Nel tentativo di procedere a razionalizzare forme di coordinamento tra il SUAP e l'ufficio urbanistica, dopo la ricezione di una SCIA relativa ad un avvio di attività produttiva, il SUAP come deve agire a fronte di:
-segnalazione da parte dell'UT di non conformità della destinazione urbanistica dell'immobile con l'attività che si va ad insediare;
-segnalazione da parte dell'UT di assenza dell'agibilità dei locali o di presenza di certificato di agibilità anteriore a modifiche intervenute ad esempio negli impianti;
-segnalazione di mancata ottemperanza agli obblighi previsti nel PGT in merito alla realizzazione di parcheggi pubblici o privati;
-mancata presentazione di comunicazione emissioni atmosfera scarsamente rilevanti;
quali carenze sono "sanabili", quali oggetto di richiesta di conformazione (con sospensione dell'attività fino a conformazione avvenuta) e quali tali da richiedere la chiusura dell'attività?
Nel caso di subingresso in attività esistente, qualora dall'UT giungesse segnalazione in materia di mancanza di agibilità dei locali, quali provvedimenti deve adottare eventualmente il SUAP?
L'UT può procedere autonomamente a richiedere adeguamento dei locali o dell'attività, qualora rilevasse problematiche urbanistico-edilizie su un'attività oggetto di presentazione SCIA al SUAP o ogni richiesta deve transitare tramite SUAP (noi utilizziamo la scrivania impresainungiorno in convenzione, con SUAP comune singolo)?
Nei casi come il nostro in cui (causa carenze strutturali) il SUAP è composto da un gruppo di persone che funzionalmente operano anche presso altri uffici, il responsabile unico può procedere a emanare direttive in merito all'interoperatività? avete qualche esempio da fornirci?
Nel tentativo di procedere a razionalizzare forme di coordinamento tra il SUAP e l'ufficio urbanistica
[color=red]è una delle operazioni più complesse, ormai da 20 anni, da quando è nato il SUAP nel 1997[/color]
, dopo la ricezione di una SCIA relativa ad un avvio di attività produttiva, il SUAP come deve agire a fronte di:
-segnalazione da parte dell'UT di non conformità della destinazione urbanistica dell'immobile con l'attività che si va ad insediare;
[color=red]Se la segnalazione si riferisce ad una SCIA e siamo nei 30 gg previsti dall'art. 19 per i controlli il SUAP comunicherà l'inefficacia della scia e segnalerà il fatto alla Procura (direttamente o tramite la Polizia Locale o l'Urbanistica stessa) per i conseguenti provvedimenti sulle false dichiarazioni.
Se siamo oltre i 30 giorni si comunica all'UT che la competenza è LORO in quanto si deve procedere con un procedimento di SECONDO GRADO ai sensi del 21 nonies 241/1990[/color]
-segnalazione da parte dell'UT di assenza dell'agibilità dei locali o di presenza di certificato di agibilità anteriore a modifiche intervenute ad esempio negli impianti;
[color=red]La semplice segnalazione di assenza di agibilità NON IMPLICA la presenza di irregolarità. L'agibilità può mancare perchè l'immobile è ante '67 o '42 o perchè l'UT non l'ha reperita (magari perchè intestata ad altro soggetto o è cambiata la toponomastica).
In questi casi, se si è CERTI che manca l'agibilità ed è DOVUTA si procede come sopra ... altrimenti si chiedono chiarimenti all'interessato e solo se si raggiunge certezza della carenza di requisiti si procede.
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-segnalazione di mancata ottemperanza agli obblighi previsti nel PGT in merito alla realizzazione di parcheggi pubblici o privati;
[color=red]Spetta all'UT intervenire a meno che tali obblighi non rilevoni in merito ai requisiti commerciali (es. per le MSV e GSV)[/color]
-mancata presentazione di comunicazione emissioni atmosfera scarsamente rilevanti;
[color=red]Si segnala all'impresa senza intervenire sulla SCIA (e si manda per conoscenza a ASL, ARPA e Polizia locale per vigilanza)[/color]
quali carenze sono "sanabili", quali oggetto di richiesta di conformazione (con sospensione dell'attività fino a conformazione avvenuta) e quali tali da richiedere la chiusura dell'attività?
[color=red]DIPENDE
la nostra indicazione è di ritenere sanabile ciò che si può conformare senza la necessità di titoli abilitativi ulteriori. Es: se dichiaro che ho locale commerciale ed invece è residenziale è ovvio che posso astrattamente sanare con un permesso di costruire, ma occorrendo un titolo ... allora NON E' SANABILE.
Lo stesso dicasi se dichiaro che l'altezza è 3 metri ed invece è 2,70.
I casi di sanabilità non sono frequentissimi e vanno visti caso per caso
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Nel caso di subingresso in attività esistente, qualora dall'UT giungesse segnalazione in materia di mancanza di agibilità dei locali, quali provvedimenti deve adottare eventualmente il SUAP?
[color=red]A mio avviso nessuno. L'agibilità manca ora e mancava anche al precedente titolare. Spetta all'UT organizzarsi per la conformazione.
La scia è valida ed efficace[/color]
L'UT può procedere autonomamente a richiedere adeguamento dei locali o dell'attività, qualora rilevasse problematiche urbanistico-edilizie su un'attività oggetto di presentazione SCIA al SUAP o ogni richiesta deve transitare tramite SUAP (noi utilizziamo la scrivania impresainungiorno in convenzione, con SUAP comune singolo)?
[color=red]Se siamo nei 30 giorni e si ha irregolarità della SCIA si procede tramite SUAP.
Altrimenti DEVE sempre procedere l'UT extraSUAP[/color]
Nei casi come il nostro in cui (causa carenze strutturali) il SUAP è composto da un gruppo di persone che funzionalmente operano anche presso altri uffici, il responsabile unico può procedere a emanare direttive in merito all'interoperatività?
[color=red]Sì, vanno fatte bene perchè si innescano problemi amministrativi anche rilevanti per le responsabilità ed eventuali conseguenze sugli atti.
Ma è fattibile[/color]
avete qualche esempio da fornirci?
[color=red]Abbiamo assistito vari enti nella gestione operativa, ma ogjni realtà organizzativa ha la propria peculiarità.[/color]
Grazie di tutto, ma chiedo scusa: per i controlli sulle SCIA di attività produttive (non edilizie), la tempistica è di 30 o 60 giorni?
riferimento id:35510
Grazie di tutto, ma chiedo scusa: per i controlli sulle SCIA di attività produttive (non edilizie), la tempistica è di 30 o 60 giorni?
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Per le SCIA NON EDILIZIA il termine è 60, per quelle edilizie 30.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
(articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)
(per l'interpretazione si veda l'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
(comma modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 2, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012)
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 2016)
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, [color=red][b]nel termine di sessanta giorni[/b][/color] dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
(comma sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 2016)
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1-quinquies, legge n. 163 del 2010)
5. (comma abrogato dal n. 14 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni
[color=red][b]6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.[/b][/color]
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
Quindi, nella risposta al quesito, dove fate riferimento a giorni 30, intendete proprio giorni 30, o devo invece intendere giorni 60 (quando si parli di controlli di competenza SUAP)?
Grazie
Quindi, nella risposta al quesito, dove fate riferimento a giorni 30, intendete proprio giorni 30, o devo invece intendere giorni 60 (quando si parli di controlli di competenza SUAP)?
Grazie
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Nel controllo delle pratiche EDILIZIE il termine è sempre 30 giorni (parlando di rapporti con ufficio tecnico abbiamo indicato quello)
Nelle altre procedure il termine è 60 giorni.