Ristrutturazione edilizia: quando volumetria e sagoma sono l'anticamera del reato
Non basta la DIA se la demolizione e ricostruzione di un edificio presistente dà luogo a "nuova costruzione". L'ordinanza della Settima Sezione Penale n. 32086 del 25 luglio 2016.
"La ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime volumetria e sagoma (art. 3, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001), diversamente dandosi luogo a "nuova costruzione", assentibile unicamente con permesso a costruire (nella specie mancante) e non anche con denuncia di inizio attività".
Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale con ordinanza n. 32086 del 25.7.2016 (Pres. Grillo - udienza: 24.6.2016) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna dell'imputata alla pena di mesi sette di arresto ed euro 32.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001.
La condanna è stata confermata in quanto l'imputata avera disposto, quale proprietaria e committente, l'esecuzione di opere edili di ristrutturazione in assenza del permesso di costruire ed in totale difformità dalla d.i.a., comportanti la demolizione e la ricostruzione di un manufatto preesistente in violazione delle disposizioni del Piano Regolatore Generale.
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