PUBBLICITA' dei giochi con vincite in denaro - DECRETO 19 luglio 2016
[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 luglio 2016 [/b]
[color=red][b]Individuazione dei media specializzati ai fini della pubblicita' di giochi con vincite in denaro. (16A05782) [/b][/color]
(GU n.184 del 8-8-2016)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre
2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 30 dicembre 2015, n. 302 - supplemento
ordinario n. 70, e, in particolare, l'art. 1, commi 937 - 940;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 939, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sopra citata, il quale, nel vietare la pubblicita' di
giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e
televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede
europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, prevede, tra
l'altro, che «[s]ono esclusi dal divieto di cui al presente comma i
media specializzati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico...»;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «trasmissioni televisive generaliste»: i canali televisivi
digitali terrestri generalisti di cui all'art. 32, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i., ed al
relativo piano di numerazione automatica dei canali della televisione
digitale terrestre di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, gia' legittimamente irradiati in ambito nazionale in
tecnica analogica e in simulcast analogico e digitale terrestre, che
trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista
con obbligo di informazione.
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto, per «media specializzati» si
intendono:
1) i canali televisivi digitali terrestri appartenenti alle
tipologie di programmazione tematica di cui all'art. 32, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.,
come definiti dal piano di numerazione automatica dei canali della
televisione digitale terrestre di competenza dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
2) i canali televisivi diffusi su reti di comunicazione elettronica
diverse da quelle digitali terrestri;
3) i canali televisivi a pagamento diffusi su qualsiasi rete di
comunicazione elettronica (inclusi servizi on demand e pay per view);
4) i canali diffusi dalle emittenti televisive locali;
5) i canali radiofonici nazionali e locali.
Art. 3
1. In nessun caso possono essere considerati «media specializzati»,
ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, i canali televisivi o
radiofonici, diffusi mediante qualsiasi rete di comunicazione
elettronica, indirizzati in via esclusiva o prevalente ad un pubblico
di minori.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono suscettibili di
essere riviste alla luce dello sviluppo della radiofonia in tecnica
digitale.
Roma, 19 luglio 2016
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
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