PCT: le cancellerie possono utilizzare il pdf.zip
[img width=300 height=300]http://www.kalinkaservice.it/images/ZippedPDF.png[/img]
... la Corte di cassazione, con la sentenza numero 14827/2016, del 20 luglio scorso, lo ha definitivamente fermato: il formato .zip non è idoneo ad alterare i documenti ma persegue l'unica finalità di comprimerli e renderli, quindi, trasmissibili in maniera più agevole.
http://www.studiocataldi.it/articoli/22948-pct-le-cancellerie-possono-utilizzare-il-pdfzip.asp
[color=red][b]TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA:[/b][/color] http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160721/snciv@s30@a2016@n14827@tS.clean.pdf
[color=red][b]Il passaggio fondamentale:[/b][/color]
Nel caso di specie, poi, la parte ricorrente ammette di
aver ricevuto l'avviso e costruisce la propria censura
essenzialmente dolendosi del fatto che il formato
utilizzato per la comunicazione (pdf.zip) non sarebbe
previsto dalla normativa vigente in materia di
comunicazioni telematiche.
I richiami normativi, però, non giovano alla parte
ricorrente.
È noto, infatti, che il formato zip non muta il
contenuto del documento, ma serve soltanto al fine di
comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che
occupi uno spazio minore; non è, in questo senso, un
formato diverso. Ne consegue che, alla luce delle
"Specifiche tecniche -di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del
2011 richiamato nel motivo in esame - tanto nel testo
vigente all'epoca dei fatti di causa (decreto del 18 luglio
2011) quanto in quello attualmente vigente (provvedimenti
del 16 aprile 2014 e 28 dicembre 2015) - risulta infondata
la doglianza sulla scusabilità dell'errore, potendosi
esigere dal difensore l'utilizzo di un'idonea
configurazione del computer tale da consentire l'accesso al
formato compresso.
È appena il caso di aggiungere, infine, che il semplice
onere di diligenza che grava sul difensore avrebbe dovuto
consigliare, in caso di dubbio, di rivolgersi alla
cancelleria del giudice per risolvere il problema,
eventualmente chiedendo una nuova trasmissione, tanto più
che si era in una fase ancora iniziale delle comunicazioni
telematiche (non risulta che ciò sia in alcun modo
avvenuto).
APPROFONDIMENTI sui [color=red][b]FORMATI DEI FILES[/b][/color] nel processo telematico
http://www.laleggepertutti.it/127386_pct-possibile-la-trasmissione-di-allegati-in-formato-zip
https://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/02/23/quesiti-e-risposte-si-possono-allegare-file-zip-nei-depositi-e-nelle-notifiche/
http://www.studiolegalerudi.it/pct/?p=1425
http://www.studiocataldi.it/articoli/19191-il-deposito-nel-processo-dei-documenti-informatici-in-formato-non-previsto.asp
http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/05/processo-civile-telematico-atti-depositati-in-formato-pdf-immagine
http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/05/il-formato-pdf-degli-atti-e-dei-documenti-nel-processo-civile-telematico
http://www.eclegal.it/pct-modalita-di-deposito-di-documenti-non-digitalizzabili-e-di-formati-di-file-non-ammessi/
http://ordineavvocatitrani.it/pubblica/articolo.php?articolo=5630
https://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/02/04/le-regole-tecniche-sui-documenti-informatici-e-limpatto-delle-stesse-sulle-regole-del-processo-civile-telematico/