Una officina meccanica di riparazione auto, presenta SCIA per commercio elettronico dei prodotti in oggetto indicati nonché comunicazione di vendita degli stessi anche usati, ex art. 126 TULPS. Ora, per quanto attiene al nuovo, se ho ben compreso non è necessario disporre di un deposito della merce, ben potendo il commerciante fare recapitare il bene dal proprio fornitore al relativo acquirente. Diversamente per il commercio dei beni usati, parrebbe necessario un deposito/magazzino ove detti beni debbano essere ricoverati per consentire ad Agenti/Ufficiali di P.S. di potervi accedere per effettuare i controlli di legge ( art. 16 del TULPS). La domanda è: "ma è necessario avere locali oppure basta disporre di una area, ad esempio quella cortilizia a cielo aperto dell'officina, per il deposito di detti mezzi"?
Se quanto postulato è corretto, quale deve essere la destinazione d'uso? Inoltre, ai fini della prevenzione incendi, trattandosi di area all'aperto in cui già solitamente vengono collocate le auto riparate in attesa del recupero da parte dei proprietari, per determinare se vi è necessità del rilascio o meno del provvedimento dei VV.FF. si devono computare le auto complessivamente, ovvero, disgiuntamente nel senso che ognuna di esse viene imputata alla relativa attività ( commercio - officina riparazione)?
Grazie per l'aiuto
AUTO USATE - commercio e obbligo di indicare i luoghi di custodia
Circolare del Ministero dell'Interno n. 5354 del 20/6/2016
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