È pervenuta al suap una dichiarazione di agibilità relativa ad una struttura da adibire ad attività di pizzeria d’asporto. Ancora non risulta presentata la pratica per l’avvio dell’attività, tuttavia nella sezione 2.3 del quadro 2 del modulo “Agibilità”, dove è richiesta la denominazione dell’esercizio produttivo viene riportata testualmente la denominazione “LA LOCANDA DEL CONVENTO (Pizzeria d’asporto)”.
Si ritiene che detta denominazione non possa essere utilizzata in quanto trae in inganno l’utenza.
La denominazione di locanda, infatti, sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 della L.R. 12 agosto 1998, n. 27, può essere assunta da un esercizio di “Affittacamere”, qualora detta attività venga esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione. La struttura in esame riguarda effettivamente una pizzeria d’asporto e non è neppure suscettibile di essere trasformata in esercizio di affittacamere in quanto non dispone di camere ma dello spazio appena sufficiente per la predetta attività di pizzeria d’asporto.
Chiediamo un parere al riguardo ed eventualmente quali provvedimenti assumere in questa prima fase dove risulta presentata la sola dichiarazione di agibilità, che effettivamente sembra fuori luogo in quanto riferita ad un esercizio diverso da quello desunto dalla denominazione dell’attività da esercitare, ed eventualmente i provvedimenti da adottare qualora nel frattempo pervenga anche la pratica per l'avvio dell'attività.
Grazie
È pervenuta al suap una dichiarazione di agibilità relativa ad una struttura da adibire ad attività di pizzeria d’asporto. Ancora non risulta presentata la pratica per l’avvio dell’attività, tuttavia nella sezione 2.3 del quadro 2 del modulo “Agibilità”, dove è richiesta la denominazione dell’esercizio produttivo viene riportata testualmente la denominazione “LA LOCANDA DEL CONVENTO (Pizzeria d’asporto)”.
Si ritiene che detta denominazione non possa essere utilizzata in quanto trae in inganno l’utenza.
La denominazione di locanda, infatti, sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 della L.R. 12 agosto 1998, n. 27, può essere assunta da un esercizio di “Affittacamere”, qualora detta attività venga esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione. La struttura in esame riguarda effettivamente una pizzeria d’asporto e non è neppure suscettibile di essere trasformata in esercizio di affittacamere in quanto non dispone di camere ma dello spazio appena sufficiente per la predetta attività di pizzeria d’asporto.
Chiediamo un parere al riguardo ed eventualmente quali provvedimenti assumere in questa prima fase dove risulta presentata la sola dichiarazione di agibilità, che effettivamente sembra fuori luogo in quanto riferita ad un esercizio diverso da quello desunto dalla denominazione dell’attività da esercitare, ed eventualmente i provvedimenti da adottare qualora nel frattempo pervenga anche la pratica per l'avvio dell'attività.
Grazie
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La Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 CONSENTE ma non obbliga gli affittacamere che ne hanno i requisiti a denominarsi LOCANDA "[color=red]2. L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l’esercizio può assumere la denominazione di "locanda"[/color]".
La legge regionale non ha creato una riserva di denominazione a favore delle strutture ricettive. La legge regionale infatti dispone "[color=red]La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal Sindaco del Comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi"[/color].
Questo significa che mentre è precluso ad altra tipologia ricettiva di utilizzare il termine locanda (o di utilizzarlo da parte di un affittacamere che non ne ha i requisiti), non può ritenersi precluso l'utilizzo del termine locanda in ALTRO CONTESTO, come un esercizio di somministrazione, un ufficio, una società di consulenza ecc.....