Una ditta vorrebbe avviare un’attività di soft air, in un campo attrezzato per la simulazione militare di guerra, con l’ausilio di armi a pallini ed altra attrezzatura di tipo militare. L’attività si svolgerebbe all’interno di un terreno di circa 2 ettari, situato in zona agricola. L’attività potrebbe essere costituita da percorsi e scenari dove effettuare la simulazione di combattimenti armati, con la possibilità di noleggiare l’attrezzatura per le squadre che si affrontano per la simulazione.
- Secondo il vostro parere questo tipo di attività potrebbe rientrare nelle specifiche competenze dello sportello unico, si potrebbe equiparare la tipologia di attività in questione, a quelle dello spettacolo viaggiante, più precisamente dall’art. 2 lettera a) del D.M. 18/05/2007 recante ”Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” , il quale descrive come attività di spettacolo viaggiante: “attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, [i]...” Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni culturali, ai sensi dell’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;”[/i]- Sono richiesti particolari requisiti oggettivi, soggettivi e di destinazione d’uso dell’area preposta a tale scopo?
Grazie
Una ditta vorrebbe avviare un’attività di soft air, in un campo attrezzato per la simulazione militare di guerra, con l’ausilio di armi a pallini ed altra attrezzatura di tipo militare. L’attività si svolgerebbe all’interno di un terreno di circa 2 ettari, situato in zona agricola. L’attività potrebbe essere costituita da percorsi e scenari dove effettuare la simulazione di combattimenti armati, con la possibilità di noleggiare l’attrezzatura per le squadre che si affrontano per la simulazione.
- Secondo il vostro parere questo tipo di attività potrebbe rientrare nelle specifiche competenze dello sportello unico, si potrebbe equiparare la tipologia di attività in questione, a quelle dello spettacolo viaggiante, più precisamente dall’art. 2 lettera a) del D.M. 18/05/2007 recante ”Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” , il quale descrive come attività di spettacolo viaggiante: “attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, [i]...” Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni culturali, ai sensi dell’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;”[/i]- Sono richiesti particolari requisiti oggettivi, soggettivi e di destinazione d’uso dell’area preposta a tale scopo?
Grazie
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Secondo me siamo fuori dallo spettacolo viaggiante per 2 motivi:
1) il carattere stabile delle strutture
2) l'assenza di offerta al pubblico generalizzato in modo contestuale (quando una o più squadre fruiscono del "servizio" altri non possono accedervi).
Secondo me è attività libera soggetta solo alle verifiche urbanistico-edilizie