Buongiorno, avrei due quesiti riguardanti il commercio ambulante itinerante che sono i seguenti:
1- è legittimo sanzionare un commerciante su aree pubbliche con autorizzazione di tipo b itinerante con la motivazione “ometteva di itinerare” per aver violato l’art. 29 comma 2 del d.lgs n. 114/98 e l’art. 37 comma 1 lett. b della Legge Regionale Lazio n° 33/99?
2- Il comma 3 dello stesso art. 29 d.lgs 114/98 prevede che in caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Questa eventuale sospensione può riguardare anche gli operatori commercio itinerante o solamente quelli con posteggio fisso?
Preciso inoltre che il nostro regolamento prevede che le attività di vendita in forma itinerante sono esercitate su qualsiasi area ove tale attività non sia espressamente vietata, senza posteggio. L’esercizio dell’attività può essere svolta, con merceologie alimentari e/o non alimentari, con l’utilizzo di un mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.
[u]Gli operatori itineranti fin qui sanzionati esercitano il commercio senza l’utilizzo di un mezzo mobile.[/u]
1- è legittimo sanzionare un commerciante su aree pubbliche con autorizzazione di tipo b itinerante con la motivazione “ometteva di itinerare” per aver violato l’art. 29 comma 2 del d.lgs n. 114/98 e l’art. 37 comma 1 lett. b della Legge Regionale Lazio n° 33/99?
[color=red]La legge regionale del Lazio detta alcuni criteri per la disciplina del commercio itinerante prescrivendo "senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo".
Spetta all'organi di vigilanza ESPLICITARE NEL VERBALE le ragioni alla base delle quali è stato contestato l'illecito, precisando tempi, luoghi, l'assenza di clienti da servire ecc... SE LA MOTIVAZIONE è solo il riferimento generico alla mancanza di "itineranza" il verbale appare chiaramente annullabile
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2- Il comma 3 dello stesso art. 29 d.lgs 114/98 prevede che in caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Questa eventuale sospensione può riguardare anche gli operatori commercio itinerante o solamente quelli con posteggio fisso?
[color=red]La sanzione accessoria del comma 3 dell'art. 29 riguarda SIA il commercio su posteggio CHE l'itinerante.
PRECISIAMO che essa è applicabile DIRETTAMENTE con la prima ordinanza ingiunzione o pagamento in misura ridotta (ma non se non si è chiuso il procedimento) ovvero ALLA SECONDA ordinanza ingiunzione o pagamento in misura ridotta per la recidiva. La competenza NON E' DEL SINDACO ma del responsabile del procedimento sanzionatorio. [/color]
Preciso inoltre che il nostro regolamento prevede che le attività di vendita in forma itinerante sono esercitate su qualsiasi area ove tale attività non sia espressamente vietata, senza posteggio. L’esercizio dell’attività può essere svolta, con merceologie alimentari e/o non alimentari, con l’utilizzo di un mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.
Gli operatori itineranti fin qui sanzionati esercitano il commercio senza l’utilizzo di un mezzo mobile.
[color=red]Il mezzo mobile NON è requisito indispensabile. Anche l'esercizio senza mezzo soggiace alla stessa disciplina.[/color]