Buongiorno,
ho ricevuto una richiesta relativa agli adempimenti per la vendita porta a porta di impianti fotovoltaici.
La ditta effettua installazione di impianti fotovoltaici e vorrebbe avvalersi di venditori porta a porta.
La CCIAA inquadra l'attività come “Commercio al Dettaglio di prodotti vari mediante intervento di un incaricato alla vendita”.
Quali sono gli adempimenti per avviare l'attività? L'art. 69 del D.Lgs 26/06/2010 n. 59 prevede la scia per la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi, potrebbe essere questo il caso?
Grazie
L'attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori è normata dal d.lgs 114/98 come modificato dal d.lgs 59/2010
Vista la particolare tipologia di prodotto venduto (la ditta non vende il pannello, ma il pannello + il servizio di installazione) ti segnalo questa interessante riflessione di Mario Maccantelli: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22583.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22583.0[/url]
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D.Lgs. 31/03/1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 19. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
In vigore dal 14 settembre 2012
1. [i]abrogato[/i]
2. [i]abrogato[/i]
3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. [i]abrogato[/i]
D.Lgs. 26/03/2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Art. 69 Vendite presso il domicilio dei consumatori
In vigore dal 14 settembre 2012
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.».
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.
Scusatemi ma non riesco a capire quali adempimenti devono essere fatti.
Serve la scia? O può essere considerata attività già compresa nell'esercizio della ditta che installa impianti e di conseguenza li vende?
Grazie
Buongiorno,
ho ricevuto una richiesta relativa agli adempimenti per la vendita porta a porta di impianti fotovoltaici.
La ditta effettua installazione di impianti fotovoltaici e vorrebbe avvalersi di venditori porta a porta.
La CCIAA inquadra l'attività come “Commercio al Dettaglio di prodotti vari mediante intervento di un incaricato alla vendita”.
Quali sono gli adempimenti per avviare l'attività? L'art. 69 del D.Lgs 26/06/2010 n. 59 prevede la scia per la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi, potrebbe essere questo il caso?
Grazie
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PREMESSA: suggerirei di presentare la scia per vendita in forma speciale e al domicilio del consumatore ANCHE SE occorre distinguere:
1) installatore che fattura il servizio (comprensivo della fornitura del materiale). In questo caso formalmente non si ha una attività autonoma di commercio (come l'idraulico che mi ripara il rubinetto cambiandomelo. ovviamente mi vende anche il rubinetto nuovo ma come attività secondaria, accessoria ed eventuale)
2) installatore che fa servizi + vende i prodotti (anche autonomamente ed a prescindere dall'installazione). siccome la vendita rappresenta una attività autonoma deve presentare la citata scia.
NEL DUBBIO suggerisco di far presentare la scia in quanto "più tutelato" ed a prescindere dal regime fiscale che il commercialista gli suggerirà