Buongiorno,
ho ricevuto una Scia per erogazione acqua potabile con aggiunta di gasatura e refrigerazione, riferita ad un punto acqua già presente nel territorio comunale, il cui precedente gestore aveva già dichiarato la cessata attività.
I miei dubbi riguardano la totale assenza di allegati alla Scia stessa.
Il precedente gestore (che tra l'altro aveva segnalato "Nuova apertura per altre attività di servizio", mentre l'attuale segnala "Presentazione della notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n.852/2004", è corretto?) aveva allegato:
-planimetria/disegno dell'impianto
-certificato ISO 9001
-attestato di frequenza a corso di formazione su igiene e sanità pubblica
-relazione descrittiva impianto
-schema identificativo impianto
-bollettino pagamento ASL 40 euro
*****Ho trovato anche un'interessante nota della Regione Lombardia:
Con riferimento alla Vostra nota del 15.07.2013, con richiesta di chiarimenti circa i "requisiti per essere individuato come Operatore del Settore Alimentare" e quali sono le comunicazioni che l'OSA deve fare in relazione alle "casette dell'acqua", si ritiene di fornire le seguenti informazioni:
• viene definito Operatore del Settore Alimentare ogni soggetto che è titolare di qualunque
attività di produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto, deposito, somministrazione o vendita di sostanze alimentari o bevande; dal momento dell'inizio di una di tali attività, lo stesso si assume pertanto l'obbligo del rispetto di tutte le norme per la tutela igienica degli alimenti. Nel caso specifico le note del Ministero della Salute n. 4283 del 17/02/2011 e n. 29786 del 29/08/2012 individuano i gestori delle casette dell'acqua come Operatori del Settore Alimentare;
• relativamente agli specifici obblighi per l'avvio dell'attività, stante quanto sopra, il titolare/gestore di una casetta dell'acqua è tenuto alla presentazione di Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA), cui deve essere allegata una relazione descrittiva
dell’impianto (caratteristiche tecniche dell’impianto e del sistema di trattamento impiegato),
secondo quanto previsto da Regione Lombardia con decreto n. 10267 del 15/11/2012
(pubblicato sul BURL n. 47 del 23/11/2012).
In ogni caso, l'ASL territorialmente competente costituisce riferimento per ogni ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario.*****
Ora, vorrei sapere se tali allegati sono necessari (anche perché trattasi di punto acqua già esistente, ed in qualche modo quindi recuperabili dalla Scia del precedente gestore), e nel caso lo siano se tocca al SUAP richiederli oppure ad esempio all'ATS (ex ASL).
Grazie mille
Sul tema abbiamo fornito varie risposte:
[b]https://www.google.it/?ion=1&espv=2#q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum%20casette%20acqua[/b]
La soluzione puiù diffusa è quella che prevede 2 adempimenti:
1) distributore automatico (per noi non necessaria, ma l'orientamento più diffuso sembra questo)
2) notifica sanitaria
NON SERVONO ALLEGATI
Quindi fai solo integrare con l'eventuale scia per distributore automatico (e relative dichiarazioni) così da regolarizzare (senza sospensione dell'attività)
D.d.u.o. 5 giugno 2017 - n. 6589
Indirizzi regionali per l’organizzazione dei controlli delle ATS sulle case dell’acqua.
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40577.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40577.0[/url]