Data: 2016-08-01 09:25:45

chiusura dell'attivita per inquinamento acustico: organo competente

Il Sindaco con propria ordinanza ha disposto  la chiusura parziale di un pubblico esercizio di somministrazione per infrazione in materia di inquinamento acustico.

Con ulteriore ordinanza ha stabilito, quale criterio generale, l'applicazione dell'inibitoria permante in caso di recidiva nello stesso anno solare.

A seguito di ulteriore verbale di ispezione è stata riscontrata la stessa infrazione che ne aveva determinato la prima ordinanza di chiusura parziale.

Trattandosi di materia attinente alla quiete pubblica si ritiene che rientri sempre nelle competenze del Sindaco (e non del SUAP) disporre la chiusura dell'attività.

Ritenete corretto quest'ultimo aspetto?

Grazie





riferimento id:35456

Data: 2016-08-01 10:14:32

Re: chiusura dell'attivita per inquinamento acustico: organo competente


Il Sindaco con propria ordinanza ha disposto  la chiusura parziale di un pubblico esercizio di somministrazione per infrazione in materia di inquinamento acustico.

Con ulteriore ordinanza ha stabilito, quale criterio generale, l'applicazione dell'inibitoria permante in caso di recidiva nello stesso anno solare.

A seguito di ulteriore verbale di ispezione è stata riscontrata la stessa infrazione che ne aveva determinato la prima ordinanza di chiusura parziale.

Trattandosi di materia attinente alla quiete pubblica si ritiene che rientri sempre nelle competenze del Sindaco (e non del SUAP) disporre la chiusura dell'attività.

Ritenete corretto quest'ultimo aspetto?

Grazie
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La tesi più seguita è quella della competenza del SINDACO in materia di ordinanze sul rumore (siano esse adottate ai sensi della L. 447/1995 che come contingibili ed urgenti).
Vedi qui vari spunti:
https://www.google.it/#q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+sindaco+rumore

Più PROBLEMATICA è la questione della regolamentazione, con ordinanza sindacale, dell'INIBITORIA PERMANENTE in caso di recidiva. Si tratta dell'introduzione di una sanzione accessoria, come tale soggetta a RISERVA DI LEGGE. Sul punto riteniamo illegittima l'ordinanza sindacale.

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