Data: 2016-07-31 08:29:39

APPALTI: i CCNL applicabili alle procedure concorsuali - Circ. 26/7/2016

APPALTI: i CCNL applicabili alle procedure concorsuali - Circ. 26/7/2016

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Ministero del Lavoro
Circolare n. 24 del 26/07/2016
[color=red][b]Oggetto: Integrazione alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 relativa a chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali.[/b][/color]

In riscontro a ulteriori e diversi quesiti presentati alla Direzione Generale degli
Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, concernenti la richiesta di chiarimenti in
merito alla possibilità per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto
alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale di richiedere per i propri
dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale, si rappresenta quanto
segue.
In primo luogo, ferme restando le indicazioni generali già fornite con la circolare n. 1
del 22 gennaio 2016, si ritiene possibile la fruizione del trattamento di CIGS - per la
causale di crisi aziendale ex articolo 21, lett. b), del D.lgs n. 148/2015 - per quei lavoratori
dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di
attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini
dimensionali che di capacità di reddito.
Ove, dunque,
- il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio
provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle
migliori condizioni, la cessione dell’attività,
- nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della legge fallimentare si
dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la
cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della
cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
- e il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di
cessione espresse dal curatore
è ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento
dell’integrazione salariale.
Qualora, pertanto, sussistendo le predette condizioni, l’impresa sottoposta a
fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla
concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei
lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.
Quanto al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato
prevede, ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell’attività
di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o
più società anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi
aziendale in cui il piano di risanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione
dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia
omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.
Nelle suddette ipotesi, in effetti, il programma di liquidazione o il piano di
concordato articolati in modo da garantire nell’arco del periodo di fruizione della CIGS
autorizzata ai sensi dell’articolo 21, lett. b), del D.lgs n. 148/2015 per dodici mesi la
cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli
occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell’attività svolta pur se da soggetto
terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento di CIGS.
Il Direttore Generale
(dott. Ugo Menziani)

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