Data: 2016-08-05 05:30:39

AMIANTO: illegittima ordinanza Sindaco se pericolo è solo privato

AMIANTO: illegittima ordinanza Sindaco se pericolo è solo privato

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[color=red][b]TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 19.04.2007 n. 4992[/b][/color]

REPUBBLICA ITALIANA
N. 4992 Reg.
Sentenze
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO 2007
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione
V^ - composto dai Signori:
N. 1930 Reg. Ric.
ANNO 2007
1) Antonio Onorato - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Michelangelo Francavilla – Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.
sul ricorso n. 1930/2007 Reg. Gen., proposto da Mutone Emilia
rappresentata e difesa dall’avv. Rita Scopa, con domicilio eletto in Napoli
alla via A. D’Isernia 38
contro
il Comune di Tufino, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Anna Lisa Simone, con domicilio eletto in Napoli alla via C.
Rosaroll, presso lo studio dell’avv. D’Angelo;
la Azienda Sanitaria Locale Napoli 4, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara di Biase e Rosa Anna Peluso, con
domicilio eletto in Napoli, alla piazza Municipio 64, presso la Segreteria del
T.A..R;
per l’annullamento, previa sospensione
[color=red][b]<<a) dell’ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2007 del Comune di Tufino, a firma
del Commissario prefettizio sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 2 del d.lgs.
267/2000, con la quale disponeva a carico della ricorrente l’analisi dei
manufatti verosimilmente contenenti amianto[/b][/color], in ottemperanza al punto 1
del d.m. 6.9.1994, ad opera dell’ARPA Campania o di laboratorio avente i
requisiti del Piano Regionale Amianto; ed, ad eventuale esito positivo delle
analisi, ottemperare ai punti 2 e 4 del d.m. innanzi citato, fissando per
l’espletamento di analisi in 30 giorni consecutivi e naturali e termini per lo
smaltimento in ulteriori 15 giorni, notificata in data 9.1.2007; b) dell’avviso
che in caso di inottemperanza si provvederà ad eseguire d’ufficio quanto
disposto con la presente ordinanza, a spese del destinatario dell’atto stesso;
c) di ogni altro atto connesso, preordinato, sotteso e conseguente, ivi
compreso, in ogni caso e tra l’altro, se ed in quanto lesivi dei diritti del
ricorrente, i verbali di ispezione ASL NA 4 Dipartimento di prevenzione del
7.8.2006 e del 20.10.2006, la relazione di sopralluogo del Responsabile
UTC Comune di Tufino prot. n. 651 del 6.11.2006, citati nell’ordinanza
innanzi indicata e di ogni altra relazione di cui non si conosce data e
numero>>.
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate, con le annesse produzioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla camera di consiglio del 19 aprile 2007 - relatore il
Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui
all’articolo 26, commi 4 e 5 della legge 1034 del 1971 e successive
Ric. 1930/2007 Reg. Gen.
modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i
procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, nulla hanno obiettato
alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la
decisione;
CONSIDERATO che, con il ricorso in trattazione – ritualmente
notificato in data 12 marzo 2007 e depositato nella Segreteria del Tribunale
il successivo 5 aprile – la ricorrente, comproprietaria di un fabbricato per
civile abitazione sino in Tufino alla via Foscolo 17, confinante con fondi di
proprietà dei signori Santorelli-Capolongo, ha impugnato l’ordinanza in
epigrafe indicata, con la quale il Comune di Tufino le ha ordinato di
provvedere ad horas all’analisi dei manufatti “verosimilmente contenenti
amianto”, insistenti sulla facciata esterna – lato nord – del fabbricato di sua
proprietà, ad opera dell’A.R.P.A.C. o di altro laboratorio avente i requisiti
previsti dal Piano Regionale Amianto e, in caso di esito positivo delle
analisi, di provvedere alla esecuzione dei lavori necessari allo smaltimento
del materia inquinante;
CHE, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento volto
all’emissione dell’ordinanza ex art. 54, comma 2, del d.lgs. 267 del 2000,
effettuata in data 13 dicembre 2006, la sig.ra Mutone ha fatto pervenire una
nota all’amministrazione comunale intimata, con la quale ha fatto presente
che, in riferimento alla sostituzione degli elementi esistenti sulla “facciata
esterna – lato nord – del fabbricato”, la suddetta area non risulta essere in
suo possesso, bensì detenuta dai sig.ri Santorelli-Capolongo, proprietari dei
fondi confinanti, e con i quali è in corso un’annosa vertenza giudiziaria
presso la Corte di Appello di Napoli;
CONSIDERATO in diritto, in linea generale, che il potere sindacale
di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall’articolo 54 del TUEL al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini, costituisce un rimedio giuridico straordinario, dagli effetti
particolarmente incisivi e penetranti nella sfera riservata di liberà e proprietà
dei privati. Il suo esercizio richiede pertanto una verifica particolarmente
rigorosa della sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti previsti
dalla legge per la sua applicazione, sia sotto il profilo della ricorrenza di
situazioni di oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità, sia
sotto il profilo della inevitabilità del ricorso a tale rimedio straordinario
sussidiario per l’accertata insufficienza, agli effetti del conseguimento del
fine perseguito, dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione
dall’ordinamento;
CHE, più in particolare, se è vero che nella nozione di incolumità dei
cittadini può includersi anche il caso di minaccia grave e attuale alla
incolumità di soggetti privati che si verifichi esclusivamente entro ambiti di
proprietà privata, senza riflessi diretti sulla pubblica incolumità, vale a dire
senza che il pericolo minacci anche aree di pubblico transito e accesso, è
altresì vero che, in siffatte, eccezionali evenienze,[b] il pericolo deve
presentare una consistenza e una evidenza particolarmente gravi e univoche,
tali in definitiva da non consentire neppure la prosecuzione dell’uso o
dell’abitazione dello spazio o del volume di pertinenza privata interessato
dallo stato di pericolo, sì da giustificare piuttosto lo sgombero, e non il mero
ordine di esecuzione dei lavori;[/b]
[color=red][b]CHE quando si tratti, dunque, di un caso di pericolo gravante
esclusivamente su beni privati sottratti a qualsiasi forma di uso e transito
pubblici, il vaglio di legittimità dell’esercizio del suddetto potere di
ordinanza ex art. 54 cit. deve essere ancor più penetrante e severo,
soprattutto al fine di impedire che il ricorso a tale invasivo strumento
imperativo, sviando dalla funzione pubblica, si risolva in una inutile e
indebita interferenza in liti tra privati (magari già incardinate dinanzi al
competente giudice civile);[/b][/color]
RITENUTO, venendo alla fattispecie concreta che occupa il
Collegio, che la vicenda in esame ricade appieno nell’ipotesi, testé
tratteggiata, di illegittima interferenza dell’amministrazione, con abusivo
ricorso all’invasivo strumento sussidiario dell’ordinanza contingibile e
urgente, in una lite in corso tra privati, in un’ipotesi sostanzialmente priva
dei caratteri di urgenza e indifferibilità di intervento a tutela della pubblica e
provata incolumità, atteso che nella fattispecie concreta all’esame del
Collegio il pericolo per l’incolumità dei cittadini è circoscritto ad un
immobile di proprietà privata e risulta eventualmente causato da fatti di
carente o cattiva manutenzione e dalla conseguente lite condominiale sulla
responsabilità e sulla spettanza dell’esecuzione dei connessi lavori di
ordinaria o di straordinaria manutenzione;
[b]CHE il fatto su cui è intervenuto il commissario prefettizio del
Comune di Tufino con il provvedimento impugnato va in definitva a
inserirsi in una lite, priva di ogni rilevanza di interesse pubblico, tra privati
proprietari in merito al possesso di un viottolo di accesso alla proprietà della
ricorrente, confinante appunto con il fondo dei sig.ri Santorelli-Capolongo,
donde l’avvenuta proposizione di un apposito giudizio civile innanzi alla
Corte di Appello di Napoli, nel corso del quale sarebbe stata disposta una
consulenza tecnica, tuttora in corso di espletamento;[/b]
CHE, in conclusione, l’assorbente fondatezza del profilo di censura
volto a evidenziare la rilevanza puramente civilistica della controversia e la
sua inidoneità a costituire il presupposto per la misura contingibile ed
urgente impugnata, rende naturalmente del tutto irrilevante, in questa sede,
ogni questione relativa alle responsabilità nella causazione di danni attuali o
eventuali, ciò che invece è e deve restare materia riservata al giudice civile,
non trasferibile dinanzi al giudice della legittimità, nemmeno attraverso
l’impugnativa dell’atto amministrativo che illegittimamente interferisca
nella controversia tra privati;
RITENUTO, per tutti gli esposti motivi, che il ricorso deve
giudicarsi fondato e merita come tale di essere accolto;
CHE, quanto alle spese di causa, sussistono giusti motivi per
disporne la integrale compensazione tra le parti, con conseguente condanna
dell’amministrazione intimata al rimborso, in favore della parte ricorrente
che le ha anticipate, della somma corrispondente alla metà dell’importo
versato a titolo di contributo unificato, se ed in quanto effettivamente
assolto;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA, SEZIONE V^, visto ed applicato l’art. 26, commi 4 e 5
della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge
205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Tufino n. 1
del 4 gennaio 2007.
Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Condanna il Comune di Tufino, in persona del sindaco p.t., al
rimborso, in favore della parte ricorrente, della metà dell’importo
versato a titolo di contributo unificato, se ed in quanto effettivamente
assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall ’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2007.
Il Presidente
Il Relatore

SENTENZA: http://www.ptpl.altervista.org/giurisprudenza/2007/tar_NA_19042007_4992_SE.pdf

riferimento id:35543

Data: 2018-08-21 06:51:09

Re:AMIANTO: illegittima ordinanza Sindaco se pericolo è solo privato

Con la stessa motivazione sarebbe quindi annullabile pure questa ordinanza http://www.comune.minerbio.bo.it/binary/comune_minerbio/albopretorio/ordinanza19082010.1282217843.pdf, dove non mi sembra per nulla chiaro perché il rischio debba essere pubblico?

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