Pianificazione urbanistica: la nozione di lotto intercluso
La [color=red][b]Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 20 luglio 2016 n, 3293[/b][/color] ha, tra l´altro, evidenziato che dal punto di vista urbanistico, un lotto non può qualificarsi come “lotto intercluso" se è confinante con un’altra area più vasta anch’essa inedificata per cui non può dirsi che il terreno edificabile sia l’unico a non essere stato ancora edificato (Cons. Stato Sez. IV 7/11/2014 n. 5488). Peraltro la nozione di lotto intercluso in tema di pianificazione urbanistica - aggiunge il Collegio - ha una sua valenza quando non si rinviene spazio giuridico per un’ulteriore pianificazione (Cons. Stato Sez. IV 17/7/2013 n. 3880; idem 21712/2012 n. 6656), stante la presenza di sufficienti opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma non è questo il caso che ci occupa, posto che in loco non è possibile ravvisare la sussistenza di un’adeguata dotazione degli standard urbanistici prescritti dal d.m. n.1444/1968. Invero, anche a voler ammettere, come in sostanza rivendica il ricorrente, che la zona sia parzialmente urbanizzata, questo non equivale a consentire di prescindere dalla previa approvazione di uno strumento attuativo proprio perché l’ulteriore edificazione espone la zona in cui è inserita l’area de quaal rischio di compromissione definitiva dei valori urbanistici, mentre la pianificazione attuativa può ancora conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto nonché di assicurare un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo.
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