  dell'ultima  notifica  attestante
l'adempimento delle formalita' interne richieste in ciascuno dei  due
Stati.
  2. Il  presente  Accordo  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento  mediante  accordo  scritto  tra  gli  Stati  Contraenti.  Le
modifiche  entreranno  in  vigore  conformemente  alla  procedura
prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e faranno  parte  del
presente Accordo.
  3. La presente Convenzione ha una durata illimitata.
  4. Ciascuno  Stato  puo'  denunciare  la  presente  Convenzione  in
qualsiasi momento con notifica scritta indirizzata  all'altro  Stato.
La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento  della
suddetta notifica. Tuttavia, la presente Convenzione  continuera'  ad
essere  applicata  all'esecuzione  delle  condanne  delle  persone
trasferite conformemente alla stessa  prima  che  la  denuncia  abbia
effetto.
  In fede di che i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dal  loro
rispettivo Governo, hanno firmato la presente Convenzione.
  Fatta a Rabat il  1°  aprile  2014  in  due  originali,  in  lingua
francese, araba e italiana. Entrambi i testi fanno fede. In  caso  di
divergenze di interpretazione prevale il testo francese.
   

        Per il Governo                            Per il Governo
  della Repubblica Italiana                  del Regno del Marocco
            (Firma)                                  (Firma)

   
              Parte di provvedimento in formato grafico


                          Convention entre
              Le Gouvernement du Royaume du Maroc et
            Le Gouvernement de la Republique Italienne
                                sur
              Le transferement des personnes condamnees

              Parte di provvedimento in formato grafico


http://buff.ly/2b3f22H

riferimento id:35589

Data: 2016-08-10 13:03:03

Re:NORME ANTITERRORISMO - LEGGE 28 luglio 2016, n. 152

Approfondimenti:
http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/10/terrorismo-modificate-norme-codice-penale

riferimento id:35589
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