Riporto una parte della sentenza del TAR Toscana n. 1409/2014: "l’esercizio dell’attività di trasporto di persone è subordinata al possesso di un titolo autorizzativo rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dell’iscrizione al Registro elettronico nazionale – R.E.N. - di cui all’art. 1 del Regolamento UE n. 1071/2009 per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa". Il Comune che svolge l'attività di trasporto scolastico con propri mezzi e dipendenti deve avere entrambi questi requisiti?
Grazie.
Riporto una parte della sentenza del TAR Toscana n. 1409/2014: "l’esercizio dell’attività di trasporto di persone è subordinata al possesso di un titolo autorizzativo rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dell’iscrizione al Registro elettronico nazionale – R.E.N. - di cui all’art. 1 del Regolamento UE n. 1071/2009 per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa". Il Comune che svolge l'attività di trasporto scolastico con propri mezzi e dipendenti deve avere entrambi questi requisiti?
Grazie.
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ESCLUSO il REN che riguarda il trasporto di cose conto terzi, occorre dire che il trasporto scolastico è mix fra il servizio pubblico di linea ed un servizio di "noleggio con conducente" (in quanto rivolto ad una cerchia determinata di persone secondo un tragitto in gran parte predefinito).
La legittimazione all'esercizio di TERZI trova fondamento in un ATTO CONCESSORIO del Comune previa verifica dei possesso dei requisiti professionali per la conduzione da parte dell'impresa (patente e CAP).
Tali requisiti DEVONO essere posseduti anche in caso di esercizio IN HOUSE con propri dipendenti. Pertanto con la DELIBERA con cui si dà atto che il trasporto si svolgerà in house con le modalità x e y si darà atto che i dipendenti addetti alla guida dovranno essere in possesso dei requisiti professionali prescritti.