Attività economiche in Toscana - semplificazione amministrativa LR 26/7/16
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Consiglio regionale della Toscana
LEGGE REGIONALE N. 46/2016
(Atti del Consiglio)
Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività
economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009.
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Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 26 luglio 2016
SOMMARIO
PREAMBOLO
[color=red][b]Art. 1 - Distribuzione di carburanti eco compatibili. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/2005
Art. 2 - Commercio elettronico. Inserimento dell’articolo 66 bis nella l.r. 28/2005
Art. 3 - Tutela dell’affidamento e della buona fede. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 31/2005
Art. 4 - Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 55/2008
Art. 5 - Sessione per la semplificazione. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 40/2009
Art. 6 - Riordino di organi collegiali. Inserimento dell’articolo 2.1 nella l.r. 40/2009
Art. 7 - Banca dati dei pareri regionali. Inserimento dell’articolo 14 ter nella l.r. 40/2009
Art. 8 - Riduzione di termini. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 40/2009
Art. 9 - Controlli sulle imprese. Inserimento del capo IV bis del titolo II della l.r. 40/2009
Art. 10 - Agenda regionale dei controlli sulle imprese. Inserimento dell’articolo 48 bis nella l.r. 40/2009
Art. 11 - Sistema degli sportelli unici per le attività produttive. Sostituzione dell’articolo 72 della l.r. 40/2009[/b][/color]
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 44 dello Statuto;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale
per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa “uno
Small Business Act per l’Europa”);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico);
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno);
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle
imprese);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2012”);
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di
stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 2014, n. 125;
Considerato quanto segue:
1. Le politiche della semplificazione e della qualità della regolazione sono oggetto, ormai da anni,
di una attenzione sempre maggiore, sia in ambito comunitario, sia nazionale, in quanto ritenute
presupposto indispensabile per garantire la competitività delle imprese;
2. Il carico burocratico e l'eccessiva produzione normativa comportano l’allontanamento della
pubblica amministrazione dai cittadini e dalle imprese e ne riducono le potenzialità di intervento
come fattore di sviluppo e di efficienza del sistema regionale. Un sistema amministrativo
inefficiente e un cattivo uso della regolazione incidono negativamente sulla crescita e la
competitività dei sistemi produttivi in quanto determinano costi ingiustificati per cittadini,
imprese e pubblica amministrazione, rallentano le attività economiche, scoraggiano gli
investimenti e appesantiscono l'azione delle stesse amministrazioni pubbliche;
3. A ciò consegue la necessità di far sì che la pubblica amministrazione diventi un soggetto
“facilitatore” dello sviluppo, migliorando la qualità della normazione e l'efficacia dell'azione
amministrativa mediante interventi volti a semplificare l'assetto normativo, a ridurre il numero
delle norme esistenti, i termini di conclusione dei procedimenti, gli oneri amministrativi che
gravano su imprese e cittadini, a eliminare i passaggi procedurali, gli adempimenti e gli obblighi
informativi superflui;
4. La Regione Toscana ha posto fra le sue finalità prioritarie, fin dall’approvazione dello Statuto,
la semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del
principio di buona amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità;
5. La Regione Toscana, fra le prime in Italia ad affrontare le problematiche della semplificazione
in modo attivo e pronto a soddisfare i bisogni delle imprese e dei cittadini, intende pertanto
proseguire sul versante legislativo l’azione di semplificazione già avviata con l’approvazione
della l.r. 40/2009: in essa, che ha dato attuazione sia allo Statuto regionale che alla l.r. 55/2008,
la semplificazione è identificata come principio cardine nella produzione normativa, nella
formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni
della pubblica amministrazione e il programma regionale di sviluppo (PRS) è identificato quale
quadro programmatico generale per l'azione della Regione in materia di semplificazione;
6. A tal fine, sono state individuate alcune misure di semplificazione che hanno l’obiettivo di
migliorare la vita di imprese e cittadini risolvendo criticità che si sono manifestate nella prassi;
7. Si pone all’attenzione della Regione la necessità di considerare in ogni settore il rispetto
dell’ambiente e la lotta contro l’inquinamento atmosferico e il contrasto ai cambiamenti
climatici. Ambiente e qualità della vita sono elementi ai quali si deve prestare la massima
attenzione e la mobilità e l’utilizzo delle auto sono parti integranti di questo processo. Una
crescente sensibilità per le tematiche ambientali e i consumi impone di riconsiderare anche l’uso
dei combustibili eco-compatibili;
8. In considerazione del notevole sviluppo che sta assumendo negli ultimi tempi il commercio
elettronico, che costituisce comunque una forma di semplificazione dei procedimenti di
compravendita, appare opportuno intervenire ulteriormente sulla l.r. 28/2005 introducendo in
essa una apposita disciplina di questa forma speciale di vendita, in quanto attualmente non
presente;
9. Al fine di creare un clima collaborativo e di certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e
di sviluppo sociale, si intende completare l’attuazione delle disposizioni contenute nella legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), realizzata
con la l.r. 31/2005, contemplando in essa anche i principi della tutela dell’affidamento e della
buona fede. Essi costituiscono, infatti, principi generali dell’ordinamento, la cui portata
travalica comunque il rapporto contribuente-fisco, estendendosi a uno spettro di rapporti
illimitato nell’ambito della comunità civile e abbracciando ogni branca dell’ordinamento;
10. Con l’approvazione della l.r. 55/2008, la Regione ha adeguato il proprio ordinamento ai principi
di qualità della normazione fra cui, in particolare, quello di analisi preventiva e di verifica
successiva dell’impatto della normazione, disciplinando l’analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) e la valutazione di impatto della regolamentazione (VIR). Essendo
ormai decorsi diversi anni dalla sua approvazione, è opportuno procedere con l’aggiornamento di
siffatta normativa, a cominciare dall’introduzione in essa del cosiddetto test micro, piccole,
medie imprese (MPMI), al fine di adeguarsi allo small business act (SBA) approvato
dall’Unione europea per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibile
delle PMI, intese quali attori fondamentali all’interno del quadro economico dell’Unione
europea. Tale test costituisce un’ulteriore procedura di valutazione ex ante, la cui funzione è
quella di verificare la necessità o l’opportunità di un intervento normativo, programmatorio e
amministrativo, in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie. In
particolare saranno oggetto di valutazione le proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di
programmazione e amministrativi nonché di avvisi pubblici, con particolare riferimento alle
agevolazioni a favore delle imprese di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina
degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese). In tale
modo esso orienta verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese;
11. La previsione di una apposita sessione per la semplificazione, intesa quale occasione annuale
per una riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell’azione
amministrativa regionale e locale, si configura quale utile metodo di lavoro per affrontare le
molteplici e trasversali attività di semplificazione, improntato al principio della collaborazione
interistituzionale;
12. Al fine di realizzare risparmi di spesa e recuperi di efficienza nello svolgimento dei
procedimenti amministrativi, si introduce per la Giunta regionale l’obbligo, con cadenza
annuale, di effettuare una ricognizione degli organismi collegiali. Tale ricognizione è volta ad
individuare quali di essi svolgano funzioni indispensabili rispetto ai fini istituzionali regionali e
a sopprimere quelli inutili sotto questo profilo. Si prosegue in tal modo quel percorso già
avviato dalla Regione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 29 dicembre
2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), anche se ai fini dell’applicazione delle misure
di riduzione della spesa per gli organismi collegiali e monocratici di cui all’articolo 6, commi 1
e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
13. Al fine di garantire l’uniformità di interpretazione e applicazione delle leggi regionali, nonché la
celerità dei relativi procedimenti, si ritiene opportuno prevedere l’istituzione di una banca dati
dei pareri regionali ad esse relative;
14. La Regione intende proseguire la propria azione volta alla riduzione dei tempi di conclusione
dei procedimenti amministrativi, prevedendo la possibilità di definire mediante regolamento
termini più brevi per i procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la
realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non
sussista un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione;
15. In Italia la disciplina dei controlli sulle imprese è complessa e frammentata ed esiste un
oggettivo problema di molteplicità di amministrazioni controllanti, non coordinate tra loro e
spesso scarsamente collaborative. Tutto ciò comporta duplicazioni inutili e sproporzionate dei
controlli. Per ovviare a queste problematiche è nato, limitatamente ai controlli per le imprese
agricole, il registro unico dei controlli (RUC), che è il “luogo” in cui si condividono e integrano
le attività di controllo della pubblica amministrazione. Il RUC, mediante lo sviluppo di un
sistema informativo unitario ed integrato dei controlli, crea l’opportunità per le varie
amministrazioni di consultare informazioni preventive sulle aziende interessate ai controlli,
semplificare le visite in loco e rendere patrimonio comune il maggior numero di informazioni
possibili in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e
sovrapposizioni. In Toscana il RUC è stato implementato nel 2013 dall’Agenzia regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), con un progetto che ha coinvolto la Regione
e la Provincia di Firenze e ha dato esiti positivi. In considerazione di ciò, la Regione intende
semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle imprese, estendendo l’esperienza
del RUC agricolo a tutte le altre tipologie di controlli a carico di imprese di qualunque settore,
promuovendo la realizzazione di un’agenda regionale dei controlli;
16. Al fine di garantire l’effettivo funzionamento del sistema degli sportelli unici per le attività
produttive, punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti
un’attività produttiva, e al fine di verificare lo stato di attuazione delle procedure di
semplificazione amministrativa, si prevede l’obbligo per la Giunta regionale di presentare al
Consiglio regionale un’apposita relazione con cadenza annuale.
Approva la presente legge
Art. 1
Distribuzione di carburanti eco compatibili.
Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del
Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione
di carburanti), è inserito il seguente:
“1 bis. Nell’ambito degli interventi regionali per la qualità dell’aria, è autorizzata l’apertura di
nuovi impianti che erogano uno o più dei seguenti prodotti: metano, GPL, idrogeno o relative
miscele, o che siano dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.”.
Art. 2
Commercio elettronico.
Inserimento dell’articolo 66 bis nella l.r. 28/2005
1. Dopo l’articolo 66 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:
“Art. 66 bis
Commercio elettronico
1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali svolte on line e disciplinate
dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico).
2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, la SCIA è presentata, con modalità
esclusivamente telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare
l’attività.
3. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo
7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).”.
Art. 3
Tutela dell’affidamento e della buona fede.
Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 31/2005
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di
tributi regionali), è inserito il seguente:
“Art. 1 bis
Tutela dell’affidamento e della buona fede
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie o richiesti interessi moratori al
contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione
regionale, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il
suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni od errori dell’amministrazione stessa.”.
Art. 4
Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa.
Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 55/2008
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità
della normazione), è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa
1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro,
piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione,
garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la
partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della
comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la
piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa “uno
Small Business Act per l’Europa”), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.
2. Con gli atti di intesa di cui all’articolo 20, il Consiglio regionale e la Giunta regionale
disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie
imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e
amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l’adozione del test micro, piccole, medie imprese
(Test MPMI).
3. La procedura di valutazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, il ricorso alla
consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI.
4. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della
Regione.”.
Art. 5
Sessione per la semplificazione.
Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), è inserito il
seguente:
“Art. 1 bis
Sessione per la semplificazione
1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori
dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e
amministrativa nell’ordinamento regionale e prevedere l’adozione di opportuni interventi per
elevare il livello di qualità dell’azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel
loro complesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo
stato di efficienza dell’amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui
all’articolo 1, comma 1.”.
Art. 6
Riordino di organi collegiali.
Inserimento dell’articolo 2.1 nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
“Art. 2.1
Riordino di organi collegiali
1. In conformità ai principi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire
risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta
regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro
organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali della Regione.
2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese
successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono
attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio
regionale.”.
Art. 7
Banca dati dei pareri regionali.
Inserimento dell’articolo 14 ter nella l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
“Art. 14 ter
Banca dati dei pareri regionali
1. Al fine di favorire l’uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la
celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni
dedicate.
2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Toscana.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca
dati.”.
Art. 8
Riduzione di termini.
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 40/2009
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei
procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere
di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente
interesse nazionale alla loro realizzazione.”.
Art. 9
Controlli sulle imprese.
Inserimento del capo IV bis nel titolo II della l.r. 40/2009
1. Dopo l’articolo 48 del capo IV del titolo II della l.r. 40/2009 è inserito il seguente capo: “Capo
IV bis - Controlli sulle imprese”.
Art. 10
Agenda regionale dei controlli sulle imprese.
Inserimento dell’articolo 48 bis nella l.r. 40/2009
1. Nel capo IV bis del titolo II della l.r. 40/2009, dopo l’articolo 48 è inserito il seguente:
“Art. 48 bis
Agenda regionale dei controlli sulle imprese
1. In conformità all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine
di:
a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell’interesse pubblico perseguito;
b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l’esercizio dell’attività
di impresa;
c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell’esito dei controlli
documentali svolti da un’altra amministrazione pubblica.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l’Agenda regionale dei controlli
sulle imprese, di seguito denominata Agenda.
3. L’Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in
possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse
condiviso.
4. L’Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:
a) i dati identificativi dell’impresa;
b) l’elenco dei controlli effettuati;
c) l’indicazione dell’amministrazione e i dati dell’agente preposto al controllo;
d) la data e la tipologia di controllo espletato;
e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
g) l’eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l’impresa.
5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e
della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell’Agenda.
6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente articolo, è disciplinata l’organizzazione dell’Agenda, le modalità di implementazione,
l’accreditamento delle pubbliche amministrazioni.
7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).”.
Art. 11
Sistema degli sportelli unici per le attività produttive.
Sostituzione dell’articolo 72 della l.r. 40/2009
1. L’articolo 72 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 72
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di
semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei
termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e
all’uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.
2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all’operatività del sistema degli
sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:
a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;
b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all’articolo 39;
c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una
relazione, riferita all’anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i
risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2.”.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Eugenio Giani Giovanni Donzelli
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 14 giugno 2015, n. 97
Proponenti:
Consiglieri Marras, Baccelli, Anselmi
Assegnata alle 1^ e 2^ Commissioni consiliari
Messaggio della Commissione in data 13 luglio 2016
Approvata in data 26 luglio 2016
Divenuta legge regionale 46/2016 (atti del Consiglio)