[color=red][b]La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni previste dal testo unico dell’ambiente introdotta dalla legge n. 68/2015 Alla ricerca di alcune utili indicazioni operative[/b][/color]
di Andrea FALCONE
Abstract. La legge n. 68/2015 si è sin da subito imposta all’attenzione degli osservatori per l’elevato valore di orientamento culturale, anche in chiave generalpreventiva, dell’introduzione di “nuove” fattispecie di ecodelitti, pesantemente sanzionate, nel codice penale. Detta legge, tuttavia, ha immediatamente captato l’attenzione degli operatori anche per una previsione destinata ad incidere sui “vecchi” reati contravvenzionali contemplati dal d.lgs. n. 152/2006 e, più esattamente, per quelli di essi che non abbiano recato danno o pericolo di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. Si tratta di un meccanismo di estinzione del reato analogo a quello previsto per le contravvenzioni in violazione di norme prevenzionistiche in materia di lavoro di cui al d.Lgs. n. 758/1994. Anche in questo specifico ambito, la legge si caratterizza per un insufficiente grado di determinatezza e la presenza di zone grigie ha provocato l’emanazione di direttive (di segno diverso) da parte delle procure della repubblica ed orientamenti (anch’essi non sempre convergenti) delle ARPA. In un contesto siffatto, pure a fronte della diffusa invocazione di un non più eludibile intervento chiarificatore del legislatore, il presente lavoro – che riproduce, in forma sintetica, il lavoro di tesi redatto dall’autore nel giugno 2016, sotto la guida del professor Vincenzo Bruno Muscatiello, nell’ambito del Master in Diritto penale dell’impresa dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, XVII ed. – si propone di offrire alcune utili indicazioni operative.
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