Data: 2016-07-28 09:49:46

Dopo 60 giorni la SCIA si annulla solo in autotutela - sent. 26/7/2016

Dopo 60 giorni la SCIA si annulla solo in autotutela - sent. 26/7/2016

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[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 26 luglio 2016  n. 893[/b][/color]

00893/2016 REG.PROV.COLL.
00327/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 327 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: xxxx Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Jacopo Molina C.F. MLNJCP77L29L736T, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Via Rampa Cavalcavia 1;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta C.F. NNTNTN60S07L736V, Maurizio Ballarin C.F. BLLMRZ52E21L736C, Nicoletta Ongaro C.F. NGRNLT60B64F241K, Federico Trento C.F. TRNFRC81H28C111X, con domicilio eletto presso Antonio Iannotta in Venezia, Avvocatura Civica – San Marco 4091;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale:

della Disposizione Commercio e Attività Produttive – Servizio Commercio Sportello Impresa 1 – U.O.C. Attività Ricettive Centro Storico ed Isole del Comune di Venezia Prot. N. 2016/68697 del 5.2.2016, notificata via pec il 10.2.2016,

del Regolamento Comunale sulle modalità e tempi di adeguamento degli scarichi reflui civili (domestici ed assimilabili) recapitanti in Laguna di Venezia approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N. 4 del 22.1.2015, sul Regolamento edilizio Comunale (art. 63) e delle N.T.A. alla V.P.R.G. Città Antica (art.22 Scheda 9).

quanto ai motivi aggiunti:

della Disposizione della Direzione Commercio e Attività Produttive – Servizio Commercio Sportello impresa 1 U.O.C. attività Ricettive Centro Storico ed Isole del Comune di Venezia prot. n. 2016/251584 del 25.5.2016, notificata via Pec il 25.5.2016 avente ad oggetto : “Affittacamere “Cà San Polo 2 sito in Venezia San Polo 2697 piano 2° (foglio 13 mappale 1806 sub 17). Diffida ai sensi dell’art 21-Ter legge 241/90”;

della nota della direzione commercio ed attività produttive servizio commercio Sportello Impresa 1- U.O.C. attività Ricettive centro Storico ed Isole del Comune di Venezia prot. n. 2016/217270 del 6.5.2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato gli atti con i quali il Comune di Venezia ha rimosso in autotutela gli effetti legittimanti della s.c.i.a. presentata, in data 18 marzo 2015, in relazione all’attività di affittacamere esercitata in Venezia, xxxx, e le ha intimato la chiusura dell’attività ricettiva.

Resiste il Comune di Venezia contrastando le avverse pretese.

Il ricorso e i motivi aggiunti meritano accoglimento per una duplice e assorbente ragione.

In primo luogo perché gli atti impugnati, ovvero il cd. annullamento in autotutela della s.c.i.a. e la successiva diffida alla chiusura dell’attività di affittacamere, diversamente da quanto sostenuto dal Comune nei propri scritti difensivi, non appaiono fondati sui verbali di accertamento conseguenti ai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale in data 9 luglio e 26 novembre 2015 (neppure menzionati nei provvedimenti impugnati), bensì su violazioni minori, molte delle quali risalenti al 2007.

Vi è dunque una sfasatura tra la struttura argomentativa dei provvedimenti impugnati, che non risultano incentrati sulle violazioni riscontrate dalla Polizia Municipale in data 9 luglio e 26 novembre 2015, e le difese svolte in giudizio dall’Ente Locale, che cercano di giustificare l’operato del Comune richiamando le violazioni accertate in esito a tali sopralluoghi.

In secondo luogo – e il rilievo è dirimente, comunque s’interpretino i provvedimenti impugnati – perché l’atto del 5 febbraio 2016, che ha rimosso in autotutela gli effetti legittimanti della s.c.i.a. presentata dalla ricorrente il 18 marzo 2015, non contiene una puntuale e specifica motivazione in ordine alle ragioni d’interesse pubblico, attuale e concreto, diverse dal ripristino della legalità violata, poste a fondamento dell’esercizio del potere di autotutela decisoria.

[b]Il Comune ha violato le garanzie previste dall’art. 19, comma 4, legge n. 241 del 1990 che in presenza di una s.c.i.a. illegittima, consente certamente all’Amministrazione di intervenire anche oltre il termine perentorio di 60 giorni (30 giorni in materia edilizia) previsto dal comma 3, ma solo alle condizioni – e seguendo il procedimento – cui la legge subordina l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dell’attività assentita per effetto della s.c.i.a. ormai perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo, e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo.[/b]

[color=red][b]La d.i.a./s.c.i.a., una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria nel rispetto delle prescrizioni recate dall’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990. Pertanto, scaduto il termine perentorio previsto dalla legge per verificare la sussistenza dei relativi presupposti, deve considerarsi illegittima l’adozione di un provvedimento repressivo/ripristinatorio o di autotutela adottato senza le garanzie e i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (cfr., in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4780; T.A.R. Lazio – Roma, 8 gennaio 2015, n. 192; T. A. R. Veneto, Sez. III, 10 settembre 2015, n. 958).[/b][/color]

All’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti consegue l’annullamento degli atti impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie.

Condanna il Comune di Venezia a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2000 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Enrico Mattei, Primo Referendario

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

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