Data: 2016-07-29 06:06:59

Rifiuti.Obblighi di rimozione e quantificazione della volumetria dei rifiuti

TAR Toscana (FI) Sez. II n.1011 del 17 giugno 2016
Rifiuti.Obblighi di rimozione e quantificazione della volumetria dei rifiuti

La previsione dell’art. 192, 3° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non impone per nulla all’Amministrazione competente all’adozione dell’ordine di rimozione dei rifiuti di procedere alla stima o alla quantificazione del volume dei rifiuti presenti sull’area (operazione che si presenterebbe peraltro di tale complessità da paralizzare sostanzialmente l’esercizio del potere di ordinanza in questione); una volta individuati esattamente l’estensione dell’area soggetta all’obbligo di rimozione e il soggetto tenuto ai relativi adempimenti, appare pertanto del tutto inutile ogni disquisizione in ordine alla volumetria dei rifiuti da rimuovere, agli eventuali errori compiuti dall’Amministrazione nelle operazioni di quantificazione (adempimento, come già rilevato, non rientrante nei contenuti obbligatori dell’ordinanza ex art. 192, 3° comma 2 maggio 2016 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), trattandosi di questioni che potrebbero, in realtà, rilevare solo in sede esecutiva, ovvero in sede di accertamento dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di rimozione e della completezza degli adempienti esecutivi posti in essere dal soggetto tenuto alla rimozione.

http://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/83-giurisprudenza-amministrativa-tar83/12290-rifiuti-obblighi-di-rimozione-e-quantificazione-della-volumetria-dei-rifiuti.html

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