Data: 2016-08-03 06:15:58

Pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa - DM


[b]MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE[/b]
[color=red][b]DECRETO 1 luglio 2016, n. 148
Regolamento recante  criteri  e  procedure  per  la  valutazione  dei
pericoli  di  incidente  rilevante  di  una  particolare  sostanza
pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea,  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno  2015,  n.  105.
(16G00157) [/b][/color]
(GU n.179 del 2-8-2016)
  Vigente al: 17-8-2016 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                          di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                                  e

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo  di  incidenti
rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  e,  in  particolare,
l'articolo 4, comma 2, che prevede che il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della salute, dello sviluppo  economico  e  sentita  la
Conferenza  unificata,  definisca  criteri  e    modalita'    per
l'effettuazione della valutazione dei pericoli di incidente rilevante
per una particolare sostanza pericolosa, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23  agosto  1998,
n. 400;
  Visto l'articolo 32, comma 2, del  decreto  legislativo  26  giugno
2015, n. 105, che prevede, tra  l'altro,  che,  fino  all'entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2,  si  applicano  le
disposizioni recate all'allegato A al decreto legislativo medesimo;
  Acquisito il parere della Conferenza  unificata  Stato-regioni,  di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  seduta  del
20 gennaio 2016;
  Acquisito il concerto del  Ministro  dell'interno  con  nota  prot.
005376 del 7 marzo 2016;
  Acquisito il concerto del Ministro  della  salute  con  nota  prot.
0002619 del 3 febbraio 2016;
  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con
nota prot. 0004666 del 29 febbraio 2016;
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;
  Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio con
nota prot. n 0011066/GAB del 19 maggio 2016;

                            A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                      Ambito di applicazione

  1. La valutazione dei  pericoli  di  incidente  rilevante  per  una
particolare sostanza pericolosa e' effettuata, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,  in  base
ai criteri  e  secondo  le  modalita'  stabilite  all'allegato  1  al
presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,
nonche' le seguenti definizioni:
  a) «numero CAS»:  identificativo  numerico,  attribuito  a  livello
globale dal Chemical Abstracts Service;
  b) «modellizzazione»: processo cognitivo che porta alla costruzione
di  un  modello,  ovvero  di  una  rappresentazione  teorica,  della
struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati;
  c) «distanza di danno»: la distanza che intercorre  dalla  sorgente
di un incidente al punto in cui il danno e' riscontrato.
                              Art. 3

                        Disposizioni finali

  1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  26
giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento non trova piu' applicazione  l'allegato  A  del  suddetto
decreto legislativo.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Roma, 1° luglio 2016

                      Il Ministro dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
                              Galletti

                      Il Ministro dell'interno
                              Alfano

                      Il Ministro della salute
                              Lorenzin

                Il Ministro dello sviluppo economico
                              Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2482
                                                          Allegato 1

                                                        (Articolo 1)

    Parte  1  -  Procedura  per  l'istruttoria  delle  proposte  di
valutazione dei pericoli di incidente rilevante per  una  particolare
sostanza pericolosa
      1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta.
      1.2  Valutazione  istruttoria  dei  contenuti  tecnici  della
proposta.
    Parte  2  -  Criteri  di  valutazione  dell'ammissibilita'  della
proposta
    Parte 3 - Criteri per la valutazione istruttoria della proposta
    Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi  della  proposta
di esclusione della particolare sostanza  pericolosa  dall'ambito  di
applicazione della direttiva 2012/18/UE
Parte 1 - Procedura per l'istruttoria delle proposte  di  valutazione
  dei pericoli di incidente rilevante per  una  particolare  sostanza
  pericolosa
    L'istruttoria  ha  l'obiettivo  di  accertare,  ai  fini  della
comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di seguito MATTM, alla Commissione europea, ai
sensi all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.  105,
la fondatezza tecnico-scientifica della proposta di esclusione  della
particolare sostanza pericolosa  dall'ambito  di  applicazione  della
direttiva 2012/18/UE, presentata dal  gestore  o  da  altro  soggetto
portatore di interesse, nel seguito indicati come proponente.
    L'istruttoria consiste nella valutazione  tecnica  dei  contenuti
della proposta e della documentazione giustificativa  presentate  dal
proponente.
    L'istruttoria consta di due successive procedure valutative:
    1. valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta;
    2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta.
    Le procedure sono dettagliate nei successivi punti 1.1 e 1.2.
    1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta
    Il  proponente  presenta  al  MATTM,  trasmettendone  copia
all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,  di
seguito ISPRA, la proposta di esclusione della  particolare  sostanza
dall'ambito  di  applicazione  della  direttiva  2012/18/UE,  redatta
secondo il formato e con i contenuti tecnici riportati  in  Appendice
1. L'ISPRA, valuta, sulla base dei criteri  di  cui  alla  successiva
parte 2, l'ammissibilita' della proposta e  ne  comunica  l'esito  al
MATTM, entro 30 giorni dal ricevimento. Il MATTM,  sulla  base  delle
valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica  al  proponente,  entro  15
giorni dal ricevimento della risposta da  parte  dell'ISPRA,  l'esito
della valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta.
    1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta
    Nel caso in cui la proposta sia stata dichiarata ammissibile,  il
MATTM la trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento delle valutazioni
espresse  dall'ISPRA,  unitamente  agli  esiti  della  valutazione
preliminare, a uno o piu'  degli  organi  tecnici  nazionali  di  cui
all'articolo 9 del  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,
secondo  le  specifiche  competenze.  I  suddetti  organi  tecnici
procedono, entro  60  giorni  dalla  comunicazione  del  MATTM,  alla
valutazione istruttoria dei contenuti  della  documentazione  tecnica
giustificativa presentata dal proponente,  per  quanto  di  specifica
competenza, sulla base dei criteri di cui alla Parte  3,  comunicando
il loro parere al MATTM.
    Il termine puo' essere prolungato di  20  giorni,  per  una  sola
volta, nel caso in cui sia necessario, da parte di almeno  un  organo
tecnico, richiedere al proponente informazioni tecniche supplementari
di cui si renda necessaria la valutazione. In tal  caso  l'intervallo
di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui le
informazioni fornite dal proponente pervengono  agli  organi  tecnici
nazionali non viene computato.
    Il MATTM,  in  base  ai  pareri  ricevuti  dagli  organi  tecnici
nazionali, si esprime in merito alla  proponibilita'  dell'esclusione
della  particolare  sostanza  dall'ambito  di  applicazione  della
direttiva 2012/18/UE, ai fini della  comunicazione  alla  Commissione
europea di cui all'art. 4, comma 6, del decreto  legislativo  n.  105
del 2015, e comunica, entro 15 giorni,  l'esito  dell'istruttoria  al
proponente e per conoscenza agli organi tecnici interessati.
Parte 2 - Criteri per l'ammissibilita' della proposta
    La proposta deve essere redatta dal proponente in modo da fornire
tutte  le  caratteristiche  e  le  informazioni  tecniche  ritenute
necessarie al  fine  di  formulare  una  valutazione  della  sostanza
pericolosa per la quale  si  richiede  alla  Commissione  europea  di
presentare una proposta legislativa per l'esclusione  dall'ambito  di
applicazione della direttiva  2012/18/UE,  quando,  come  specificato
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015:
      «... e' impossibile in pratica che una sostanza  pericolosa  di
cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 provochi un
rilascio di materia o energia che possa dar  luogo  ad  un  incidente
rilevante, sia in condizioni normali  che  anormali,  ragionevolmente
prevedibili.»
    L'ammissibilita' o meno della proposta viene valutata sulla  base
dei seguenti criteri:
1. La sostanza pericolosa e' individuata in modo univoco
    La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria  solo  nel
caso  in  cui  la  sostanza  pericolosa  oggetto  della  proposta  di
esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE  e'
individuata in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS,
forma fisica  e  altre  informazioni  eventualmente  necessarie  allo
scopo).
2. La sostanza pericolosa rientra in una delle categorie di  pericolo
  di cui alla parte 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo  n.  105
  del  2015  o  e'  una  delle  sostanze  elencate  nella  parte  2
  dell'allegato 1 allo stesso decreto.
    La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria  solo  nel
caso  in  cui  la  sostanza  pericolosa  oggetto  della  proposta  di
esclusione  rientra  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
2012/18/UE.
3. Viene individuata esplicitamente la caratteristica della  sostanza
  pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante
    La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria  solo  nel
caso in cui l'impossibilita' di dar luogo a un incidente rilevante si
basi su una o piu' delle seguenti caratteristiche:
    a) la  forma  fisica  della  sostanza  pericolosa  in  condizioni
normali di lavorazione o  manipolazione  o  in  caso  di  perdita  di
contenimento non programmata;
    b)  le  proprieta'  intrinseche  della  sostanza  pericolosa,  in
particolare  quelle  relative  al  comportamento  dispersivo  in  uno
scenario di incidente rilevante,  quali  la  massa  molecolare  e  la
tensione di vapor saturo;
    c) la concentrazione massima  della  sostanza  o  delle  sostanze
pericolose nel caso di miscele.
    Il  proponente  dovra'  esplicitamente  indicare  quali  delle
precedenti caratteristiche motivano la presentazione della  proposta,
specificando se ha tenuto conto, ove appropriato, del contenimento  e
dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, solo nel caso in
cui  siano  disciplinati  da  specifiche  disposizioni  legislative
dell'Unione europea.
4. Sono fornite con completezza le informazioni  tecniche  necessarie
  per la valutazione istruttoria
    La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria  solo  nel
caso in cui sia corredata dalle informazioni tecniche necessarie  per
poter  valutare  le  proprieta'  della  sostanza  pericolosa  che
comprendono almeno:
    a) un elenco dettagliato delle proprieta' necessarie  a  valutare
la potenzialita' che presenta la  sostanza  pericolosa  di  provocare
danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;
    b) proprieta' fisiche e chimiche (ad esempio,  massa  molecolare,
tensione  di  vapor  saturo,  tossicita'  intrinseca,  punto  di
ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre  proprieta'
pertinenti);
    c) proprieta' relative ai pericoli  per  la  salute  umana  e  ai
pericoli fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita',
oltre  a  fattori  aggiuntivi  quali  le  modalita'  di  aggressione
dell'organismo, il rapporto tra lesioni e letalita',  gli  effetti  a
lungo termine e altre proprieta' pertinenti);
    d) proprieta' relative ai pericoli per  l'ambiente  (ad  esempio,
ecotossicita',  persistenza,  bioaccumulazione,    potenziale    di
propagazione  a  lunga  distanza  nell'ambiente  e  altre  proprieta'
pertinenti);
    e) se disponibile,  la  classificazione  armonizzata,  a  livello
dell'Unione  europea,  della    sostanza    o    miscela,    ovvero
l'autoclassificazione notificata ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008;
    f) informazioni sulle  specifiche  condizioni  operative  per  la
sostanza pericolosa  (ad  esempio,  temperatura,  pressione  e  altre
condizioni a seconda dei casi)  alle  quali  essa  e'  immagazzinata,
utilizzata o puo' essere presente nel caso di operazioni  anormali  o
incidentali prevedibili.
Parte 3 - Criteri per  la  valutazione  istruttoria  da  parte  degli
  organi tecnici nazionali
    La valutazione istruttoria della proposta e'  svolta  sulla  base
dei seguenti criteri ed elementi tecnici:
    1. dimostrazione  da  parte  del  proponente  della  completezza,
dell'attendibilita' e del livello di aggiornamento dei  dati  forniti
sulle proprieta' chimiche e fisiche della sostanza;
    2. dimostrazione da parte del proponente che la sostanza  non  e'
tra quelle che hanno chiaramente  la  possibilita'  di  provocare  un
incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica di  incidenti
e  quasi-incidenti,  della  ricognizione  di  rapporti  di  sicurezza
presentati nei Paesi dell'Unione europea o di studi reperibili  nella
letteratura scientifica  o  dalla  comparazione  con  sostanze  dalle
caratteristiche similari;
    3. considerazione  nelle  valutazioni  effettuate  da  parte  del
proponente degli scenari incidentali piu' conservativi e di  tutti  i
pertinenti  fenomeni  pericolosi  a  essi  associati  (irraggiamento,
sovrappressione, dispersione tossica ed  ecotossica),  tenendo  conto
delle proprieta' di cui  al  punto  4  della  Parte  2,  nonche'  dei
differenti tipi di contenimento  e  di  imballaggio  in  uso  per  la
sostanza nell'Unione europea;
    4. effettuazione da  parte  del  proponente,  per  ogni  scenario
incidentale e pertinente fenomeno pericoloso ad esso associato, della
stima delle distanze di effetti per la salute umana dei lavoratori  e
della popolazione, specificando i modelli di simulazione  utilizzati,
il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni  d'impiego,
i dati richiesti in ingresso, le  incertezze  a  essi  associate,  le
soglie di effetti utilizzate, il loro significato  e  la  motivazione
della loro scelta;
    5.  effettuazione  da  parte  del  proponente  della  stima
dell'estensione  del  danno  e  della  sua  durata  per  i  recettori
ambientali che possono essere  credibilmente  coinvolti  in  caso  di
rilascio, specificando i modelli di simulazione utilizzati,  il  loro
ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego,  i  dati
richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le  soglie  di
effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione  della  loro
scelta;
    6. dimostrazione  da  parte  del  proponente,  sulla  base  degli
elementi forniti e delle stime effettuate, che la sostanza pericolosa
non puo' in pratica dar  luogo,  in  condizioni  normali  o  anormali
ragionevolmente  prevedibili,  a  un  incidente  rilevante,  definito
secondo i criteri stabiliti nella direttiva 2012/18/UE  e  quelli  in
uso nei Paesi dell'Unione europea.
Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi  della  proposta  di
  esclusione della particolare  sostanza  pericolosa  dall'ambito  di
  applicazione della Direttiva 2012/18/UE
    La proposta di esclusione di una sostanza pericolosa  dall'ambito
di applicazione della direttiva 2012/18/UE  deve  essere  predisposta
riportando, almeno, le seguenti sezioni:
Sezione 1 - Identificazione della sostanza pericolosa
    Il  proponente  indica  in  modo  univoco  (nome  chimico,  nome
generico, numero CAS, forma fisica e altre informazioni eventualmente
necessarie allo scopo) la sostanza pericolosa oggetto della  proposta
di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE.
Sezione 2 - Individuazione della sostanza relativamente  all'allegato
  1 della direttiva 2012/18/UE
    Il proponente indica le categorie di pericolo di cui all'allegato
1, parte 1, della direttiva 2012/18/UE o  la  voce  dell'allegato  1,
parte 2, della stessa  direttiva  che  fanno  rientrare  la  sostanza
pericolosa  oggetto  della  proposta  di  esclusione  nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2012/18/UE.
Sezione 3 - Motivazione della proposta
    Il  proponente  dichiara  la  motivazione  della  proposta  di
esclusione della  sostanza  pericolosa  dall'ambito  di  applicazione
della direttiva 2012/18/UE, individuando una o  piu'  caratteristiche
tra quelle elencate al punto 3 della Parte 2 che rende impossibile il
verificarsi di un incidente rilevante per la sostanza in questione.
Sezione 4 - Proprieta' della sostanza pericolosa
    Il proponente fornisce le informazioni necessarie per  dimostrare
le proprieta' della sostanza sotto il profilo  dei  pericoli  per  la
salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, riportando
dettagliatamente in questa sezione i contenuti  minimi  richiesti  al
punto 4 della Parte 2.
Sezione 5 - Rapporto di verifica che la  sostanza  non  determina  un
  incidente  rilevante  sulla  base  dei  criteri  della  direttiva
  2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea
    Il proponente, ai fini della  valutazione  istruttoria  da  parte
degli organi tecnici nazionali, presenta  la  documentazione  tecnica
comprovante l'effettuazione delle  seguenti  fasi  valutative  (dalla
lettera A alla lettera E), ciascuna delle quali si articola in uno  o
piu' stadi, e ne raccoglie gli esiti e gli eventuali  approfondimenti
tecnici all'interno di un Rapporto cosi' costituito:
A - Screening iniziali
    A.1 - Raccolta e presentazione delle  proprieta'  di  base  della
sostanza: nome chimico e generico, numero  CAS,  forma  fisica  negli
impieghi nei Paesi dell'Unione europea;
    A.2  -  Verifica  dell'appartenenza  della  sostanza  a  una
classificazione armonizzata o a una autoclassificazione notificata ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
    A.3 - Identificazione delle categorie di pericolo della  sostanza
ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
Screening n. 1: l'istruttoria prosegue solo se  la  sostanza  rientra
  nel regolamento (CE) n. 1272/2008
    A.4 - Identificazione della parte, della categoria e  della  voce
dell'allegato 1 in cui la sostanza rientra;
Screening n. 2: l'istruttoria prosegue solo se  la  sostanza  rientra
  nell'allegato 1 della direttiva 2012/18/UE.
    A.5 - In caso di miscele,  indicazione  della  concentrazione  di
ogni componente, considerando le eventuali differenti  concentrazioni
riscontrabili  sulla  base  degli  impieghi  nei  Paesi  dell'Unione
europea;
    A.6 - Raccolta e presentazione delle proprieta' intrinseche della
sostanza: massa molecolare, densita', viscosita', tensione di vapore,
tossicita' intrinseca, punto di ebollizione, reattivita', solubilita'
e altre  proprieta'  pertinenti  (anche  tra  quelle  riportate  alla
tabella di cui al punto A.10);
    A.7 - Descrizione delle condizioni  operative  di  temperatura  e
pressione, volume e  altre  condizioni  e  tipologie  di  stoccaggio,
trasferimento e  processo  riscontrabili  negli  impieghi  nei  Paesi
dell'Unione europea;
    A.8 - Specificazione delle eventuali incompatibilita'  con  altre
sostanze;
    A.9  -  Presentazione  delle  risultanze  della  ricognizione
effettuata dal proponente riguardo l'esperienza storica di  incidenti
e quasi-incidenti coinvolgenti la sostanza in questione, i  contenuti
dei rapporti di sicurezza  e  di  studi  reperiti  nella  letteratura
scientifica effettuati secondo i criteri in uso nei Paesi dell'Unione
europea;
Screening n. 3: l'istruttoria prosegue solo se  la  ricognizione  non
  evidenzia  incidenti  rilevanti  accaduti  o    ragionevolmente
  prevedibili coinvolgenti la sostanza in esame.
    A.10 - Indicazione per ogni pertinente  fenomeno  pericoloso  del
valore dei seguenti parametri rilevanti;
     

              Parte di provvedimento in formato grafico

    A.11  -  Presentazione  dei  risultati  dell'applicazione  alla
sostanza di  uno  o  piu'  metodi  indicizzati  impiegati  nei  Paesi
dell'Unione  europea  per  la  valutazione  speditiva  dei  pericoli
tossici, fisici e  ambientali  ad  essa  associati  e  confronto  dei
risultati ottenuti con  quelli  derivanti  dall'applicazione  ad  una
sostanza, di interesse per  la  direttiva  2012/18/UE,  similare  per
proprieta' chimico-fisiche e categoria di pericolo.
Screening n. 4: l'istruttoria prosegue solo se il valore  di  ciascun
  indice  individuato  per  la  sostanza  pericolosa  proposta  per
  l'esclusione e' inferiore a quello relativo alla sostanza similare.
B - Definizione degli scenari incidentali di riferimento
    B.1  -  Individuazione  documentata  di  uno  o  piu'  scenari
incidentali di riferimento caratterizzati  dalla  totale  perdita  di
contenimento  per  la  sostanza  nelle  fasi  di  carico/scarico,
stoccaggio, trasferimento e processo, prendendo in considerazione  le
differenti tipologie di contenimento e imballaggio in uso  nei  Paesi
dell'Unione europea;
    B.2 - Individuazione documentata di eventuali scenari incidentali
meritevoli di ulteriori  approfondimenti,  ma  per  i  quali  non  e'
possibile realizzare un'efficace  modellizzazione  (ad  es.  a  causa
delle proprieta' fisico-chimiche della sostanza o di altre specifiche
caratteristiche);
    B.3 - Individuazione documentata dei parametri piu'  conservativi
da  utilizzare  per  la  stima  del  termine  di  sorgente  (massima
quantita', pressione  di  rilascio,  portata  di  rilascio)  e  della
dispersione nell'ambiente (condizioni meteo, rugosita'  del  terreno,
presenza di ostacoli) con riferimento alle  condizioni  riscontrabili
nei Paesi dell'Unione europea.
C - Stima degli effetti per la salute umana
    C.1 - Verificare se sulla base delle sole proprieta'  chimiche  e
fisiche della sostanza pericolosa e' dimostrato  che  essa  non  puo'
provocare un incidente rilevante;
    C.2 - Presentazione, a meno dei casi in  cui  non  sia  possibile
realizzare  un'efficace  modellizzazione  (vedi  punto  B.2),  del
pertinente modello di  simulazione  utilizzato  per  la  stima  delle
distanze di  danno,  per  ogni  fenomeno  pericoloso  associato  agli
scenari  di  riferimento,  motivatamente  selezionato  tra  quelli
impiegati nei Paesi dell'Unione europea;
    C.3 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati per la  stima
delle distanze di danno, selezionati  tra  quelli  piu'  conservativi
impiegati nei Paesi dell'Unione europea;
    C.4 - Stima delle distanze di danno;
    C.5 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze
dei risultati ottenuti e dell'analisi  di  sensibilita'  del  modello
utilizzato,  basata  sulla  variazione  dei  valori  dei  parametri
richiesti in ingresso dal modello.
D - Stima degli effetti sull'ambiente
    D.1 - Verificare se sulla base delle sole proprieta'  chimiche  e
fisiche della sostanza pericolosa e' dimostrato  che  essa  non  puo'
provocare un incidente rilevante;
    D.2 - Presentazione, a meno dei casi in  cui  non  sia  possibile
realizzare  un'efficace  modellizzazione  (vedi  punto  B.2),  del
pertinente  modello  di  simulazione  utilizzato  per  la  stima
dell'estensione  e  durata  dei  danni  associati  agli  scenari  di
riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi
dell'Unione europea;
    D.3  -  Individuazione  dei  parametri  piu'  conservativi  da
utilizzare per la stima del termine di sorgente (portata  massima  di
deflusso nel recettore ambientale) e della dispersione  nell'ambiente
(portate o altre pertinenti caratteristiche dei corpi idrici e  altri
recettori  considerati,  ecc.)  con  riferimenti  alle  condizioni
riscontrabili nei Paesi dell'Unione europea;
    D.4 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati,  selezionati
tra quelli piu' conservativi impiegati nei Paesi dell'Unione europea;
    D.5 - Stima dell'estensione  e  della  durata  del  danno  per  i
recettori ambientali considerati;
    D.6 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze
dei risultati ottenuti e dell'analisi  di  sensibilita'  del  modello
utilizzato,  basata  sulla  variazione  dei  valori  dei  parametri
richiesti in ingresso dal modello.
E - Interpretazione dei risultati
    Dimostrazione che gli effetti per la salute  umana  (distanze  di
danno) e per l'ambiente (estensione  e  durata  del  danno),  stimati
nelle  fasi  precedenti,  non  determinano  un  incidente  rilevante
definito sulla base dei  criteri  della  direttiva  2012/18/UE  e  di
quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea.

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