Ci si domanda se un commerciante su area pubblica, che faccia uso di un'autovettura privata, per uso proprio, per il trasporto e la vendita degli alimenti/bevande, sia o meno assoggettato a specifiche sanzioni previste dal Codice della Strada.
Taluni ritengono sostenibile contestare l'inosservanza all'art. 82 del citato Codice.
A parere di chi scrive, invece, il codice della strada - ch'è norma speciale che tutela la sicurezza della circolazione stradale - non è applicabile al caso di specie, a meno che le modalità di trasporto della merce, quale che sia la natura della merce stessa, per le modalità di trasporto, possano minacciare, in concreto, la sicurezza della circolazione stradale (visibilità, manovrabilità, carico, ecc.).
Infatti, l'utilizzazione del veicolo [u]in base alle sue caratteristiche tecniche[/u] (salvo il caso in cui sia stato modificato nelle parti essenziali, ex artt. 78 ss. CDS) resta invariata; così come la sua destinazione economica (salvo le ipotesi contemplate dagli artt. 84 ss. CDS) che, in concreto, resta d'uso proprio.
In buona sostanza, nel caso di specie ed a tutela della salute pubblica, si deve applicare il regolamento CE 852/2004.
Cosa ne pensate?
Grazie.