[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2016, n. 146 [/b][/color]
[b]Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di pianificazione urbanistica del
settore commerciale, recante modifiche e integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381, in materia di
urbanistica ed opere pubbliche. (16G00158) [/b]
(GU n.178 del 1-8-2016)
Vigente al: 16-8-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche», e successive modificazioni;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del
1974
1. Dopo l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, e' aggiunto il seguente:
«40. [b]Le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la
liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi
natura, salvo quanto disposto dai commi successivi. [/b]
Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, il
governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del
tessuto commerciale tradizionale nonche' la tutela della vivibilita'
dei centri storici, le province possono anche prevedere, senza
discriminazione tra gli operatori e nel rispetto del principio di
proporzionalita', [color=red][b] aree interdette agli esercizi commerciali e
limitazioni per l'esercizio del commercio nelle zone produttive. [/b][/color]
Le province, in relazione alla specificita' topografica montana del
territorio e alle particolari tradizioni che ne rappresentano
l'identita', possono adottare [color=red][b]misure di salvaguardia e
riqualificazione delle attivita' commerciali, anche mediante piani di
incentivazione purche' si rispettino i vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo in tema di aiuti di Stato.». [/b][/color]
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Costa, Ministro per gli affari regionali e le
autonomie
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando