Data: 2016-07-28 05:37:25

Appalti - compensi per PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA (DECRETO)

Appalti - compensi per PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA (DECRETO)

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
[color=red][b]DECRETO 17 giugno 2016 [/b][/color]
[color=red][b]Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati  al  livello
qualitativo delle prestazioni  di  progettazione  adottato  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.  50  del  2016.
(16A05398) [/b][/color]
(GU n.174 del 27-7-2016)



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


                          di concerto con


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre  2013,  n.
143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre  2013,  n.  298,
recante determinazione dei corrispettivi  a  base  di  gara  per  gli
affidamenti di contratti di  servizi  attinenti  all'architettura  ed
all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2,  del  decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
  Visto in  particolare  l'art.  24,  comma  8,  del  citato  decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  richiamato  decreto
legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con  proprio  decreto,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' di progettazione;

                              Decreta:

                              Art. 1


                        Oggetto e finalita'

[b]  1.  Il  presente  decreto  approva  le  tabelle  dei  corrispettivi
commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  e  delle
attivita' di progettazione e alle attivita' di cui all'art. 31, comma
8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice  dei
contratti pubblici». [/b]
  2. Il corrispettivo e' costituito dal compenso  e  dalle  spese  ed
oneri accessori di cui ai successivi articoli.
  3. I corrispettivi di cui al  comma  1  possono  essere  utilizzati
dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio  o  base  di  riferimento  ai  fini  dell'individuazione
dell'importo dell'affidamento.
  4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il  presente  decreto
sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con
cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
                              Art. 2


        Parametri generali per la determinazione del compenso

  1. Per la determinazione  del  compenso  si  applicano  i  seguenti
parametri:
    a.  parametro  «V»,  dato  dal  costo  delle  singole  categorie
componenti l'opera;
    b. parametro «G», relativo alla complessita' della prestazione;
    c. parametro «Q», relativo alla specificita' della prestazione;
    d. parametro base «P», che si applica al  costo  economico  delle
singole categorie componenti l'opera.
                              Art. 3


          Identificazione e determinazione dei parametri

  1. Il parametro «V» definito quale costo  delle  singole  categorie
componenti l'opera, e'  individuato  sulla  base  del  preventivo  di
progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi  di  direzione
esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base  dei  criteri  di
cui alla tavola Z-1 allegata facente parte  integrante  del  presente
decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e'
corrispondente  all'importo  complessivo  delle  opere,  esistenti  e
nuove, oggetto della prestazione.
  2. Il parametro «G», relativo alla complessita' della  prestazione,
e' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla
base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
  3. Il parametro «Q», relativo alla specificita' della  prestazione,
e' individuato  per  ciascuna  categoria  d'opera  nella  tavola  Z-2
allegata facente parte integrante del presente decreto.
  4.  Il  parametro  base  «P»,  applicato  al  costo  delle  singole
categorie componenti l'opera sulla  base  dei  criteri  di  cui  alla
Tavola Z-1 allegata, e' dato dall'espressione:

                          P=0,03+10/V0,4

  5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori
a euro 25.000,00 il parametro «P» non puo'  superare  il  valore  del
parametro «P» corrispondente a tale importo.
                              Art. 4


                    Determinazione del compenso

  1. Il compenso «CP», con  riferimento  ai  parametri  definiti  dal
precedente art. 3, e' determinato dalla sommatoria dei  prodotti  tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro
«G» corrispondente al grado di  complessita'  delle  prestazioni,  il
parametro «Q»  corrispondente  alla  specificita'  della  prestazione
distinto in base alle  singole  categorie  componenti  l'opera  e  il
parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

                          CP= ∑(V×G×Q×P)

                              Art. 5


                      Spese e oneri accessori

  1. L'importo delle spese e degli oneri accessori  e'  stabilito  in
maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 e'
determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per
opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 e' determinato
in misura non superiore al 10 per cento del compenso;  per  opere  di
importo  intermedio  in  misura  non  superiore  alla  percentuale
determinata per interpolazione lineare.
                              Art. 6


                          Altre attivita'

  1. Per la determinazione del  corrispettivo  a  base  di  gara  per
prestazioni complementari non ricomprese  nelle  tavole  allegate  al
presente decreto, si fa  ricorso  al  criterio  di  analogia  con  le
prestazioni comprese nella tavole allegate.
  2. Per determinare  i  corrispettivi  a  base  di  gara  per  altre
prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1,  si  tiene  conto
dell'impegno del professionista e dell'importanza della  prestazione,
nonche' del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
    a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
    b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
    c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).
                              Art. 7


                  Specificazione delle prestazioni

  1.  Le  prestazioni  si  articolano  nelle  seguenti  fasi,  come
specificate nella tavola Z-2 allegata:
    a) pianificazione e programmazione;
    b) attivita' propedeutiche alla progettazione;
    c) progettazione;
    d) direzione dell'esecuzione;
    e) verifiche e collaudi;
    f) monitoraggi.
  2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere,  come
specificate nella tavola Z-1 allegata:
    a) edilizia;
    b) strutture;
    c) impianti;
    d) infrastrutture per la mobilita';
    e) idraulica;
    f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
    g)  paesaggio,  ambiente,  naturalizzazione,  agroalimentare,
zootecnica ruralita', foreste;
    h) territorio e urbanistica.
                              Art. 8


          Classificazione delle prestazioni professionali

  1. La classificazione delle prestazioni professionali  relative  ai
servizi di cui al presente decreto  e'  stabilita  nella  tavola  Z-1
allegata, tenendo conto  della  categoria  d'opera  e  del  grado  di
complessita', fermo  restando  che  gradi  di  complessita'  maggiore
qualificano anche per opere  di  complessita'  inferiore  all'interno
della stessa categoria d'opera.
                              Art. 9


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.

    Roma, 17 giugno 2016

                                          Il Ministro della giustizia
                                                    Orlando         

Il Ministro delle infrastrutture
        e dei trasporti       
            Delrio             


Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1910
                                                            Allegato

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

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