Data: 2011-02-25 14:08:12

TAR: niente POKER sportivo senza licenza fino all'approvazione del regolamento

N. 00328/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00091/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2011, proposto da:
Martina Panconi, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell’associazione “Poker Sportivo Texas Montecatini A.S. Dilettantistica” Sezione Sportiva, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Poldaretti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Guidi in Firenze, via della Piazzuola, 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Pistoia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento emesso dalla Questura di Pistoia in data 03.12.2010 rubricato al rif. Cat. K-2010/PAS Prot. n. 114/2010 PAS, con cui disponeva la cessazione immediata dell'attività di Poker Sportivo presso il locali della Texas Montecatini posta in Montecatini Terme Via U. Foscolo n. 19.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 3 gennaio 2011 e depositato il successivo 14 gennaio, la rappresentante legale dell’associazione indicata in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale il Questore di Pistoia aveva intimato la cessazione immediata dell’attività di “poker sportivo” svolta nei locali di detta associazione in Montecatini Terme, richiamando il contenuto dell’art. 24, comma 27, l.n. 88/09 e precedenti comunicazioni, generali e specifiche, di provvedere all’interruzione di detta attività;
Rilevato che la ricorrente lamentava, senza specifica rubricazione dei vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, che il “poker sportivo” come praticato, senza raccolta di denaro, non è qualificabile come gioco aleatorio ma di abilità perché il praticante deve tenere conto di molte variabili e necessità di allenamento costante, per cui non risultava applicabile al caso di specie il richiamo dell’art. 24, comma 27, della legge “Comunitaria 2008” che disciplina soltanto il poker sportivo con raccolta di denaro, anche a distanza mediante strumento informatico, dato che l’attività esercitata in Montecatini era consentibile quale mera attività ludica, come anche confermato dalla giurisprudenza amministrativa in alcune pronunce e come concluso dal Consiglio di Stato in sede consultiva nel corso del 2008, che individuava specifici presupposti, tutti seguiti dall’associazione ricorrente, che consentivano direttamente la pratica in questione;
Rilevato che si costituivano in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 3 febbraio 2011, il Collegio, sentite le parti sull’applicazione dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;
Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;
Considerato che il ricorso - pur prescindendo dall’esame della sua ammissibilità in ordine alla mancata previa impugnazione delle note del 23 settembre 2009 e del 10 marzo 2010 richiamate nel provvedimento impugnato, ma non depositate in giudizio, con cui la Questura aveva già diffidato tutti i gestori e la stessa ricorrente all’esercizio del “poker sportivo” - non può trovare accoglimento, perché il Collegio concorda con la più recente giurisprudenza che si è pronunciata sul punto (TAR Veneto, Sez. III, 16.11.10 e TAR Lazio, Sez. I ter, 11.8.10, n. 30593; TAR Piemonte, Sez. II, 12.6.09, nn. 1693 e 1694), secondo cui l'art. 38, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, per la sua collocazione sistematica, è chiaramente riferibile soltanto ai giochi di carte "a distanza", ossia a quelli che si svolgono per via telematica ("on-line"), e non invece a quelli che hanno luogo, come nel caso in esame, tra persone fisiche "dal vivo", e anche prima dell'art. 24, commi 27 e 28, della legge 7 luglio 2009, n. 89:
Considerato, quindi, riguardo ai giochi di abilità, quando per la partecipazione a tali giochi sia richiesto il pagamento di una qualunque posta in denaro e/o sia prevista la corresponsione ai vincitori di una ricompensa di qualsiasi natura, l'organizzazione e l'esercizio dei giochi medesimi sono riservati allo Stato ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 14.04.1948, n. 496, dell’art. 1 D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dell'art. 4 d.l. 08.07.2002, n. 138 convertito in l. 08.08.2002, n. 178), che può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in esito a pubbliche gare" (Tar Lazio, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593);
Considerato che la serie delle condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d'azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di abilità, risultano sottoposte dal Ministero dell’Interno - proprio al fine dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, l.n. 88/09 cit. - al parere del Consiglio di Stato (Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 3237) richiamato anche da parte ricorrente, il quale le ha ritenute condivisibili, ma che le stesse non risultano ancora trasfuse in un testo normativo già approvato in via definitiva (e cioè nel regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo la cui adozione è stata prevista dal citato comma 27), che valga a conferire loro carattere di immediata precettività (TAR Veneto, Sez. III, n. 6051/10 cit. e TAR Lazio, Sez. I ter, n. 30593/10 cit.);
Considerato, quindi, che, allo stato ed in attesa di detto regolamento, operano i principi generali anteriori all’entrata in vigore della l. n. 89/2009, secondo i quali, in mancanza di concessione statale, per quanto detto in precedenza, deve ritenersi preclusa ai privati la possibilità di organizzare ed esercitare il “poker sportivo” con modalità che prevedono il pagamento di una posta d'ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa, anche di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per legge, per ragionevoli esigenze di tutela dell'ordine pubblico, a riserva statale, come confermato anche dal comma 28 dell’art. 24 cit., secondo cui: "....l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato";
Considerato che in assenza in capo alla ricorrente della titolarità di concessione per l'organizzazione e l'esercizio del gioco in questione, e della conseguente autorizzazione di polizia prescritta dall'art. 86 del testo unico, l’attività in questione è stata legittimamente inibita dalla Questura di Pistoia;
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere rigettato ma che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, anche alla luce della novità della questione e di non unanimi precedenti giurisprudenziali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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