A seguito di ripetute ispezioni degli organi di vigilanza (n° 2 della Polizia Municipale e n° 1 della Polizia di Stato nell'arco di un anno), è stata riscontrata la presenza di soggetto addetto alla somministrazione, diverso dal soggetto indicato come preposto nella SCIA, il quale ha dichiarato di occuparsi "della gestione del locale in assenza del titolare il quale raramente presente".
E' noto che nessun problema in merito all'assenza del preposto, poichè lo stesso potrebbe essere nominato da piu' imprese oppure un'impresa puo' nominare un preposto per piu' punti vendita (risoluzione Ministero Sviluppo Economico 15427 del 30/01/2014).
Riguardo al soggetto dichiaratosi quale "gestore", invece, come comportarsi?
Dovrebbe essere in possesso dei requisiti professionali?...ritengo di si essendo stato ritrovato in realtà all'atto dell'ispezione intendo ad occuparsi della somministrazione.
E' corretto comunicare nei confronti del titolare dell'attività l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività, assegnando un termine di 30 giorni (e' possibile assegnare un termine inferiore?) per regolarizzare quanto sopra? con o senza divieto immediato di prosecuzione dell'attività???
Grazie
A seguito di ripetute ispezioni degli organi di vigilanza (n° 2 della Polizia Municipale e n° 1 della Polizia di Stato nell'arco di un anno), è stata riscontrata la presenza di soggetto addetto alla somministrazione, diverso dal soggetto indicato come preposto nella SCIA, il quale ha dichiarato di occuparsi "della gestione del locale in assenza del titolare il quale raramente presente".
E' noto che nessun problema in merito all'assenza del preposto, poichè lo stesso potrebbe essere nominato da piu' imprese oppure un'impresa puo' nominare un preposto per piu' punti vendita (risoluzione Ministero Sviluppo Economico 15427 del 30/01/2014).
Riguardo al soggetto dichiaratosi quale "gestore", invece, come comportarsi?
Dovrebbe essere in possesso dei requisiti professionali?...ritengo di si essendo stato ritrovato in realtà all'atto dell'ispezione intendo ad occuparsi della somministrazione.
E' corretto comunicare nei confronti del titolare dell'attività l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività, assegnando un termine di 30 giorni (e' possibile assegnare un termine inferiore?) per regolarizzare quanto sopra? con o senza divieto immediato di prosecuzione dell'attività???
Grazie
[/quote]
PER PUNTI:
1) nè il titolare nè il gestore hanno l'obbligo di essere costantemente presenti nell'esercizio
2) il titolare può avvalersi anche di altri soggetti, DIPENDENTI (a vario titolo) i quali NON SONO TENUTI ad avere i requisiti professionali
3) il problema si pone però per le norme del TULPS (applicabile anche agli esercizi di somministrazione) in particolare per l'art. 8
[color=red]Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.[/color]
QUINDI, qualora sia accertato (e 3 accertamenti sono più che sufficienti) che il titolare è costantemente assente presso l'esercizio, questi DEVE nominare un rappresentante di licenza in possesso dei requisiti morali e professionali.
Ciò premesso a mio avviso i vostri accertamenti NON VI CONSENTONO tuttavia di sospendere la scia nemmeno assegnando un termine.
La SCIA è valida e regolare. Si tratta di contestare la violazione dell'art. 8 ed applicare la SANZIONE PECUNIARIA dell'art. 17 bis del TULPS
VEDI ANCHE:
Cons. Stato Sez. III, 05-02-2014, n. 568
Non si impone al titolare di una licenza per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande un impegno gestorio che sia caratterizzato da una presenza stabile e costante nei locali adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto di autorizzazione – che può avvenire anche avvalendosi di soggetti terzi in regolare rapporto di lavoro - con la conseguenza che la non continuità della conduzione non può risolversi nella grave misura di revoca del titolo autorizzatorio. (Conferma T.A.R. Puglia - Sez. staccata di Lecce - Sezione I n. 00052/2008)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18357.0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/all_n2_mininterno.pdf
L'applicazione della sanzione pecuniaria rientra tra le esclusive competenze degli organi accertatori?
Nel nostro caso sono state irrogate sanzioni pecuniarie per ulteriori infrazioni in materia di igiene, mancata esposizione prezzi ecc...
Il SUAP non credo possa sostituirsi agli organi di vigilanza e applicare un'ulteriore sanzione conseguente ad una dichiarazione del gestore emersa dal verbale di "ispezione di cose o di luoghi diversi dalla privata dimora" e non da quello di "accertamento di violazione amministrativa".
Grazie
Con quale procedura invitare il titolare a regolarizzare la posizione del gestore, di fatto "rappresentante"?
Grazie