Mi è stato segnalato dall'ufficio tributi che un titolare di attività di commercio alimentare in sede fissa ha stipulato un contratto d'affitto per un fondo commerciale a settembre 2015, ma la scia di inizio attività è pervenuta al Suap solo ad aprile 2016. Quanto è corretto procedere ad una sanzione per tardiva comunicazione di avvio attività al Suap? E' possibile che il contratto d'affitto dei locali sia stato stipulato a settembre 2015 e l'attività non sia stata avviata contestualmente, ma solo successivamente?
Non sono convinta che con questi presupposti si possa procedere con la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 102 della LRT 28/2005. Magari sarebbe stato necessario un sopralluogo da parte dei vigili o della Asl?
Quali controlli dovrei fare per avere la certezza che la scia di avvio attività sia effettivamente stata trasmessa in ritardo al Suap?
Mi è stato segnalato dall'ufficio tributi che un titolare di attività di commercio alimentare in sede fissa ha stipulato un contratto d'affitto per un fondo commerciale a settembre 2015, ma la scia di inizio attività è pervenuta al Suap solo ad aprile 2016. Quanto è corretto procedere ad una sanzione per tardiva comunicazione di avvio attività al Suap? E' possibile che il contratto d'affitto dei locali sia stato stipulato a settembre 2015 e l'attività non sia stata avviata contestualmente, ma solo successivamente?
Non sono convinta che con questi presupposti si possa procedere con la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 102 della LRT 28/2005. Magari sarebbe stato necessario un sopralluogo da parte dei vigili o della Asl?
Quali controlli dovrei fare per avere la certezza che la scia di avvio attività sia effettivamente stata trasmessa in ritardo al Suap?
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L'affitto dei locali NON implica avvio dell'attività (anzi, normalmente i locali vengono affittati prima per consentire la predisposizione del locale e la successiva inaugurazione).
Pertanto, sulla base di questi presupposti non è possibile dedurne elementi utili per una possibile contestazione nè per la parte amministrativa nè per quella sanitaria.
E' INDISPENSABILE che i vigili (più che la ASL) effettuino verifiche ulteriori, ad esempio tramite il registratore di cassa o eventuali testimonianze (fornitori, clienti ecc...) ... così da ricavare univocamente la data di avvio e verificare se vi è stato esercizio senzaq titolo.
In detto caso si procederà con il VERBALE DI CONTESTAZIONE ai sensi della L. 689/1981.
Ciò premesso il SUAP non ha competenza alcuna. Anche se dovessi accertare la tardività l'unica conseguenza è la SANZIONE PECUNIARIA che spetta agli organi di vigilanza.
Quindi sono i vigili a dover procedere in merito alla sanzione?
riferimento id:35581
Quindi sono i vigili a dover procedere in merito alla sanzione?
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CERTO, il verbale di contestazione, primo atto della procedura sanzionatoria pecuniaria è SEMPRE di competenza dell'organo accertatore e MAI E POI MAI dell'autorità competente sul procedimento principale (che eventualmente interviene in sede di ordinanza ingiunzione).