Data: 2016-08-03 08:48:19

PALCO ORCHESTRA

Buongiorno, l'organizzatore di una festa, sostiene che sotto una certa altezza (che non sa quantificarmi) non è necessario collaudo/corretto montaggio del palco dove suoneranno orchestre ......  ne sapete qualcosa?

Grazie, Michela

riferimento id:35505

Data: 2016-08-03 09:37:33

Re:PALCO ORCHESTRA

La dimensione a cui fa riferimento l'organizzatore è 0.80. Qui sotto ti riporto una discussione con degli approfondimenti chiarificatori http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11571.0

Buona giornata

Mirko

riferimento id:35505

Data: 2016-08-03 09:42:32

Re:PALCO ORCHESTRA

Grazie mille, il DM 18.12.2012 (è la normativa più recente?) sembra che elimini il discorso altezza, quindi anche i palchi di altezza inferiore agli 80 cm sono oggetto al rilascio della "idoneità statica delle strutture allestite".

Interpreto giusto?

Michela

riferimento id:35505

Data: 2016-08-03 10:02:39

Re:PALCO ORCHESTRA

Ti riporto un altro pezzo di approfondimento che rende ancora meglio l'idea:

La presenza di un palco allestito per una manifestazione è ininfluente. Perché [u]se non c'è uno spazio delimitato per il pubblico[/u], lo spettacolo o il trattenimento che si svolge all'aperto non è assoggettato alla regola tecnica di prevenzione incendi del ministero dell'interno del 19.08.1996

Il topic completo lo trovi qui http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9660.0

riferimento id:35505

Data: 2016-08-03 10:17:31

Re:PALCO ORCHESTRA

Scusa ma quale idea dovrebbe rendermi?  :D

Sembra che in presenza di palco ma in assenza di spazi delimitati per il pubblico lo stesso non sia assoggettato alle regole tecniche di prevenzione incendi.

Ma che siano necessari:
- idoneità statica delle strutture allestite
- le dichiarazioni d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati
- l'idoneità dei mezzi antincendio

Scusa ma mi sto facendo una cultura stamattina su questi ambiti :-)

Michela

riferimento id:35505

Data: 2016-08-03 14:24:55

Re:PALCO ORCHESTRA

prima del 2012 l’altezza del palco sopra gli 80 CM determinava l’applicazione del DM 19/08/96. Tale DM riguarda la prevenzione incendi ma rappresenta anche una sorta di norma applicativa dell’art. 80 TULPS.

Quindi, attualmente, essendo stata abrogata la disposizione degli 80 cm, l’altezza del palco non è più rilevante per l’applicazione del DM 19/08/96 e quindi per l’applicazione dell’art. 80 TULPS.

Faccio un copia/incolla di un precedente post e faccio una sintesi ad uso di tutti.

Per prassi e giurisprudenza, il DM 19/08/96 (modificato dal DM 18/12/12), “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, ha esorbitato dalla suo campo applicativo e, oltre alla prevenzioni incendi, è finito per divenire la norma attuativa dell’art. 80 TULPS. In pratica, il campo applicativo del DM del 1996 è diventato anche il campo applicativo al fine di comprendere se applicare o meno l’art. 80 TULSP.
Con il DM 18/12/12 è stato modificato il DM 19/08/96 nel senso che è stato tolto il limite di altezza dei palchi sopra il quale lo stessa norma trovava applicazione. Adesso palchi di qualsiasi altezza non sono rilevanti per l’applicazione della norma.

Nel suo complesso, l’art. 1, comma 2, lett. a) del DM del 96 dispone:
[i]2. [b]Sono esclusi dal campo di applicazione[/b] del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto[/i]

Il titolo IX citato, per quanto d’interesse dispone:
[i]per i luoghi e spazi all'aperto, [b]utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione[/b] del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.[/i]

Può accadere, quindi, che uno spettacolo indetto da un’amministrazione, gratuito e posto in una piazza pubblica senza nessuna strutture per il contenimento del pubblico e senza nessuna struttura per lo stazionamento del pubblico, non necessiti di nessun titolo abilitativo TULPS (prescindo da suolo pubblico, deroga sonora, ordinanza per il traffico, ecc.), fatta salva una dichiarazione su la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
Sul forum girava una modulistica che si chiamava “comunicazione non soggetta a 68/69/80 TULPS” con l’indicazione della rispondenza al Titolo IX citato.

vedi anche qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32709.msg61675#msg61675

riferimento id:35505

Data: 2016-08-11 09:03:29

Re:PALCO ORCHESTRA

Grazie Mario!

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